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ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d' affezione,
promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli
stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale
a tutela della salute pubblica e dell' ambiente.
2. La Regione, le Unità Sanitarie Locali e i Comuni, con la collaborazione
delle Associazioni interessate, attuano, ognuno nell' ambito delle proprie
competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 2
Competenze della regione
1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'istituzione dell'anagrafe
canina presso le Unità Sanitarie Locali, nonchè le modalità di iscrizione
a tale anagrafe.
2. Determina i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti
e la costruzione di ricoveri per cani.
3. Adotta, sentite le Associazioni interessate operanti in ambito regionale,
un programma di prevenzione del randagismo mediante:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico,
al fine di favorire corretti rapporti uomo - animale - ambiente;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale addetto ai servizi
di cui alla presente legge, nonchè per le guardie zoofile volontarie.
4. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, indennizza gli imprenditori
agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario delle Unità SanitarieLocali.
5. Ripartisce i fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del programma
di prevenzione al randagismo, nel rispetto delle modalità di cui alla
legge nazionale n. 281/ 91 comma 6 dell'art. 36. Cura l' istituzione
e l'aggiornamento dell' albo regionale delle Associazioni dedite alla
protezione animale.
ARTICOLO 3
Competenze delle Unità Sanitarie Locali
1. Le Unità Sanitarie Locali, mediante i propri servizi veterinari,
in attuazione della presente legge, oltre alle funzioni loro demandate
in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti
compiti:
a) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento;
b) collaborano con Regione, Comuni, Enti ed Associazioni protezionistiche
promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione
volte al rispetto degli animali e del loro ambiente;
c) provvedono alle operazioni di tatuaggio da effettuarsi presso i Comuni
di residenza del detentori di cani o presso i canili sanitari istituiti
nell' ambito territoriale di ogni Unità Sanitaria Locale;
d) attuano interventi per il controllo delle nascite e opportuni accertamenti
ed indagini finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse
degli animali, servendosi di strutture pubbliche e convenzionate;
e) effettuano il controllo sanitario sulle strutture anche private,
di ricovero di cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria;
f) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti
in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini
della tutela del benessere degli stessi.
ARTICOLO 4
Competenze dei Comuni
1. I Comuni in collaborazione con Regione. Unità Sanitarie Locali ed
Associazioni protezionistiche, concorrono all'attuazione di quanto previsto
dalla presente legge con i seguenti adempimenti:
a) provvedono all' accoglimento delle domande di iscrizione all' anagrafe
canina e al loro aggiornamento, curandone la trasmissione all'Unità
Sanitaria Locale competente;
b) provvedono in forma singola o associata, al risanamento dei canili
comunali esistenti e alla realizzazione di ricoveri per cani, nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla presente legge, avvalendosi di parte dei
contributi destinati a tale finalità della Regione;
c) provvedono all'espletamento di funzioni di vigilanza sull'osservanza
delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali.
ARTICOLO 5
Canile sanitario
1. La presente legge affida ai Comuni, in forma singola o associata,
l'istituzione di canili sanitari o il risanamento di quelli esistenti
da realizzarsi in coincidenza dei distretti veterinari operanti nell'
ambito territoriale di ciascuna Unità Sanitaria Locale.
2. Ai canili sanitari vengono attribuite le seguenti funzioni di intervento,
esercitate dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali, sugli
animali di affezione:
a) profilassi veterinaria;
b) vaccinazioni;
c) ricovero di cani vaganti catturati o ritrovati;
d) controllo della popolazione canina e felina;
e) limitazione delle nascite;
f) ogni altro intervento che si renda necessario.
ARTICOLO 6
Anagrafe canina
1. E' istituita presso ogni Unità Sanitaria Locale, entro 180 giorni
dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe canina. Le domande
di iscrizione, presentate al Comune di residenza, sono successivamente
trasmesse alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.
ARTICOLO 7
Iscrizione all'anagrafe canina
1. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri
animali all' anagrafe entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente
legge o comunque entro tre mesi dalla nascita dell' animale o da quando
ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2. Il Comune, all'atto dell'iscrizione all' anagrafe compila apposita
scheda segnaletica dell'animale con i seguenti dati:
a) caratteristiche dell'animale;
b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;
c) il numero dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza e la sigla
della provincia.
3. Entro sessanta giorni dall' iscrizione, il Comune cura la trasmissione
delle schede dell'Unità Sanitaria Locale di competenza.
ARTICOLO 8
Norme per la identificazione
1. Le Unità Sanitarie Locali entro tre mesi dall'iscrizione all'anagrafe
provvedono all' identificazione dell' animale assegnandogli un codice
alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua ciascun cane, dandone
successiva comunicazione al proprietari.
2. I cani sono identificati mediante tatuaggio indelebile del codice
di riconoscimento impresso sulla faccia interna dell' orecchio destro.
3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai servizi veterinari delle
Unità Sanitarie Locali o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le Unità Sanitarie Locali o autorizzati dalle stesse o da ambulatori
veterinari convenzionati; le tecniche impiegate per il tatuaggio non
devono procurare sofferenze all' animale.
4. Le operazioni di censimento e tatuaggio dei cani sono portate a compimento
entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
Smarrimento o sottrazione di cani
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un canone devono essere segnalati
dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente che ne dà tempestiva
comunicazione al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale interessata.
2. I cani vaganti, ritrovati, regolarmente tatuati, sono ricoverati
presso le apposite strutture e successivamente restituiti al proprietario
o al detentore.
3. I cani vaganti ritrovati e non tatuati, sono ricoverati presso i
canili sanitari; se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, previo tatuaggio
e trattamento profilattico.
