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ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione,
promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al
fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto
uomo - animale.
. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezioni
gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto,
senza fini produttivi o alimentari.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare
loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o
sevizie.
4. All' attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti
di competenza, la Regione, le Province i Comuni singoli o associati,
le Comunità Montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione
delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato
interessate iscritte all'albo regionale.
Note:
il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte
dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi dell'articolo
7 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36.in appendice alla
legge regionale, ai soli fini informativi, sono altresì pubblicati:
a) le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del servizio
legislativo e affari istituzionali).
b) l'ufficio o servizio regionale responsabile dell'attuazione (a cura
del servizio organizzazione).
ARTICOLO 2
(Compiti dei Comuni)
1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:
a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani
nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando
ricorrono esigenze sanitarie di profilissa;
b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per
il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori
o all' affidamento ad eventuali richiedenti;
c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali
non è possibile la restituzione o l' affidamento;d) all' applicazione
delle sanzioni amministrative previste dall' articolo 21.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al
risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel
rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4.
Note:
Nota all'articolo 2, comma 1, lettera a):Il testo degli articoli 86
e 87 del D.P.R. n. 320/1954è il seguente:"Art. 86 - I cani ed i gatti
che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile
catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni
nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata
su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente
rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi
la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza
da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento
devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato,
presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonchè in
sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni.
Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi
se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.Durante
il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti
a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco
ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo
di osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario
abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici
di laboratorio.E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia,
i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art.10, lettera e), del
presente regolamento.Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere
disinfettato"."Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale
riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere
subito soppressi con provvedimento del sindaco semprechè non debbano
prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere,
a loro volta, morsicato persone o animali.Tuttavia su richiesta del
possessore, l'animale, anzichè essere abbattuto può essere mantenuto
sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale
o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere,
per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.Allo stesso periodo
di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti
di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I
cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti
a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore
si è mantenuto sano.Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione
antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite
alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio,
il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche
a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.Durante il periodo del trattamento antirabbico
post- contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale
o presso Istituti universitari o zooprofilattici.I cani ed i gatti morsicati
possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni
dalla sofferta morsicatura.Qualora durante il periodo di osservazione
il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità
di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo".
ARTICOLO 3
Canili)
1.I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane,
nonchè i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono
possedere i seguenti requisiti;
a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso
a doppio cancello;
b) un reparto costituito da più box da adibire all' osservazione dei
cani morsicati o morsicatori;
c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;
d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi
di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;
e) un' area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi
e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;
f) servizi igienici;
g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la
normativa vigente;
h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio.
ARTICOLO 4
(Rifugi)
1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento
degli animali da affezione.
2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane,
nonchè i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) una superficie per la collocazione del box destinati ad ospitare
gli animali;
b) un reparto di isolamento;
c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
d) un locale riservato all' attività di sanità pubblica veterinaria;
e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la
normativa vigente.3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere
tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà
ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.
ARTICOLO 5
(Compiti delle AUSL)
1. Il servizio veterinario dell' AUSL territorialmente competente assicura:
a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili;
b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano
non tatuati, nonchè dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) il controllo igienico - sanitario sulle strutture di ricovero ed
i trattamenti sanitari necessari;
2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli
o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio
veterinario locali adeguati.
3. Il servizio veterinario dell' AUSL territorialmente competente assicura
altresì ;
a) l'accalappiamento dei cavi vaganti e la consegna dei cani catturati
o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi
previste dalla lettera a) del comma 1;
b)il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso
dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione
animale;
c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna presso
una discarica autorizzata.
ARTICOLO 6
(Anagrafe canina)
1.Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe
canina.
2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i proprio
animali all' anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita
o dall' acquisizione del possesso.
3. All'atto dell' iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.
ARTICOLO 7
(Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio)
1. Gli allevatori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere
un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità
previste nel regolamento di cui all'articolo 20.
ARTICOLO 8
(Tatuaggio del cane)
1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni
dall' iscrizione all' anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante
impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
a) numero dell'AUSL;
b) sigla della provincia;
c) numero di iscrizione all' anagrafe canina.
2. Le tecniche impiegate per il tatuaggio è la parte interna della coscia
destra.
