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ARTICOLO 1
1. La LR 25 febbraio 1988, n. 5 è modificata ed integrata ai
sensi dei seguenti articoli.
ARTICOLO 2
1. L'art. 1 è sostituito dal seguente: Art. 1 Principi, generalità
e finalità.1. La regione recependo la Legge quadro 14 agosto 1991, n.
281 e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo
e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Unità sanitarie locali, la Regione, con
la collaborazione delle associazioni protezioniste interessate, attuano,
ognuno nell' ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del
comma 1, e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e
felina al fine di prevenire il randagismo. >>.
ARTICOLO 3
1. Nell'art. 2:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:<< b)
realizzare o risanare i canili comunali e comunque garantire la presenza
di strutture per il ricovero temporaneoo permanente dei cani; >>
b) è aggiunta, al comma 1, la seguente lettera:<< d bis) assicurare,
d' intesa con le Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni
con le associazioni protezionistiche, il censimento e la gestione delle
colonie feline presenti sul proprio territorio. >>.
ARTICOLO 4
1. Nell'art. 3:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:<< a)
coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi
per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina, nonchè
per la cattura dei cani randagi e vaganti; >>b) la lettera c)
del comma 1 è sostituita dalla seguente:<< c) promuovere ed attuare
corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e per i volontari designati
dalle associazioni protezionistiche; >>c) la lettera d) del comma
1 è sostituita dalla seguente: << d) attuare, mediante proprio
personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per
il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente
silvestre e montano, nonchè integrare l' azione dei Comuni nella vigilanza
e controllo in ambiente extraurbano; >>d) il comma 2 è sostituito
dal seguente: << 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall' entrata
in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale
presieduto dal Presidente dell' Amministrazione provinciale o da un
suo delegato e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle
Unità Sanitarie locali della provincia, il Sindaco, o suo delegato,
di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero
e custodia di cani e gatti, un rappresentante designato da ciascuna
Comunità Montana della provincia e un rappresentante per ciascuna associazione
protezionista esistente nella provincia, che ne faccia richiesta. Tale
Comitatopuò essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente
invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti. >>.
ARTICOLO 5
1. Nell'art. 4:a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla
seguente: << g) collaborano con le Province nell' attuazione degli
interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 3; >>b)sono
aggiunte dopo la lettera h) del comma 1 le seguenti: << h bis)
effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti
che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all' art. 20;h
ter) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture
pubbliche o convenzionate di ricovero, sulla base dei programmi di cui
all'art. 20;h quater) concordano, insieme ai Comuni competenti e alle
associazioni e gruppi protezionisti che le gestiscono, le iniziative
atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie
di gatti che vivono in libertà . >>.
ARTICOLO 6
1. E' inserito dopo l'art. 4 il seguente: << Art. 4 bis
Competenze della Regione1. Per determinare i programmi regionali in
attuazione della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche, la Regione,
con cadenza almeno annuale, consulta in forma congiunta tutti i Comitati
provinciali in particolare in relazione a:a) iniziative di informazione
di cui alla lettera a) del comma 4 dell' art. 3 della Legge 281/ 91
e successive modifiche; b) corsi di aggiornamento o formazione di cui
alla lettera b) del comma 4 dell' articolo 3 della Legge 281/ 91 e successive
modifiche;c) piani di risanamento. costruzione e gestione delle strutture
di ricovero temporaneo o permanente per cani e gatti ai sensi degli
articoli 17 e 18. >>.
ARTICOLO 7
1. Nell'art. 5:a) sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:<<
1 bis. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture
di ricovero di riferimento e al Servizio Venatorio dell' Unità sanitaria
locale l' elenco dei cani iscritti all' anagrafe. Gli elenchi anagrafici
sono a disposizione per consultazione dei membri del Comitato provinciale.1
ter. L' iscrizione dei cani già tatuati con codice alfanumerico va effettuata
utilizzando lo stesso codice (alfanumerico). >>.
ARTICOLO 8
1. Nell' art. 6:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<
2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro trenta
giorni dalla nascita dell' animale o da quando ne vengono, a qualsiasi
titolo, in possesso. >>.b) è aggiunto dopo il comma 2 il seguente:<<
2 bis. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente
comprovati, non c' è limitazione numerica di detenzione di animali per
singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun
animale le condizioni di benessere e sanità , e di osservare le comuni
norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o
turistica. >>.
ARTICOLO 9
1. Nell'art. 7:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante
tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra
o sul padiglione auricolare destro, oppure mediante altri metodi ufficialmente
riconosciuti dal Ministero della Sanità della Regione Emilia - Romagna.
