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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di concorrere,
attraverso un contributo annuale, all'attività dell'<< Ente per
la tutela del Lupo Italiano >>, il quale opera per attuare la
conservazione e la protezione della razza del << Lupo Italiano
>>.
2. Il contributo è concesso a titolo di adesione al relativo Ente e
di compartecipazione alle spese dello stesso.
ARTICOLO 2
Requisiti
1. Ai fini dell' erogazione del contributo di cui al precedente articolo,
la Regione considera la permanenza in capo all' << Ente per la
tutela del Lupo Italiano >> dei seguenti requisiti operativi:
- attività svolta senza scopo di lucro;
- qualificato livello della propria attività di sperimentazione e conservazione
del << Lupo Italiano >>.
ARTICOLO 3
Disposizioni finanziarie
1. Il contributo annuale di cui all' art. 1 della presente legge è autorizzato
per l' anno 1989 nell' ammontare di L. 50 milioni, da iscriversi su
apposito capitolo con denominazione << Contributo annuale all'
"Ente per la tutela del Lupo Italiano">>.
2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'inserimento
della relativa previsione nei fondi globali di cui al capitolo 12500
dello stato di previsione della spesa per l' anno 1989.
3. All'onere derivante dall' erogazione del contributo negli anni 1990
e successivi si provvederà con l'approvazione della corrispondente legge
di bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente
legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >>
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 aprile 1989 le 1992
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