3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare
sofferenza all' animale.
4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo
di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita.
5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale
a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società
cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari
all' uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.
6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste
per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti
in cattività per qualsiasi scopo.
7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni
singoli o associati o delle Comunità montane.
ARTICOLO 9
(Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento)
1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio
veterinario dell'AUSL competente per territorio:
a) la scomparsa dell' animale immediatamente con il mezzo di comunicazione
più veloce, cui seguirà entro tre giorni di comunicazione scritta;
b) la morte dell' animale entro il secondo giorno successivo all'evento,
per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento
delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia
comune già diagnosticata;
c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell' animale entro i quindici
giorni successivi.
2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con
il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro
cinque giorni dall' evento.
3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.
ARTICOLO 10
(Abbandono di animali da affezione)
1. E' vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà
o la detenzione.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare
alla proprietà o alla detenzione dell' animale d affezione per sopravvenuta
e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione
al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della
motivazione, dispone il trasferimento dell' animale nelle strutture
di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente
trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinari.
4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi
sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore
il quale deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica
di avvenuto ritrovamento dell' animale da affezione, il mancato ritiro
o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati
dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia
di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo
trattamento profilattico.
6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3
e 4 danno comunicazione dell' avvenuto affidamento all'AUSL di residenza
del nuovo proprietario ai fini dell' aggiornamento della scheda segnaletica
di cui al comma 3, articolo 6.
7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati
nonchè gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero
devono essere tatuati.
8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonchè per gli
eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori.
Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli
o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite
con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni
sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione
della tariffa regionale alla AUSL.
ARTICOLO 11
Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da
affezione)
1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di
proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria approvato con dpr 320/ 1954 e successive modificazioni
è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità . Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici
veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati
non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito
dal dlgs 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppresso, fatto salvo quanto
stabilito al comma 1.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione
al fine di sperimentazione.
Note:
Note dall'articolo 11, comma 1:Per il testo degli articoli 86 e 87 del
D.P.R. n. 320/1954 vedi nella nota dall'articolo 2, comma 1, lettera
a).- Il testo dell'articolo 91 del D.P.R. n. 320/1954 è il seguente:"Art.
91 - Nei casi in cui l'infezione rabica assuma preoccupante diffusione
il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed
agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile
la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare
qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione".Nota
dall'articolo 11, comma 2: Il D.Lgs. n. 116/1992 reca: "Attuazione della
direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati
a fini sperimentali o ad altri fini scientifici".
ARTICOLO 12
(Eccezioni)
1. Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina ed al tatuaggio
non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia
sempre che ne sia possibile l'identificazione e a quelle che soggiornano
per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito
del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento,
turismo.
ARTICOLO 13
(Cani provenienti da altre regioni o dall' estero)
1. I cani provenienti da Regioni nelle quale è già stato attivato il
servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione
all' anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre
quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio
non è stato istituto, sono soggetti sia all' iscrizione all'anagrafe,
che al tatuaggio.
2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono
a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio,
entro dieci giorni dall' introduzione degli animali nel territorio regionale;
ARTICOLO 14
(Trattamento della popolazione e del randagismo felino)
1. Si applicano, in quanto incompatibili, alla popolazione felina e
alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3,
5 e 8; 11.
2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano
problemi igienico - sanitari o riguardanti il benessere animale, deve
essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti
del servizio veterinario dell' AUSL.
3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità
montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano
interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:
a) l' affidamento della colonia ad una associazione per la protezione
degli animali;
b) il controllo delle nascite;
c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra
sede più idonea.
4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina
sono a carico delle AUSL.
ARTICOLO 15
(Controllo delle nascite)
1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile
della sua riproduzione.
2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari
delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta
delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al
controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi. 3. Gli interventi
della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione
della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente
per territorio.Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie
spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni
di protezione animale, nonchè ai medici veterinari liberi professionisti.
ARTICOLO 16
(Contributi)
1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle
Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza
previsti dalla presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri,
le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la
concessione dei contributi. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo è effettuata
con provvedimento del Dirigente del servizio competente.
