Leggi e regolamenti

Regione Campania

Legge Regionale 27/04/1990 n° 23

Norme per diminuire il fenomeno del randagismo

ARTICOLO 1  
La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali domestici. 

ARTICOLO 2 
In ogni Unità Sanitaria Locale è istituita l'anagrafe del cane, alla quale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere il suo cane entro i primi tre mesi di vita e denunciare il trasferimento o la morte entro 30 giorni dall' evento. Il proprietario del canone è tenuto a comunicare alla suddetta anagrafe ogni variazione di domicilio. In caso di sottrazione o smarrimento del cane, il proprietario o detentore è tenuto a farne denuncia entro5 giorni alla Unità Sanitaria Locale presso la cui anagrafe il cane è iscritto. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cane che sia addestrato per attacco e difesa dovrà darne comunicazione all'atto dell' iscrizione e ad esso sarà rilasciato apposito patentino in cui sono annotate le caratteristiche del canone, le forme di addestramento, i passaggi di proprietà. 

ARTICOLO 3 
L'anagrafe del cane potrà essere data in gestione adEnti ed Associazioni che dimostrino l'adeguatezza del servizio ed in grado di far convogliare in un unico centro tutti i dati confluenti dalle UUSSLL aventi sede su territorio provinciale. Al centro potranno accedere gli Enti Pubblici e le Associazioni ed Enti Protezionistici riconosciuti.

ARTICOLO 4 
Il cane iscritto all'anagrafe viene contrassegnato con tatuaggio indolore mediante dermografo, impresso nella parte interna di una della cosce, contrassegnato da un numero di riconoscimento che reca il numero dell'Unità Sanitaria Locale, la sigla della provincia ed un numero progressivo. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali che possono avvalersi anche di veterinari autorizzati collegati ad Enti ed Associazioni Protezionistiche. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono trascritti dalle singole UUSSLL in appositi registri pubblici trasmessi ai proprie servizi <<canile ed accoglimento cani>>. Chiunque trovi un cane tatuato deve consegnarlo il più presto possibile alla USL competente per territorio,che segnala il ritrovamento al proprietario. In attesa dell'identificazione del proprietario, il cane può essere affidato a colui che l'ha trovato. Altrimenti deve essere custodito in un canine pubblico o convenzionato. Le spese di mantenimento ed ogni altra spesa necessaria al benessere dell'animale sono a carico del proprietario. I cani tatuatati, ritrovato o accalappiati, non sono soppressi.

ARTICOLO 5 
I servizi veterinari delle UUSSLL, anche al fine della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali:
a) predispongono l' effettuazione delle vaccinazioni,ove obbligatorie per legge; 
b) praticano, con consenso del proprietario o detentore,la soppressione eutanasica dei cuccioli o degli animali che esso non possono più custodire, solo qualora essi non siano richiesti da privati o non possono essere accolti in canili di Enti ed Associazioni protezionistiche riconosciute; 
c) provvedono al controllo delle nascite della popolazione canina e felina attraverso mezzi chimici o meccanici. Detti servizi, gratuiti vengono forniti direttamente dalle UUSSLL o tramite presidi veterinari privati convenzionati. 

ARTICOLO 6 
La Regione predispone ed attua, d'intesa con i servizi veterinari delle UUSSLL e con i rappresentanti delle Associazioni protezionistiche, che vengono convocati dall'Assessore regionale alla Sanità almeno una volta all'anno, appositi programmi annuali di informazione e di educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti al proprietario di animali domestici ed all'opinione pubblica in genere, nonchè di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali stessi,anche attraverso una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente.

ARTICOLO 7 
I Comuni singoli o associati, anche mediante le UUSSLL, esercitano le funzioni di vigilanza delle leggi e dei regolamenti locali relativi alla protezione animali. Per i compiti di cui al comma precedente i predetti Enti possono utilizzare a titolo gratuito le guardie zoofile ed i soci delle Associazioni zoofile, in base ad apposito regolamento regionale che è emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

ARTICOLO 8 
L' inosservanza della disposizione di cui all'art. 2 della presente legge è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 500.000. Se il contravventore è commerciante, allevatore, addestratore,o comunque tragga un utile o beneficio qualsiasi dall'impiego di cani la sanzione va da L. 600.000 a L. 1.000.000. Alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi precedenti si applica la Legge regionale 10- 1- 1983,n. 13.

ARTICOLO 9 
In sede di prima applicazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge sia proprietario o detentore di cani, deve procedere all' iscrizione di cui all'art. 2 entro i successivi tre mesi.

ARTICOLO 10 
Le Associazioni ed Enti Protezionistici previsti dalla presente legge sono esclusivamente quelli riconosciuti dallo Stato e che hanno quali fini istituzionali, previsti per statuto, la tutela degli animali di cui alla presente legge.

ARTICOLO 11 
I Comuni e le Comunità Montane entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge devono far pervenire alle rispettive Province le richieste documentate perla istituzione di rifugi. La Giunta Regionale provvederà a stanziare nel Bilancio1991 la copertura finanziaria per la realizzazione di tali rifugi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

Napoli, lì 27 aprile 1990

 

 

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