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ARTICOLO 1
Il comma 2 dell'articolo 16 della lr 20 gennaio 1997, n. 10 è sostituito
dal seguente: " 2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi
sono determinati dal regolamento regionale di cui all' articolo 20".
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 29 dicembre 1997
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