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ARTICOLO 1
(Principi generali)
1. La presente legge tutela gli animali d'affezione e detta norme sulla
prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 2
(Anagrafe canina)
1. In ogni Unità sanitaria locale è istituita l'anagrafe del cane alla
quale il proprietario o il possessore anche a scopo di commercio nonchè
gli allevatori devono iscrivere il proprio animale entro i primi tre
mesi di vita o comunque entro trenta giorni dall' immissione nella proprietà
o nel possesso e comunicarne il trasferimento a qualunque titolo, la
scomparsa o la morte entro quindici giorni dall'evento.
ARTICOLO 3
(Obbligo di tatuaggio)
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un numero di riconoscimento
impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia
destra o su un padiglione auricolare recante la sigla della provincia
ed una sigla alfanumerica formata da lettere alfabetiche e numeri oppure
mediante eventuali altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero
della sanità e dalla Regione stessa. Il tatuaggio è eseguito a cura
dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, dei veterinari
delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali
o di veterinari all'uopo autorizzati dalle Unità sanitarie locali. Le
spese di tatuaggio per gli interventi non eseguiti dalle Unità sanitaria
locali sono a carico dei richiedenti l'intervento.
2. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali provvedono a trasmettere
ai singoli comuni compresi nel territorio di propria competenza nonchè
ai servizi che gestiscono i canili e l'accalappiamento cani gli elenchi
dei dati riguardanti cani iscritti all' anagrafe.Tali elenchi dovranno
essere trasmessi anche alle Associazioni di protezione animali che ne
facciano richiesta sempre che gestiscano strutture di ricovero convenzionate
con i comuni e le comunità montane.
ARTICOLO 4
(Altri obblighi degli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio)
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo
di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali non
destinato ad altri usi su conforme modello predisposto dalla Giunta
regionale, rilasciato e vidimato in ogni sua parte dalla Unità sanitaria
locale competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro
di carico e scarico degli animali soggetto a periodica verifica da parte
dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
ARTICOLO 5
(Abbandono di animali e modalità di ricovero dei cani)
1. E' vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale domestico
di cui si abbia la proprietà od il possesso.
2. Nel caso in cui il proprietario o il possessore intenda rinunciare
alla proprietà o al possesso del cane, deve darne immediata comunicazione
al servizio veterinario della Unità sanitaria locale, territorialmente
competente, che dispone il trasferimento dell' animale nelle strutture
di ricovero di cui all'articolo 7.
3. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti
alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.
4. Qualora si tratti di cani regolarmente tatuati, essi sono restituiti
dalla struttura di ricovero al proprietario o al possessore il quale
deve provvedere al ritiro.
5. Sono equiparati all' abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica
di avvenuto ritrovamento del cane, il mancato ritiro o la mancata rinuncia
alla proprietà .I cani sono reclamati dopo tale termine possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni
di protezione animale.
6. Le strutture di ricovero di cui all'articolo 7 danno comunicazione
dell' avvenuto affidamento all' Unità sanitaria locale di residenza
del nuovo proprietario.
7. I cani vaganti catturati che risultano non tatuati nonchè i cani
ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.
8. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre,
in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione
per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela
igienico - sanitaria e se del caso dispone l' allontanamento affidandolo
alle strutture di ricovero ovvero alle associazioni di protezione animale
a spese del proprietario.
9. Le spese per il ricovero dei cani nonchè per gli eventuali trattamenti
sanitari sono a carico dei proprietari o dei possessori. Alla fissazione
delle tariffe provvedono i comuni singoli o associati per il ricovero
e la Giunta regionale per i trattamenti sanitari.
ARTICOLO 6
(Competenze dei comuni)
1. Ai comuni singoli od associati compete:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli
articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
DPR 8 febbraio 1954 nº 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie
di profilassi;
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati per il tempo
necessario alla restituzione ai proprietari od ai possessori o all'
affidamento ed eventuali richiedenti;
c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la
restituzione o l'affidamento.
