Leggi e regolamenti

Regione Liguria

Legge Regionale 18/04/1985 n° 22

Norme per diminuire il fenomeno del randagismo

ARTICOLO 1  
La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali domestici.

ARTICOLO 2  
In ogni Unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe del cane alla quale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita e denunciarne il trasferimento a qualunque titolo, la scomparsa o la morte entro quindici giorni dall' evento.

ARTICOLO 3  
Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio di norma sulla parte interna della coscia destra recante la sigla della Provincia, il numero dell' Unità sanitaria locale e un numero progressivo.Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali che possono avvalersi anche di veterinari autorizzati collegati ad Enti o Associazioni protezionistici. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono trasmessi dalle singole Unità sanitarie locali ai propri servizi << canile ed accalappiamento cani >> e per le Unità sanitarie locali nnº 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 alla Unità sanitaria locale n. 15.

ARTICOLO 4  
I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, a fini di profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all' articolo 6 della legge regionale 1º luglio 1981 n. 25, e con il consenso dei proprietari o detentori predispongono interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati. 

ARTICOLO 5  
La Regione predispone ed attua d' intesa con i servizi veterinari delle Unità sanitarie locali e le associazioni di volontariato di cui all' articolo 6 della legge regionale 1º luglio 1981 n. 25, appositi programmi annuali d' informazione ed educazione da svolgere anche nelle scuole rivolti ai proprietari di animali domestici e all' opinione pubblica in genere nonchè di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo - animale ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell' ambiente e il rispetto degli animali stessi. 

ARTICOLO 6
I comuni singoli o associati, anche mediante le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di vigilanza sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali. Per i compiti di cui al comma precedente i predetti enti possono utilizzare a titolo volontario e gratuito le guardie zoofile dell'ENPA ed i soci delle altre associazioni zoofile in base ad apposito regolamento regionale.Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria.

ARTICOLO 7  
L' inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000. Alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11.

ARTICOLO 8  
In sede di prima applicazione chi alla data di entrata in vigore della presente legge sia proprietario o detentore di cani deve procedere all' iscrizione di cui all' articolo 2 entro i successivi dodici mesi.

ARTICOLO 9
Le spese concernenti l' applicazione della presente legge sono sostenute dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio ed il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 aprile 1985 

 

 

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