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ARTICOLO 1
Finalità della legge
1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali da affezione
e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose
delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali
appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini
produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili
all' uomo.
ARTICOLO 2
Benessere degli animali
1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private
che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
c) è vietato abbandonare gli animali da affezione.
ARTICOLO 3
Responsabilità del detentore
1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo,
di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e
provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie
ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento
di attuazione della legge:
a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero
necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni
della libertà, queste misure di attuano in modo che l'animale non abbia
a subire sofferenze;
c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne
la fuga.
3. E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizione tali
da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare
pregiudizio al benessere degli animali stessi.
ARTICOLO 4
Controllo della riproduzione
1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene
è responsabile della sua riproduzione, nonchè della custodia, della
salute e del benessere della prole.
2. La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali - UUSSSSLL -, attraverso
i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari
liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per
la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione
dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.
ARTICOLO 5
Soppressione eutanasica
1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un
animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa
vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo
da non causare sofferenza all'animale.
ARTICOLO 6
Prevenzione e controllo del randagismo
1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza
dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore
senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con
metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo
1.
2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio
di cui all' articolo 7, comma 1.
3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi
multizonali di profilassi o polizia veterinaria delle UUSSSSLL concorrono
alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate, in conformità con il regolamento di
attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.
ARTICOLO 7
Canili pubblici
1. I Comuni, singoli o associati,istituiscono e mantengono in esercizio
un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea
custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'
istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire
il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio
regionale, secondo le effettive neccessità.
3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare
il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali,
nonchè per consentire l' espletamento di tutti gli adempimenti sanitari.
I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico
servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento
di attuazione.
4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare
riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed
all' efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi
parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi
dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
5. La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi
veterinari delle UUSSSSLL, secondo le modalità indicate nel regolamento
di attuazione.
ARTICOLO 8
Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi
1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative
per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato
favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile
pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.
2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono
soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a
garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico
sanitarie.
3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi
di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento,
alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali,
iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni
sono indicate nel regolamento di attuazione.
ARTICOLO 9
Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione
1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme
indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto
del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri
animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche
delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico
regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
3. Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza vegetariana, esercitata
dal Servizio Veterinario della USSL competente, la detenzione per la
vendita e il commercio di animali da affezione.
ARTICOLO 10
Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali
1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta regionale,
l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni
per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite
con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel
regolamento di attuazione.
3. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione
degli animali iscritte all' Albo regionale, la Regione avvalendosi dei
finanziamenti previsti dalla legge n. 281/ 1991, può erogare contributi
ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per
realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni
citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
4. La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare
corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori,
iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio
e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui
non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche
amministrative e di polizia giudiziaria.
ARTICOLO 11
Programmi di informazione e di educazione
1. La Regione e le UUSSSSLL attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione
con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni
iscritte all' Albo di cui all' articolo 10, promuovono ed attuano programmi
di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione
ei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione,
all' allevamento, all' addestramento, al commercio, al trasporto ed
alla custodia di animali da affezione.
2. Riconosciuto, altresì, il ruolo fondamentale della scuola nella formazione
della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi
al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative
scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in
cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento
sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di
vigilanza delle UUSSSSLL ed alle guardie zoofile.
ARTICOLO 12
Randagismo felino
1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano
problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata
al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio
veterinario della USSL.
2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio
veterinario della USSL, organizza interventi di controllo della popolazione
felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi
segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione
degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra
sede più idonea.
3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina
sono a carico dei Comuni, singoli o associati.
ARTICOLO 13
Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali
1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni
consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali,
composta da:
a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di Presidente;
b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell' Assessorato
regionale alla Sanità o un suo delegato:
c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'
Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
d) un medico del settore Sanità pubblica dell' Assessorato regionale
alla Sanità o un suo delegato;
e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini
provinciali dei medici veterinari;
f) tre esperti qualificati espressi dalle associazioni iscritte all'Albo
di cui all'articolo 10 secondo le modalità indicate nel regolamento
di attuazione.
2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce
almeno una volta all' anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza
dei componenti.
3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato
in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli
animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione
di cui all'articolo 11.
ARTICOLO 14
Finanziamenti
1. Per il concorso nelle spese per l' attuazione della legge, vengono
utilizzati gli stanziamenti derivanti dall' applicazione della legge
n. 281/ 91 che vengono iscritti a bilancio dell' articolo 15, comma
1, legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta
Regionale.
2. La Regione può disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi
verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria
dell' Assessorato Sanità .
3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in
sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti
ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 15
Provvedimenti e sanzioni
1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli
animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto
osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della USSL, per assicurare
il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a
carico del detentore dell' animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della
legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per le violazioni delle norme di cui all' articolo 2, lettera b)
ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
b) per le violazioni dell' articolo 2, lettera c): da lire trecentomila
a lire un milione;
c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
3. In caso di recidiva la pena e triplicata.
ARTICOLO 16
Regolamento di attuazione
1. La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento
di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di
applicazione della presente legge.
ARTICOLO 17
Norma di rinvio
1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti
della legge 281/ 91. La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 luglio 1993
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