2. I comuni, singoli o associati, anche sulla base di convenzioni con
le Associazioni di protezione animale promuovono campagne di sensibilizzazione
per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati.3. I comuni,
singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento,
dei canili esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei
criteri stabiliti dall' articolo
ARTICOLO 7
(Strutture di ricovero e custodia)
1. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni singoli
o associati o dalle comunità montane mediante apposite strutture pubbliche
o private convenzionate, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario
dell'Unità sanitaria locale. Alla gestione delle strutture pubbliche
possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni
di protezione animale.
2. Nelle strutture di ricovero di cui al comma 1 possono essere tenuti
in custodia a pagamento cani di proprietà .
3. I soggetti pubblici e privati convenzionati titolari delle strutture
di ricovero e custodia dei cani devono garantire il servizio di pronto
soccorso e degenza.
ARTICOLO 8
(Compiti del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali sulle
strutture di ricovero)
1. Il servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente
competente assicura:
a) il trattamenti profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e le
altre malattie trasmissibili;
b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano
non tatuati nonchè dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;
c) gli interventi preventivi e successivi atti al controllo delle nascite
dei cani e gatti randagi;d) il controllo igienico - sanitario sulle
strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.
2. Ai fini di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 i comuni, singoli
od associati, mettono a disposizione del servizio veterinario locali
adeguati.
3. Le Unità sanitarie locali devono altresì assicurare sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione
al comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti
alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste
dal comma 1 lettera a);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso
dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di
protezione animale;
c) il servizio di cattura gatti per l'effettuazione dei programmi di
intervento per diminuire il fenomeno del randagismo, previsti dall'
articolo 11;
d) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna.
4. I compiti di cui al comma 3 lettere a), b), c) nonchè il ritiro delle
spoglie di cani e gatti per l'avvio alla sardigna possono essere affidati
in convenzione alle associazioni di protezione animale.
ARTICOLO 9
Criteri per la risanamento e la costruzione di strutture di ricovero,
pronto soccorso e degenza per cani)
1. La Giunta regionale, detta i criteri cui i comuni singoli o associati
e le comunità montane debbono attenersi per il risanamento e la costruzione
di strutture di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani.
2. Tali criteri riguardano:
a) per il risanamento dei canili:
1) i requisiti minimi per attuare il risanamento in riferimento all'area,
alla struttura di ricovero e alla suddivisione dei relativi reparti;
b) per la costruzione di rifugi per cani:
1) i requisiti dell' area destinata all' ubicazione della struttura
di ricovero,pronto soccorso e degenza;
2) la suddivisione ed i requisiti dei reparti all'interno dell' area
recintata.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe ai criteri di cui al comma
1 sulla base di effettive esigenze documentate dai comuni, singoli o
associati, o dalle comunità montane.
4. Le strutture di ricovero devono comunque garantire buone condizioni
di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la
tutela del benessere degli animali.
ARTICOLO 10
(Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani)
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla
proprietà o al possesso non possono essere usati a scopo di sperimentazione
salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
nè essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà e salvo
quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con dPR nº 320/ 1954 e successive modificazioni,
è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità . Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici
veterinari.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani o gatti al
fine di sperimentazione.
ARTICOLO 11
(Controllo delle nascite dei cani e gatti randagi)
1. Al fine di diminuire il fenomeno dei randagismo, i servizio veterinari
delle Unità sanitarie locali, sentite le associazioni di protezione
animale o su proposte delle stesse, individuano interventi preventivi
e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono effettuati dai veterinari
delle Unità sanitarie locali o dai veterinari delle società cinofile
e delle associazioni di protezione animale nonchè da medici veterinari
liberi professionisti a tal fine convenzionati con le USL.
3. La Giunta regionale elabora ed approva, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, lo schema di convenzione.