ARTICOLO 10
Cessione, morte e cambiamento di residenza
1. I proprietari di cani sono tenuti a comunicare ai Comuni interessati,
entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale,
nonchè eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione dell'
animale all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario,
non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il
cane è stato identificato.
ARTICOLO 11
Rinuncia alla proprietà
1. E' vietato a chiunque l'abbandono di cani; il proprietario o del
detentore di cani in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità
di mantenimento può consegnare l'animale al canile sanitario, dandone
comunicazione al Comune competente.
2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro del cane di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 9.
ARTICOLO 12
Ricovero e custodia nel canile sanitario
1. Il canile sanitario, in aggiunta alle funzioni previste dal DPR n.
320/ 54 e a quelle di cui all'art. 5 della presente legge, assicura
il ricovero e la custodia degli animali di affezione.
2. Agli animali custoditi sono garantite condizioni di vita adeguate
alla loro specie e non mortificanti: non possono essere maltrattati,
non possono essere destinati alla sperimentazione nè soppressi. Fatto
salvo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR n. 320/ 54 e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico,
ad opere di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità. Il veterinario responsabile della struttura
prima di procedere alla soppressione deve informare il medico veterinario
designato dalle associazioni protezionistiche.
ARTICOLO 13
Misure di protezione
1. A cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi
nei canili sanitari devono essere assicurati nutrimento e condizioni
di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di
tettoia idonea a riparare dalle intemperie e tale da consentire un adeguato
movimento. La catena ove necessario, deve avere una lunghezza di metri
cinque oppure di metri tre se fissata con anello di scorrimento e gancio
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
3. I collari devono essere sufficientemente, larghi in modo da non procurare
piaghe o sofferenze.
ARTICOLO 14
Trasporto degli animali
1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque
motivo, deve avvenire in modo da escludere ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere
gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione
e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono
essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie di animali
trasportati.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al DPR 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva
CEE n. 7489 in materia di protezione animale.
ARTICOLO 15
Trattamento dei felini
1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto
in materia di anagrafe canina, sono estese, in quanto applicabili, alla
popolazione felina.
2. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà ed
è consentita la loro sterilizzazione solo ad opera dell' autorità sanitaria
competente per territorio.
3. I gatti in libertà vengono catturati, sterilizzati e rimessi nei
loro gruppi sociali. Possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili informandone il medico veterinario designato dalle
associazioni protezionistiche.
ARTICOLO 16
Partecipazione di privati
1. La Regione, le Unità Sanitarie Locali e i Comuni si avvalgono della
collaborazione delle Associazioni protezionistiche nella realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge. Tali assicurazioni esercitano
attività di:
a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali di affezione e protezione
degli stessi;
b) denuncia di casi di maltrattamento o abbandono all' autorità sanitaria
competente;
c) gestione di strutture per cani e gatti sotto il controllo sanitario
dei servizi veterinari;
d) programmi di informazione e di educazione volti all' attuazione di
una corretta convivenza tra uomo - animale - ambiente e alla prevenzione
del randagismo;
e) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie
zoofile.
2. Le Unità Sanitarie Locali e i Comuni possono avvalersi del supporto
di cooperative o gruppi aventi finalità zoofile per la gestione delle
attività di cui alla presente legge, tranne che per le competenze in
materia igienico - sanitaria proprie dei servizi veterinari. Tale supporto
è disciplinato da apposita convenzione. Le convenzioni già stipulare
tra Unità Sanitarie Locali e cooperative aventi finalità zoofile, conservano
la loro validità , ferma restando la possibilità di apportare modifiche
o integrazioni a norma di quanto previsto dalla presente legge.
ARTICOLO 17
Guardia zoofila volontaria
1. Per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni della presente
legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.
2. Le guardie zoofile, sono nominate dal Presidente della Giunta regionale,
su proposta delle Associazioni per la protezione degli animali. Ad esse
la Regione rilascia un tesserino di riconoscimento.
3. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti, a titolo volontario e
gratuiti in collegamento con i servizi veterinari delle Unità Sanitarie
Locali, e con le Associazioni protezionistiche. Per lo svolgimento di
tali attività le Associazioni protezionistiche possono proporre anche
nominativi di giovani iscritti nelle liste di leva che intendano ottenere
ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza, secondo
le modalità previste dal DPR 28 dicembre 1977, n. 1139.
4. Per la formazione delle guardie zoofile, la Regione autorizza corsi
di formazione professionale di intesa con le Associazioni per la protezione
degli animali.
ARTICOLO 18
Sanzioni
1. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrative del
pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.
2. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all' anagrafe canina,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
L. 150.000.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe ometta di sottoporlo
al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di L. 100.000.
4. Chiunque faccia commercio di cani o gatti al fine della sperimentazione,
in violazione delle vigenti leggi è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000.
5. Ai sensi del comma 5 art. 5 della legge quadro n. 281/ 91, l'ammenda
comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 727
del codice penale è elevata nel minimo a L. 500.000 e nel massimo a
lire 3.000.000.6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi, 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo destinato all' attuazione
della presente legge.
ARTICOLO 19
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge,
relativamente alle attività di prevenzione del randagismo e al risarcimento
dei danni provocati dagli animali inselvatichiti, sono posti a carico
dei capitoli attinenti rispettivamente al Fondo Sanitario Nazionale
e alla materia agricola.
2. Le spese per la costruzione e la gestione dei canili sono poste a
carico del capitolo di spesa n. 35438 del bilancio regionale, istituito
per l' impiego dei fondi assegnati dal Ministero della Sanità a norma
degli articoli 8 9 della legge n. 281 del 14 agosto 1991.
ARTICOLO 20
Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e dell' art. 38 dello Statuto Regione ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 4 marzo 1992
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