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ARTICOLO 1
La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali domestici.
ARTICOLO 2
In ogni Unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe del cane alla
quale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere
il proprio animale entro i primi tre mesi di vita e denunciarne il trasferimento
a qualunque titolo, la scomparsa o la morte entro quindici giorni dall'
evento.
ARTICOLO 3
Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento
impresso mediante tatuaggio di norma sulla parte interna della coscia
destra recante la sigla della Provincia, il numero dell' Unità sanitaria
locale e un numero progressivo.Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi
veterinari delle Unità sanitarie locali che possono avvalersi anche
di veterinari autorizzati collegati ad Enti o Associazioni protezionistici.
I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono trasmessi dalle
singole Unità sanitarie locali ai propri servizi << canile ed
accalappiamento cani >> e per le Unità sanitarie locali nnº 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 alla Unità sanitaria locale n. 15.
ARTICOLO 4
I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, a fini di profilassi
delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, su proposta
delle associazioni di volontariato di cui all' articolo 6 della legge
regionale 1º luglio 1981 n. 25, e con il consenso dei proprietari o
detentori predispongono interventi preventivi e successivi atti al controllo
delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie
strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
ARTICOLO 5
La Regione predispone ed attua d' intesa con i servizi veterinari delle
Unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato di cui all'
articolo 6 della legge regionale 1º luglio 1981 n. 25, appositi programmi
annuali d' informazione ed educazione da svolgere anche nelle scuole
rivolti ai proprietari di animali domestici e all' opinione pubblica
in genere nonchè di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo
- animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell' ambiente
e il rispetto degli animali stessi.
ARTICOLO 6
I comuni singoli o associati, anche mediante le Unità sanitarie
locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull' osservanza delle leggi
e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali.
Per i compiti di cui al comma precedente i predetti enti possono utilizzare
a titolo volontario e gratuito le guardie zoofile dell'ENPA ed i soci
delle altre associazioni zoofile in base ad apposito regolamento regionale.Il
Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale può disporre,
in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione
per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela
igienico - sanitaria.
ARTICOLO 7
L' inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 2 è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
Alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente,
si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11.
ARTICOLO 8
In sede di prima applicazione chi alla data di entrata in vigore della
presente legge sia proprietario o detentore di cani deve procedere all'
iscrizione di cui all' articolo 2 entro i successivi dodici mesi.
ARTICOLO 9
Le spese concernenti l' applicazione della presente legge sono
sostenute dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio ed
il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario
regionale.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 18 aprile 1985
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