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ARTICOLO 1
1. Le Unità Socio Sanitarie Locali( UUSSSSLL), i Comuni e le Comunità
Montane, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate,
sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, definiscono
ed attuano iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo di
cani.
2. La presente legge, in applicazione al punto 1 dell'articolo 3 della
legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di promuovere la protezione degli
animali di affezione, favorire la corretta convivenza tra uomo e animale
e la tutela della salute pubblica, istituisce l' anagrafe canina.
ARTICOLO 2
1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi
veterinari delle UUSSSSLL in collaborazione con i Comuni e le Comunità
Montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi
di coordinamento emanati dall' Assessorato regionale alla Sanità .
2. Tutte le operazioni relative all' anagrafe canina regionale di cui
agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite fatti salvi i casi
in cui il proprietario ricorre, per l'intervento di tatuaggio, alla
prestazione dei veterinari liberi esercenti.
ARTICOLO 3
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere
alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale, entro il
secondo mese di età o comunque entro sessanta giorni dall' inizio della
detenzione.
2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica,
su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla Sanità , che
dovrà riportare i seguenti dati:
a) caratteristiche dell' animale;
b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o
ditta interessati;
c) codice assegnato dell' animale, comprendente numero della USSL, sigla
della Provincia e numero progressivo.
3. La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o
detentore e sarà inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della USSL
per la registrazione degli interventi obbligatori di profilassi e polizia
veterinaria eseguiti sull' animale.
4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare al servizio
comunale che gestisce l'anagrafe canina regionale, entro quindici giorni,
la cessione definitiva o la morte dell' animale, nonchè eventuali cambiamenti
di residenza.
ARTICOLO 4
1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all' anagrafe canina i cani devono
essere identificati con il codice assegnato all' atto dell'iscrizione,
impresso con tatuaggio indelebile.
2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle
UUSSSSLL o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati
e devono essere eseguite:
a) con metodi che non arrechino alcun danno all' animale;
b) in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara
e leggibile per tutta la vita dell' animale sulla faccia interna della
coscia destra o sul padiglione auricolare destro.
ARTICOLO 5
1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari liberi
esercenti sono a carico del proprietario del cane.
ARTICOLO 6
1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro
tre giorni agli organi di polizia municipale del Comune competente per
territorio anzichè alle UUSSSSLL.
2. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata agli organi di
polizia municipale del Comune competente per territorio.
3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve provvede
alla individuazione del proprietario per la restituzione dell' animale.
4. I cani non tatuati, di età superiore a sei mesi, ritrovati vaganti
e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti
nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.
5. Le spese di cattura e custodia del cane e di eventuali cure sono,
in ogni caso, a carico del proprietario.
ARTICOLO 7
3. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non
risultano censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti nell'
anagrafe canina regionale.Le spese di iscrizione e tatuaggio sono in
questo caso a carico del proprietario.
ARTICOLO 8
1. L' inosservanza agli obblighi fissati dagli articoli 3, comma 1 e
4 comma 1 è punita con le sanzioni stabilite dall' articolo 5 della
legge 14 agosto 1991,n. 281.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all' anagrafe canina di cui alla
presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva di morte
dell' animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati
all' articolo 4 comma 4 della legge, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro
il termine fissato dall' articolo 6 comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
trecentomila.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 aprile 1992
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