ARTICOLO 12
(Programma di prevenzione del randagismo)
1. La Giunta regionale adotta, sentite le associazioni di protezione
animale e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di
prevenzione del randagismo con i seguenti contenuti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico
al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale
e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione,
degli enti locali e delle Unità sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonchè per le guardie zoofile volontarie
che collaborano con le Unità sanitarie locali e con gli enti locali.
2. I corsi di aggiornamento o formazione di cui al comma 1 possono essere
realizzati anche sulla base di convenzioni con enti pubblici, con le
associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie riconosciute.
ARTICOLO 13
(Protezione dei gatti)
1. E' vietato maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul
territorio.
2. Nessuno può procedere alla cattura o sopprimere dei gatti salvo che
nei casi e nei modi previsti dalla presente legge. I gatti possono essere
soppresso soltanto se gravemente malato i incurabili. Alla soppressione
provvedono in modo eutanasico medici veterinari.
3. Per le finalità di cui all' articolo 11, alla cattura dei gatti e
al relativo trasporto provvedono direttamente il servizio veterinario
dell' Unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure le
associazioni di protezione animale sulla base di programmi di intervento
concordati con il servizio veterinario della Unità sanitaria locale.
4. Al fine di consentire i programmi d'intervento di cui al comma 3
i comuni, a richiesta delle associazioni interessate, mettono a disposizione
adeguati locali.
5. I gatti sterilizzati sono reintrodotti nel loro gruppo o territorio
previo tatuaggio di un segno di riconoscimento.
6. Gli enti o associazioni e singoli privati da questi segnalati possono
d' intesa con le Unità sanitarie locali avere in gestione le colonie
dei gatti che vivono in stato di libertà , curandone la salute, le condizioni
di vita e l' alimentazione.
7. I gatti non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
ARTICOLO 14
(Aree di protezione per i gatti)
1. Per favorire i controlli sui gatti che vivono in stato di libertà
i comuni, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione
animale, provvedono a individuare le zone dove esiste la più alta concentrazione
di gatti vaganti e provvedono, ove possibile, ad allestire in località
adatte, come parchi e giardini, aree di protezione.
2. Nel caso di esecuzione di opere pubbliche in zone frequentate da
gatti, il comune, sentite le Associazioni di protezione animale, provvede,
ove possibile, al trasferimento degli stessi in aree di protezione o
in altre aree idonee.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere concordate dai
comuni con i Consigli circoscrizionali ove esistenti.
ARTICOLO 15
(Contributi regionali)
1. La Regione eroga ai comuni e ad altri enti locali contributi per
il risanamento e la costruzione di strutture pubbliche o private di
ricovero per cani.
2. I privati possono realizzare strutture di ricovero per cani, avvalendosi
dei contributi pubblici che vengono erogati sulla base di convenzioni
in atto con il comune territorialmente competente, sulla base di un
disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale.
3. A tal fine si provvede con: a) la quota parte del Fondo prevenzione
randagismo previsto dall' articolo 8,comma 2 della legge 14 agosto 1991,
nº 281 istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente
con decreto ministeriale;b) i fondi regionali.
3. La Regione può destinare una somma non superiore al 25 per cento
dei fondi di cui al comma 1 lettera a) per la realizzazione di interventi
di competenza regionale di cui all' articolo 3 della legge n. 281/ 1991.
ARTICOLO 16
(Concessione del contributo)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione provvede a dettare
i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande
e per la concessione del contributo.
2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
ARTICOLO 17 (Tutela del patrimonio zootecnico)1.
La Giunta regionale dispone i criteri e le modalità per l' indennizzo
agli imprenditori agricoli delle perdite di bestiame causate da cani
randagi o inselvatichiti.
ARTICOLO 18
(Funzioni di vigilanza)
1. Il comune e le Unità sanitarie locali, esercitano le funzioni di
vigilanza sull' osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e
locali relativi alla protezione degli animali.