>>; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. Le operazioni
di tatuaggio sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Unità sanitarie
locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite
in modo indolore e tale da non recare danno all' animale. I caratteri
devono risultare chiari e leggibili. Qualora, per qualsiasi motivo ed
in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare illeggibile,
il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario
minorenne, è tenuto a farlo ritatuare. >>
ARTICOLO 10
1. Nell'art. 8:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<
2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno,
in ogni caso, l' obbligo di tenere un apposito registro di carico e
scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni
o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari,
entro sette giorni dall' avvenuta cessione, Il Comune deve rilasciare
apposita ricevuta dell' avvenuta comunicazione. >>b) il comma
3 è sostituito dal seguente:<< 3. Sono esentati dall' identificazione
mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto dell' iscrizione ai
libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario
curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità all' applicazione
del tatuaggio per cause fisiche. >>.
ARTICOLO 11
1. Nell'art. 11:a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<
1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi
altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla
proprietà, l' interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che
dispone affinchè siano trasferiti alle strutture di ricovero. >>b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:<< 2. Sono equiparati all'
abbandono il mancato ritiro dei cani nei casi previsti all' art. 16
o la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà
o tenere gli animali palesemente incustoditi. >>.
ARTICOLO 12
1. Nell'art. 12:a) la rubrica è sostituita dalla seguente:<<
Servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e
felina - Istituzione e compiti >>b) il comma 1 è sostituito dal
seguente:<< 1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, con
il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione
e il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano
sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali
ed assolvono fra l' altro i seguenti compiti:a) esercitano la vigilanza
sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono
o mancata custodia di cani;b) esercitano la vigilanza sul territorio
al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali
o comunque di mancato rispetto del loro benessere;c) esercitano la vigilanza
sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza
di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell' uomo
e per l' igiene pubblica;d) provvedono alla cattura dei cani randagi
o vaganti secondo quanto previsto all' art. 14. >>.
ARTICOLO 13
1. Nell'art. 13:a) il comma 3 è sostituito dal seguente:<<
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 2 e 12, i Comuni
possono anche avvalersi, previa formale convenzione, di personale messo
a disposizione, a titolo volontario e gratuito, da organizzazioni e
associazioni protezionistiche. >>.
ARTICOLO 14
1. Nell'art. 14: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<
3. Il Sindaco, inoltre, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento
in strutture di ricovero dei cani detenuti o allevati in condizioni
tali da comprometterne il benessere psico - fisico o tali da non garantire
comprovatamene la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi
per le spese di mantenimento sul proprietario. >>b) il comma 4
è sostituito dal seguente:<< 4. La cattura deve essere effettuata
con sistemi indolori.E' vietato l' uso di tagliole e di bocconi avvelenati,
nonchè l' uso di trappole. >>.
ARTICOLO 15
1. Nell'art. 16:a) il comma 3 è sostituito dal seguente:<<
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo
di sessanta giorni; trascorso tale periodo, gli animali devono essere
trasferiti nei reparti o strutture adibite al ricovero permanente. >>.
ARTICOLO 16 1.
Nell'art. 17:a) sono aggiunti dopo il comma 1 i seguenti:<< 1
bis. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani
devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:a) ubicazione
salubre e protetta;b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici,
dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;c) recinti sufficientemente
spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di
bocchetta d' acqua all' ingresso, inclinazione di drenaggio, settore
notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.1 ter. I
requisiti e i criteri generali previsti dai commi 1 e 1 bis riguardano
anche il risanamento e la costruzione dicanili privati. >>:
ARTICOLO 17 1.
Nell'art. 18:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<< 1. Nelle
strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono
essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico - sanitarie e
la tutela del benessere degli animali. >>b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: << 1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti
deve essere garantita l' assistenza veterinaria per effettuare interventi
terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai
sensi dell' art. 19, nonchè un servizio permanente di guardia veterinaria
per interventi in caso d' urgenza. >> c) è aggiunto dopo il comma
3 il seguente: << 3 bis. Le spese per l' effettuazione delle prestazioni
di cui al comma 2, nonchè , in genere, per i farmaci, i vaccini ed il
materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori >>.
ARTICOLO 18
1. Nell'art. 19:a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<
2. I cani e i gatti catturati o comunque provenienti da strutture di
ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione. >>.b)
il comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. La soppressione dei
cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e
91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320, è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario
o di comprovata pericolosità >>.c) il comma 4 è sostituito dal
seguente: << 4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico
e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. >> d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:<< 5. E' comunque vietata
la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal
presente articolo nonchè dall'art. 22. >>.
ARTICOLO 19
1. L'art. 20 è sostituito dal seguente: << Art. 20 Limitazione
delle nascite1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei
cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari,
con mezzi chirurgici o farmacologici e con modalità ed effetti tali
da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell' animale.2.
I Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali, in collaborazione
con le associazioni e organizzazioni protezioniste, sentito l' Ordine
provinciale dei medici veterinari, organizzano e attuano programmi per
la limitazione delle nascite.3. Gli interventi per la limitazione delle
nascite previsti dai programmi di cui al comma 2 sono effettuati presso
gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori
annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati
e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall' Unità sanitaria locale,
qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni
ad essi affidate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'
assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari
liberi professionisti convenzionati. >>.
ARTICOLO 20
1. Nell'art. 21:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<
2. Per l' esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni si avvalgono
dei servizi per il controllo della popolazione canina e della collaborazione
delle associazioni protezioniste. >>b) è aggiunto dopo il comma
2 il seguente:<< 2 bis. E' fatto divieto di detenere animali a
chiunque sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento
e crudeltà nei confronti di animali. >>.
ARTICOLO 21
1. Nell'art. 23:a) il comma 1 è sostituito al seguente:<<
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate
dal Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per
territorio. >>.
ARTICOLO 22
1. Nell'
art. 25:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:<< 1. I Comuni
per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono
avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi protezionisti,
senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. >>.
ARTICOLO 23
1. L'art. 26 è sostituito dal seguente: << Art. 26 Protezione
dei gatti1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono
protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli
dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi
territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non,
sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una
colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono
e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d' intesa
con le Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni
protezioniste, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie
feline.
3. Le associazioni protezioniste possono richiedere al Comune, di intesa
con la Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per
la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei
gatti, previa stipula di apposita convenzione.
4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita
solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per
la protezione e il controllo della popolazione canina e felina o da
volontari delle associazioni protezioniste convenzionate, che abbiano
frequentato gli appositi corsi regionali.
5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi Veterinari della
Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi
e le modalità previsti all' articolo 20. I gatti sterilizzati, identificati
con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro,
sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat
originario.
6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire
solo alle condizioni e con le modalità di cuial comma 4 dell' art. 19.
>>.
ARTICOLO 24
1. L'art. 27 è sostituito dal seguente:<< Art. 27 Sanzioni1.
Per l' inosservanza delle disposizioni cui alla presente legge si applicano
le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:a) da Lire 150.000 a
Lire 450.000 per violazione delle norme di cui all' articolo 6;b) da
Lire 100.000 a Lire 300.000 per la mancata effettuazione del tatuaggio
da parte dei proprietari, di cui agli articoli 7 e 16;c) da Lire 1.000.000
a Lire 3.000.000 per violazione delle norme di cui all' articolo 8,
comma 2; d) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle norme
di cui agli articoli 9, 10 e 19, comma 6; e) da Lire 2.000.000 a Lire
10.000.000 per violazione delle norme di cui agli articoli 11 e 21,
comma 2 bis; f) da Lire 1.000.000 a Lire 3.000.000 per violazione delle
norme di cui agli articoli 14, 19, commi 1, 3, 4, 5 e 26, comma 6;g)
da Lire 3.000.000 a Lire 10.000.000 per violazione delle norme di cui
all' articolo 19, comma 2;h) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per violazione
delle norme di cui agli articoli 7, comma 3 e 26, commi 1 e 4.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni
ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della
presente legge.3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f)
del comma 1 spettano alle Unità sanitarie locali. >>.
ARTICOLO 25
1. E' inserito dopo l' articolo 27 il seguente: << Art.
27 bis Guardie zoofile1. Per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni
della presente legge, nonchè per la prevenzione delle violazioni inerenti
alla protezione e al benessere degli animali, i Comuni si avvalgono
della collaborazione delle guardie zoofile volontarie designate sia
da associazioni che già le prefigurino ai sensi dell' art. 5 del DPR
31 marzo 1979 “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dell' Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come
persona giuridica di diritto privato”, sia da altre associazioni che
lo richiedano alla competente Prefettura a norma del Testo Unico di
pubblica sicurezza nell' ambito del precitato DPR. Le guardie zoofile
volontarie avranno funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell' ambito
delle loro mansioni, esercitano i loro compiti di vigilanza in disciplina
della LR 28 aprile 1984, n. 21 e sono qualificate da apposito corso
regionale attuato dalla Provincia secondo le indicazioni della Regione.
Per avvalersi di tale collaborazione, i Comuni stipulano apposita convenzione
con le associazioni protezioniste sopra indicate.
2. Le guardie zoofile designate secondo il comma 1, svolgono i loro
compiti a titolo volontario nel quadro della convenzione della associazione
di appartenenza e di concerto con i Servizi Veterinari della Unità sanitaria
locale. >>. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 ottobre 1994
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