Leggi e regolamenti

Regione Liguria

Legge Regionale 09/12/1986 n° 33

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18/04/1985 n° 22 "Norme per diminuire il fenomeno del randagismo"

ARTICOLO 1  
L'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1985 n. 22 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra o su un padiglione auricolare recante la sigla della provincia ed un sigla alfanumerica formata da lettere alfabetiche e numeri.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali o dei veterinari collegati ad enti o associazioni o dei veterinari liberi professionisti all' uopo autorizzati dalle Unità sanitarie locali.
3. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono trasmessi dalle singole Unità sanitarie locali ai servizi che gestiscono i canili e l'accalappiamento cani nonchè alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. >>

ARTICOLO 2  
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<< 1. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1981 n. 25 riguardante il riordino del servizio veterinario, o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
2. Gli interventi vengono effettuati dai veterinari delle Unità sanitarie locali o dai presidi veterinari privati convenzionati con le Unità sanitarie locali. 
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge la Giunta regionale determina il relativo schema di convenzione. >>

ARTICOLO 3  
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il proprietario o detentore di cani deve procedere all'iscrizione di cui all'articolo 2 entro il 30 giugno 1987.

ARTICOLO 4  
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<< 1. Salvo quanto previsto al secondo comma, le spese concernenti l'applicazione della presente legge sono sostenute dalle Unità sanitarie locali competenti per il territorio ed il relativo onere è coperto dalla quota del fondo sanitario regionale loro spettante.
2. Le spese per gli interventi eseguiti da veterinari liberi professionisti per il tatuaggio sono a carico dei richiedenti l'intervento. >> 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
 
Data a Genova, addì 9 dicembre 1986

 

 

Pagina precedente