2. Le funzioni di cui al comma 1 che comprendono la vigilanza ecologica
sul territorio al fine di salvaguardare la salubrità degli ambienti
di vita degli animali sono esercitate altresì a titolo volontario e
gratuito dalle guardie zoofile dell'ENPA e delle altre associazioni
di protezione animale in base ad apposito regolamento regionale.
3. Le guardie di cui al comma 2 assumono la qualifica di agenti di polizia
amministrativa, previo superamento dell' esame finale del corso di formazione
di cui all' articolo 12, comma 1, lettera b).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le guardie
zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino
personale e distintivo fornito dalla Regione.
ARTICOLO 19
(Sanzioni)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge
si applicano le seguenti sanzioni:
a) da lire 150.000 a lire 450.000 per la mancata iscrizione del proprio
cane all'anagrafe canina e l'inosservanza degli altri obblighi previsti
dall'articolo 2;
b) da lire 100.000 a lire 300.000 per chi omette di sottoporre il proprio
cane al tatuaggio secondo le modalità previste dall'articolo 3 eccettuato
il caso in cui il proprietario abbia richiesto che a ciò provveda il
servizio veterinario della Unità sanitaria locale;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all' articolo
4;
d) da lire 2.000.000 a lire 4.500.000 per le violazioni di cui all'
articolo 10, comma 1 e all'articolo 13, commi 2 e 7;
2. Sono proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle
Unità sanitarie locali territorialmente competenti. Gli stessi sono
utilizzati per le finalità di cui alla legge n. 281/ 1991.3. Alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge
regionale 14 aprile 1983, n. 11.
ARTICOLO 20
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:1.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a)
per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante
i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:OMISSIS2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di
bilancio.1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge
si provvede:a) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3,
lettera a) mediante i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale
come segue:- nello stato di previsione dell' entrata, capitolo 1799
" Quota del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo";OMISSIS2. Agli oneri per
gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio. 1.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:a)
per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera a) mediante
i seguenti capitoli iscritti nel bilancio regionale come segue:OMISSIS-
nello stato di previsione della spesa, capitolo 4820 " Ripartizione
del fondo per la realizzazione di interventi in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo; OMISSIS2. Agli oneri per gli
esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1. Agli
oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:OMISSISb)
per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera b) mediante:
OMISSIS2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con
legge di bilancio.1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede:OMISSISb) per gli interventi di cui all' articolo
15, comma 3, lettera b) mediante:- utilizzazione di quota pari a lire
500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmidi
sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993;OMISSIS2. Agli oneri
per gli esercizi successivi si può provvedere con legge di bilancio.1.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSISb) per gli interventi di cui all' articolo 15, comma 3, lettera
b) mediante: OMISSIS- istituzione, ai sensi dell' articolo 31della legge
regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l' anno finanziario 1994, del capitolo 4825 " Contributi
a favore dei comuni ed altri enti locali per il risanamento e la costruzione
di strutture di ricovero per cani" con lo stanziamento di lire 500.000.000
in termini di competenza.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si può provvedere con legge
di bilancio.
ARTICOLO 21
(Norme transitorie)
1. In prima applicazione della presente legge resta salvo lo schema
di convenzione approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
4273 del 31 agosto 1989 attuativo dell'articolo 4, comma 3 della legge
regionale 18 aprile 1985, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le guardie zoofile di cui all' articolo 18 già in possesso del riconoscimento
prefettizio di " Guardia giurata particolare" all'entrata in vigore
della presente legge, assumono, a richiesta e previo parere dell' Associazione
di protezione animale di appartenenza, la qualifica di agenti di polizia
amministrativa.
3. Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi
di cui all'articolo 15 e i criteri per il risanamento e la costruzione
di strutture di ricovero per cani di cui all' articolo 9.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento
di cui all' articolo 18 comma 2.
ARTICOLO 22
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:a) 18 aprile 1985, n. 22;1.
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:OMISSISb) 9 dicembre 1986,
n. 33;1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:OMISSISc) 18 novembre
1987 n. 35;1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:OMISSISd) 27
aprile 1990 n. 24.La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 24 marzo 1994
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