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ARTICOLO 1
L'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 è sostituito
dal seguente:
<< 1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero
di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna
della coscia destra o su un padiglione auricolare recante la sigla della
provincia ed un sigla alfanumerica formata da lettere alfabetiche e
numeri.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità
sanitarie locali o dei veterinari collegati ad enti o associazioni o
dei veterinari liberi professionisti all' uopo autorizzati dalle Unità
sanitarie locali.
3. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono trasmessi dalle
singole Unità sanitarie locali ai servizi che gestiscono i canili e
l'accalappiamento cani nonchè alle associazioni protezionistiche che
ne facciano richiesta. >>
ARTICOLO 2
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<< 1. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi
veterinari delle Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di
volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1981
n. 25 riguardante il riordino del servizio veterinario, o su proposta
delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi atti al
controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
2. Gli interventi vengono effettuati dai veterinari delle Unità sanitarie
locali o dai presidi veterinari privati convenzionati con le Unità sanitarie
locali.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge
la Giunta regionale determina il relativo schema di convenzione. >>
ARTICOLO 3
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il proprietario o detentore di cani deve procedere all'iscrizione
di cui all'articolo 2 entro il 30 giugno 1987.
ARTICOLO 4
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<< 1. Salvo quanto previsto al secondo comma, le spese concernenti
l'applicazione della presente legge sono sostenute dalle Unità sanitarie
locali competenti per il territorio ed il relativo onere è coperto dalla
quota del fondo sanitario regionale loro spettante.
2. Le spese per gli interventi eseguiti da veterinari liberi professionisti
per il tatuaggio sono a carico dei richiedenti l'intervento. >>
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 9 dicembre 1986
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