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ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge promuove ed assume come finalità pubblica la tutela
delle condizioni di vita degli animali domestici, nel quadro di un corretto
rapporto uomo - animale - ambiente, anche attraverso l'educazione al
rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo,
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale
13 luglio 1981, nº 43 attraverso l'istituzione dell' anagrafe canina
regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono,
nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Unità
sanitarie locali con la collaborazione delle associazioni animaliste
ed ambientaliste e degli enti zoofili.
ARTICOLO 2
Istituzione dell'anagrafe canina
1. E' istituita l'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio
regionale è affidata ai Comuni.
2. All'organizzazione dell' anagrafe canina si provvede secondo le disposizioni
della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, in armonia
con il regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio
1954, n.320.
ARTICOLO 3
Obbligo di iscrizione all' anagrafe canina
1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo
all'anagrafe canina.
2. All'iscrizione si deve provvedere:
a) entro il terzo mese di vita dell'animale;
b) entro trenta giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della
detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all'anagrafe
canina regionale.
3. Il proprietario o il detentore ha altresì l'obbligo di denunciare
al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi
dell'evento:
a) lo smarrimento accidentale del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità
giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente
le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello
del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell' animale;
e) la variazione di residenza.
4. Le modalità per l'iscrizione e per la denuncia degli eventi di cui
al comma 3 sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 4
Norme per l'identificazione
1. All' atto dell' iscrizione all'anagrafe canina viene assegnato all'animale
un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo specifico
e senza duplicazione; contestualmente all' iscrizione si provvede alla
redazione della scheda segnaletica dell'esemplare.
2. La scheda segnaletica viene redatta in triplice copia, una destinata
all'anagrafe canina, una destinata al Settore veterinario dell'Unità
sanitaria locale competente che la utilizza per la registrazione degli
interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria ed una consegnata
al proprietario o detentore.
3. Il cane è identificato con un codice di riconoscimento progressivo
le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento di esecuzione e
che deve comunque indicare la sigla della provincia.
4. Il contrassegno di identificazione è apposto di norma con tatuaggio
sulla parte interna della coscia destra; il regolamento di esecuzione
può prevedere forme diverse di apposizione del contrassegno.
5. L'operazione di apposizione del codice è eseguita gratuitamente dall'Unità
sanitaria locale competente per territorio, che può a tal fine stipulare
convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità
per il proprietario o per il detentore di far eseguire a proprie spese
l'apposizione del codice da parte di un veterinario di fiducia purchè
autorizzato dall' Unità sanitaria locale.
6. Il regolamento di esecuzione assicura l'organizzazione di un archivio
dei dati delle anagrafi canine su base regionale.
7. E' fatto obbligo ai veterinari, nell' esercizio della loro attività
professionale, qualora accertino che un esemplare è sprovvisto del codice
di identificazione darne comunicazione al Comune.
ARTICOLO 5
Accesso ai dati dell' anagrafe canina
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto
di accesso ai dati registrati nell' anagrafe canina, disponendo il rilascio
della relativa documentazione.
ARTICOLO 6
Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali
1. Presso la Direzione regionale della sanità è tenuto un elenco al
quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, le
cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.
ARTICOLO 7
Divieto di abbandono degli animali
1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.
2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore non possa per seri
motivi continuare a detenere l'animale, ne dà comunicazione al Settore
veterinario dell'Unità sanitaria locale competente, che provvede al
ritiro dell' animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico
o provate convenzionate.
3. Copia della comunicazione corredata degli estremi della scheda segnaletica
è trasmessa dall' Unità sanitaria locale al Comune e alle associazioni
ed enti iscritti nell' elenco di cui all'articolo 6 ed aventi sede nell'
ambito territoriale dell'Unità sanitaria medesima per opportune iniziative
di ri collocazione dell' animale presso privati che diano garanzie di
buon trattamento.
4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione
sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 3 e 4 a spese del
proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove
il proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia
alla proprietà , si provvede al ricovero degli esemplari ai sensi dei
commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura
presso la quale l' animale è ricoverato.
5. Il Sindaco, ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale n. 43/
81, dispone il ricovero presso le strutture di cui all' articolo 9 dei
cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da
non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.
ARTICOLO 8
Ritrovamento, cattura e soppressione
1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del Regolamento
di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, la
cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo
anagrafico, sanitario e di controllo delle nascite.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Settore
veterinario dell' Unità sanitaria locale competente, avvalendosi di
personale addestrato a ciò addetto o di soggetti convenzionari.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare
danno all' animale.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti
al proprietario o al detentore.
5. I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se
gravemente ammalati ed incurabili. Devono in ogni caso essere usati
metodi eutanasiaci. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici
veterinari.
6. E' fatto assoluto divieto di cedere i cani, a qualsiasi titolo detenuti,
a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli.
ARTICOLO 9
Strutture di ricovero e custodia
1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative
o di cooperazione, la custodia ed il mantenimento dei cani, ai sensi
dell'articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire
condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali
ricoverati.
2. A tali scopi possono essere utilizzati i canili di cui all' articolo
84 del DPR n. 320/ 1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai
sensi del comma 5.
3. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni a scopo
di addestramento devono essere dotate dei medesimi requisiti strutturali
e funzionali indicati nel comma 5.
4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione
dei compiti di polizia veterinaria provvede l' Unità sanitaria locale
attraverso il Settore veterinario.
5. le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di organizzazione
dei relativi servizi sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della
presente legge.Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia
permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.
6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:
a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal DPR
n. 320/ 1954;
b) ricovero e custodia provvisoria dei cani catturati o ritrovati per
il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro
affidamento agli eventuali richiedenti;
c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà ;
d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso di rinuncia dei proprietari
e dei detentori o quando non sia possibile il loro affidamento ad eventuali
richiedenti;
e) servizi di assistenza veterinaria.
ARTICOLO 10
Diritto di accesso ai ricoveri
1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private
convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione
e delle condizioni igienico - sanitarie è garantito a tutte le associazioni
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. Sull'esito della visita si può riferire con osservazioni scritte
alla Direzione regionale della sanità .
ARTICOLO 11
Controllo della riproduzione animale
1. I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali con la collaborazione
delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari,
predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi
delle strutture pubbliche o convenzionate.
ARTICOLO 12
Programmi di informazione e di educazione
1. La Regione predispone ed attua d'intesa con i settori veterinari
delle Unità sanitarie locali e gli enti protezionistici, programmi annuali
d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti
ai proprietari di animali domestici e all' opinione pubblica in genere,
nonchè di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo - animale
ed una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente ed il rispetto
degli animali.
ARTICOLO 13
Contributi
1. Per la riconversione e l'adeguamento dei canili esistenti ai requisiti
previsti dal regolamento, per il loro ampliamento, nonchè per l'eventuale
costruzione di nuovi ricoveri, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere
ai Comuni e ai privati titolari di ricoveri convenzionati contributi
in conto capitale fino all' 80% della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si
applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n.
46.
ARTICOLO 14
Vigilanza e sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si
applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
2. Per la violazione alle disposizioni degli articoli 7 e 8, comma 6,
si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedono, ai
sensi dell'articolo 2, primo comma, n.3 della legge regionale 17 gennaio
1984, n. 1, i Comuni, secondo le modalità previste dalla medesima legge
regionale n. 1/ 84.
ARTICOLO 15
Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti
ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture
e servizi dell' anagrafe canina.
ARTICOLO 16
Regolamento di esecuzione
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
è emanato il regolamento di esecuzione della medesima.
ARTICOLO 17
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, commi 3 e
4, 8, 9, 10, 11 e 13 della presente legge hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del regolamento di esecuzione della presente legge.
2. L'obbligo di iscrizione all' anagrafe canina e dell'apposizione del
codice di identificazione per gli esemplari esistenti alla data dell'entrata
in vigore della presente legge deve essere adempiuto nel termine di
180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.
3. All'adeguamento delle strutture di ricovero e custodia esistenti
secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge ed assicurare
il servizio di cui all' articolo 9 si provvede entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 18
Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa
complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni
per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito
- alla Rubrica nº 17 - programma 2.1.
3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4477
(2.1.148.2.08.08) con la denominazione << Spese per la predisposizione
e l'attuazione di programmi annuali d' informazione ed educazione per
la tutela degli animali >> e con lo stanziamento complessivo,
in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione
di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992. 3. Sul
precitato capitolo 4477 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini
di cassa, di lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo
8842 << Fondo riserva cassa >> dello stato di previsione
precitato.
4. Per le finalità previste dall' articolo 13, relativamente ai contributi
a favore dei Comuni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450
milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito
- alla Rubrica nº 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento – Categoria
2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4496 (2.1.232.3.08.08) con la denominazione
<< Contributi ai Comuni per la costruzione, la riconversione,
l'adeguamento, l'ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle
norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il
controllo del randagismo >> e con lo stanziamento complessivo,
in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione
di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
6. Sul precitato capitolo 4496 viene altresì iscritto lo stanziamento,
in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo
dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato
di previsione precitato.
7. Per le finalità previste dall' articolo 13, relativamente ai contributi
a favore dei privati titolari di ricoveri convenzionati, è autorizzata
la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire
100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito
- alla Rubrica nº 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento – Categoria
2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4497 82.1.242.3.08.08) con la denominazione
<< Contributi ai privati titolari di ricoveri convenzionati per
la costruzione, la riconversione, l'adeguamento, l'ampliamento dei canili
secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia di tutela degli
animali domestici e per il controllo del randagismo >> e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni,
suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal
1990 al 1992.
9. Sul precitato capitolo 4497 viene altresì iscritto lo stanziamento,
in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante storno di pari importo
dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato
di previsione precitato.
10. All'onere complessivo di lire 900 milioni in termini di competenza,
suddiviso in ragion di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal
1990 al 1992, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, all'
apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione
precitato (Partita n. 21 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
11. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20
gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4477, 4496 e 4497 vengono
inseriti nell' elenco nº 1 allegato ai bilanci predetti.La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 settembre 1990
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