ARTICOLO 17
(Programma di prevenzione)
1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli
animali e veterinari, promuove ed attua:
a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico
con la collaborazione delle competenti autorità finalizzati al rispetto
degli animali e alla difesa del loro habitat;
b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione,
degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente
legge, nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con
tali enti.
ARTICOLO 18
(Servizio sostitutivo civile)
1. Per lo svolgimento delle loro attività , i Comuni singoli o associati,
le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi
anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere,
ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive
modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa
convenzione, ai sensi del dpr 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero
della difesa e gli enti o associazioni indicati.
Note:
Nota all'articolo 18, comma 1:La legge n. 772/1972 reca: "Norme per
il riconoscimento della obiezione di coscienza".Nota all'articolo 18,
comma 2: Il testo del D.P.R. n. 1139/1977 reca: "Norme di attuazione
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione
di coscienza".
ARTICOLO 19
(Funzioni di vigilanza)
1. Il COmune e la AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione
degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie
zoofile dell' ENPA e dalle altre associazioni di protezione animale
nel rispetto e nei modi previsti dal dpr 31 marzo 1970 (GU 2 giugno
1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale
delle guardie zoofile.
3. Nell' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 18 le guardie
zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
4. Le Province concorrono all' attuazione di quanto previsto nella presente
legge provvedendo a:
a) coordinare l' azione dei Comuni per l' installazione associata di
servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;
b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto
ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente
specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e
di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonchè integrare
l' azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.
Note:
Nota all'articolo 19, comma 2:Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. 31
marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come
persona giuridica di diritto privato) è il seguente:"Art. 5 - Ferma
rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi
la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica
e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni
singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione
delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione
degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".
ARTICOLO 20
(Regolamento regionale)
1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione
della stessa.
ARTICOLO 21
(Sanzioni)
1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell' articolo 6,
comma 2, dell' articolo 9 e dell' articolo 13;
b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell' articolo 8;
c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell' articolo
10;
d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell' articolo
11, commi * 2 e 3.* (ERRATA CORRIGE BU N 22 DEL 27.03.1997)La stessa
sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al
presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'
articolo 14, comma 1;
e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo
7.
2. Le funzioni inerenti l' irrogazione delle sanzioni amministrative
sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui
sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.
3. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative
affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributo
ai comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure
di cui alla lr 5 luglio 1983, n. 16.
Note:
Nota all'articolo 21, comma 4:La legge regionale n. 16/1983 reca: "Disciplina
generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale".
ARTICOLO 22
(Abrogazione e norme transitorie)
1. La lr 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.
2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8,
9, 12 e 13 decorrono dall' entrata in vigore della presente legge.3.
Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all' entrata in vigore
del regolamento di cui all' articolo 20 si applicano, per l'iscrizione
all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della lr 25 gennaio
1988, n. 4.
Note:
Nota all'articolo 22, comma 1:La legge regionale n. 4/1988 reca: "Norme
per la lotta al randagismo e per l'istituzione dell'anagrafe canina
regionale".Nota all'articolo 22, comma 3:Gli allegati alla legge regionale
n. 4/1988 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'articolo
22, comma 1) concernono la modulistica per:
- la denuncia del cane ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina e
dei tatuaggi (Allegato n. 1);
- la scheda segnaletica dell'animale (allegato n. 2);
- la denuncia di scomparsa dell'animale (allegato n. 3);
- la denuncia di morte dell'animale (allegato n. 4);
- la denuncia di cessione dell'animale (allegato n. 5);
- la comunicazione di impossibilità di mantenimento dell'animale (allegato
n. 6).
ARTICOLO 23
(Disposizioni finanziarie)
1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente
legge si provvede:
a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del
dl 1 dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n.
34;
b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per
le spese di parte corrente.
2. Per gli interventi di cui all' articolo 17, la Regione può utilizzare
una somma non superiore al venticinque per cento del fondi assegnati
dallo Stato ai sensi della legge 34/ 1996.La presente legge sarà pubblicata
sul Bollettino della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Ancona, 20 gennaio 1997.
Note:
Nota all'articolo 23:Il D.L. n. 509/1995 convertito con modificazioni
dalla legge n. 34/1996 reca: "Disposizioni urgenti in materia di strutture
e di spese del Servizio sanitario nazionale".
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