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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in
stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunità
montane, le aziende Unità Sanitarie Locali (USL), gli ordini dei veterinari
delle varie Province e le associazioni di volontariato animaliste e
per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale
di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace
il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro
rapporto con l'uomo.
2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei
seguenti obiettivi:
a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in libertà;
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione
sanitaria e ambientale.
3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere,
sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni
cane deve essere data la possibilità di essere adottato presso famiglie
o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali.
ARTICOLO 2
Competenze dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti
nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende
USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione
di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani
nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto
od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo
23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni
di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali
e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali
dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare
gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili
pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla
osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi
alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimoniozootecnico.
2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 3
Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
1. I servizi veterinari delle aziende USL:
a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità
di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico sanitario sulle strutture di ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento
e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi,
una copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma
1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni
aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative
di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di
affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle
scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite
ed il non abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione
ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali
custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico
dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili
all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti
in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai
fini della tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere
affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici
veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti
di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione
al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti
alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste
dal comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso
dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio,
delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle
aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato
zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno
1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti
statutari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari
liberi professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono
un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei
canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è
attuato entro due anni.
ARTICOLO 4
Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero,
pronto soccorso e degenza per cani e gatti
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il
risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove
strutture ai seguenti criteri:
a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli abitanti
e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito dei territorio
di propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le principali
zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni
di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per l'ubicazione
di tali strutture.
ARTICOLO 5
Requisiti strutturali e attrezzature
1. I canili pubblici devono essere dotati:
a) di un numero di box rapportato all'area territoriale interessata,
di cui almeno il tre per cento destinato a finalità contumaciali; le
dimensioni dei box devono tener conto dei parametri minimi fissati dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere adeguate alle
esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso
nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di adeguati
locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente a attrezzati ed annessi ad un locale
infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza
per la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli: automezzi necessari alla disinfezione
con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli animali
morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle degenze
successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di smaltimento
dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori,
ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 6
Comodato
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali
di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato
a canile rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture già
esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione
di nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono
le strutture a proprie spese.
ARTICOLO 7
Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di
affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere
un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli
enti di cui all'artico 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui
all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati,
apposito terreno recintato destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo
fine, anche terreni di privata proprietà ; sia in caso di comodato che
di privata proprietà , privati, associazioni tra privati o associazioni
di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese
nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
ARTICOLO 8
Contributi regionali
1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi
per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della
legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo, istituito presso il Ministero
della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
b) fondi regionali.
3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque
per cento dei fondi di cui ai comma 2, lettera a), per la realizzazione
di interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della legge
n. 281/1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;c)
consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia
anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunità
montane e aziende USL competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata alla presentazione
da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi,
del piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformità alle
linee di programmazione rilasciato dalla Provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità
e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione
dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
ARTICOLO 9
Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per
uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale
libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del codice penale,
le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere
vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento,
in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio.
Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL
di riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono
l'onere della gestione e la responsabilità .
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati
dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio,
o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da
un medico veterinario delle associazioni di volontariato animalista
e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati
a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una
medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati
relativi al Comune di appartenenza.
ARTICOLO 10
Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani
1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla
proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di libertà sul
territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà è consentita
esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità
. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari
iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni
di morte.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di
sperimentazione.
ARTICOLO 11
Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà
. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio
veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.
3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le
aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che
vivono in stato di libertà , curandone la salute e le condizioni di
sopravvivenza.
4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi, in
modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata
pericolosità dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di
sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.
6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di
sperimentazione.
ARTICOLO 12
Anagrafe del cane
1. Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale il
proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente
nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni,
deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito
registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione
del possesso o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato
lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata un'apposita
scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed
approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per
la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria
eseguiti sull'animale.
3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data
di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo
del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al proprietario,
al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti
di proprietà , possesso o detenzione.
5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti
a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al
massimo.
6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe
canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici
per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma
informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.
ARTICOLO 13
Codice di riconoscimento
1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati
da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto
e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del
possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della
coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla
Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12,
sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati
dai servizi veterinari delle aziende USL.
3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei
servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi
professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 14
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti
nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento
o la morte dell'animale.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici
giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprietà
l'obbligo di comunicazione della variazione di titolarità spetta al
nuovo proprietario, che deve darne comunicazione al servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore
ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane
deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente
per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
ARTICOLO 15
Abbandono, ricovero e custodia degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animali custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti
debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della
cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore
della struttura di una somma stabilita con deliberazione della Giunta
regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 16
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo
13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza
di elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o
consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari
medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica
il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro
ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale
iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono,
in ogni caso, a carico del proprietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo
diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli
sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di
buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalisti e per
la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo
espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo
ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro
attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe,
hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL competente
e di informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente
legge.
ARTICOLO 17
Programma di prevenzione del randagismo
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n.
281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio regionale
e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad adottare
un programma di prevenzione del randagismo diretto a realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine di
conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale
e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della Regione,
degli enti locali e delle aziende USL nonchè per le guardie zoofile
volontarie di cui all'articolo 22.
ARTICOLO 18
Cani ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero
dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e presso
quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali e la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti
nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le
strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra
gli enti medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee
dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali
ospitati, i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture
degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali, che danno disponibilità
di accoglienza sul territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme
igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi
ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente
legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la quota
per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati
cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti
nelle strutture da più di sei mesi e di età superiore ad anni cinque,
obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli animali, a sottoporre
gli stessi a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio
o presso veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite
l'animale è ripreso dalle strutture di provenienza ed è comminata la
sanzione di cui all'articolo 24, comma 1.
ARTICOLO 19
Misure di protezione
1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato
a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di
tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni,
da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi
ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la
lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite
un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento
di almeno cinque metri.
3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione
o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in
condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla
quiete delle persone nonchè pregiudizio agli animali stessi.
4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali sia
in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla
legge.
ARTICOLO 20
Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo
di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su
conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni
sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro
di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte
del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione
di buona salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici
riferibili a malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie
infestive trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda
USL competente per territorio o da medici veterinari liberi professionisti
della Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del
certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono
a carico dei soggetti di cui al comma 1.
ARTICOLO 21
Trasporto animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati
e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie,
con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere
gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione
e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono
essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali
trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione
della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali
durante il trasporto.
ARTICOLO 22
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente
legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei
Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì nominate dal
Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo
23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento
dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con
la legge regionale 9 settembre 1988, n. 63.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL
ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali possono avvalersi anche
di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi
e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento della obiezione di coscienza) e successive modificazioni,
il riconoscimento della obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila deve
avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.
ARTICOLO 23
Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.Modifica
alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3
della legge 11 agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul volontariato,
hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo
3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo
1 della legge regionale 23 maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici
previsti per le associazioni di volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far
parte della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio
regionale sul volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7
e 8 della legge regionale n. 29/1993.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".
ARTICOLO 24
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è
proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila
e un massimo di lire tre milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina
di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un
massimo di lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo
12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra
un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli
della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo
di lire tre milioni.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge
regionale 5 luglio 1994, n. 30.
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento
della presente legge.
ARTICOLO 25
Limiti di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti
dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per
servizio.
ARTICOLO 26
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di
bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione
delle norme per il controllo del randagismo".
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento milioni
e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, di pari
importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del bilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge 281/1991 confluiscono
sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti
sul corrispondente capitolo n. 41106.
ARTICOLO 27
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale n. 63/1988. La presente legge regionale
sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Lazio.
Data a Roma, addì 21 ottobre 1997 BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 ottobre 1997.
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