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ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione, combatte
il randagismo, salvaguardia la salute pubblica e l'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga un contributo
una tantum ad associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che
gestiscono canili o rifugi per cani.
Note:
il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte
dal servizio legislativo e affari istituzionali ai sensi dell'articolo
7 del regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 36. in appendice alla
legge regionale, ai soli fini informativi, sono altresì pubblicati:
a) le notizie relative al procedimento di formazione (a cura del servizio
legislativo e affari istituzionali)
b) l'ufficio o servizio regionale responsabile dell'attuazione (a cura
del servizio organizzazione)
ARTICOLO 2
(Procedure)
1. Le domande di concessione dei contributi previsti all' articolo 1
debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nel termine
di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande sono redatte in conformità ad un apposito modello predisposto
entro trenta giorni dal competente servizio regionale e debbono essere
corredate da:
a) relazione sull' attività svolta con particolare riferimento al numero
dei cani ospiti, ai servizi garantiti e alle fonti di finanziamento;
b) idonea documentazione attestante le spese sostenute per la gestione
del canile.
3. Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta della Giunta
determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi assicurando
priorità di finanziamento:
a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani
o canili in comuni privi di canili pubblici;
b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani
o canili per conto degli enti pubblici competenti.
4. La concessione e liquidazione del contributo è disposta con provvedimento
del Dirigente del servizio competente con le modalità di cui all' articolo
5 della lr 31 ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.
Note:
Nota all'articolo 2, comma 4:L'articolo 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme
concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività
Amministrativa Regionale) è il seguente:"Art. 5 - (Provvedimenti di
ausilio finanziario ed economico)
1. Salvo quando non vi abbiano provveduto le singole leggi di settore,
sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale,
secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono
attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei
predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.
2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale,
sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma
1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli
provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente,
oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale
che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della
verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio
medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può
richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi
5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti
si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle
direttive del componente della giunta regionale competente.
4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimenti
degli enti locali sono determinati con e procedure previste dalla L.R.
5 settembre 1992, n. 46.
5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi
del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo
2, comma 3.
6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi
precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
di cui al comma 1.
7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi
regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale
dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici o privati". (Omissis)".
ARTICOLO 3
(Finanziamento)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per
l' anno 1997, la spesa complessiva di lire 150 milioni.
2. Alla copertura dell' onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi
dell' articolo 59, secondo comma, della lr 30 aprile 1980, n. 25 mediante
riduzione dell' apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo
5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 all'
uopo utilizzando la partita 4 dell' elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma
1, sono iscritte per l' anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta
regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione:
" Contributi una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono
canili o rifugi per cani" con le dotazioni di competenza e di cassa
di lire 150 milioni.La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data a Ancona, addì 18 marzo 1997
Note:
Nota all'art. 3, comma 2:L'articolo 59, secondo comma, della L.R. n.
25/1980 (Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione)
è il seguente: "Art. 59 - (Utilizzazione dei fondi globali iscritti
nel bilancio per l'esercizio precedente) - (Omissis) Ai fini della copertura
finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali
non approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio relativo,
può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di
detto esercizio, purchè tali provvedimenti siano approvati dal consiglio
entro il termine fissato dallo Statuto regionale per la presentazione
del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il
31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma l'assegnazione
degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi
furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio
successivo.
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