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ARTICOLO 1
La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali domestici.
ARTICOLO 2
In ogni Unità Sanitaria Locale è istituita l'anagrafe del cane, alla
quale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere
il suo cane entro i primi tre mesi di vita e denunciare il trasferimento
o la morte entro 30 giorni dall' evento. Il proprietario del canone
è tenuto a comunicare alla suddetta anagrafe ogni variazione di domicilio.
In caso di sottrazione o smarrimento del cane, il proprietario o detentore
è tenuto a farne denuncia entro5 giorni alla Unità Sanitaria Locale
presso la cui anagrafe il cane è iscritto. Il proprietario o detentore
a qualsiasi titolo di cane che sia addestrato per attacco e difesa dovrà
darne comunicazione all'atto dell' iscrizione e ad esso sarà rilasciato
apposito patentino in cui sono annotate le caratteristiche del canone,
le forme di addestramento, i passaggi di proprietà.
ARTICOLO 3
L'anagrafe del cane potrà essere data in gestione adEnti ed Associazioni
che dimostrino l'adeguatezza del servizio ed in grado di far convogliare
in un unico centro tutti i dati confluenti dalle UUSSLL aventi sede
su territorio provinciale. Al centro potranno accedere gli Enti Pubblici
e le Associazioni ed Enti Protezionistici riconosciuti.
ARTICOLO 4
Il cane iscritto all'anagrafe viene contrassegnato con tatuaggio indolore
mediante dermografo, impresso nella parte interna di una della cosce,
contrassegnato da un numero di riconoscimento che reca il numero dell'Unità
Sanitaria Locale, la sigla della provincia ed un numero progressivo.
Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie
Locali che possono avvalersi anche di veterinari autorizzati collegati
ad Enti ed Associazioni Protezionistiche. I dati concernenti i cani
iscritti all'anagrafe sono trascritti dalle singole UUSSLL in appositi
registri pubblici trasmessi ai proprie servizi <<canile ed accoglimento
cani>>. Chiunque trovi un cane tatuato deve consegnarlo il più
presto possibile alla USL competente per territorio,che segnala il ritrovamento
al proprietario. In attesa dell'identificazione del proprietario, il
cane può essere affidato a colui che l'ha trovato. Altrimenti deve essere
custodito in un canine pubblico o convenzionato. Le spese di mantenimento
ed ogni altra spesa necessaria al benessere dell'animale sono a carico
del proprietario. I cani tatuatati, ritrovato o accalappiati, non sono
soppressi.
ARTICOLO 5
I servizi veterinari delle UUSSLL, anche al fine della profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali:
a) predispongono l' effettuazione delle vaccinazioni,ove obbligatorie
per legge;
b) praticano, con consenso del proprietario o detentore,la soppressione
eutanasica dei cuccioli o degli animali che esso non possono più custodire,
solo qualora essi non siano richiesti da privati o non possono essere
accolti in canili di Enti ed Associazioni protezionistiche riconosciute;
c) provvedono al controllo delle nascite della popolazione canina e
felina attraverso mezzi chimici o meccanici. Detti servizi, gratuiti
vengono forniti direttamente dalle UUSSLL o tramite presidi veterinari
privati convenzionati.
ARTICOLO 6
La Regione predispone ed attua, d'intesa con i servizi veterinari delle
UUSSLL e con i rappresentanti delle Associazioni protezionistiche, che
vengono convocati dall'Assessore regionale alla Sanità almeno una volta
all'anno, appositi programmi annuali di informazione e di educazione,
da svolgere anche nelle scuole, rivolti al proprietario di animali domestici
ed all'opinione pubblica in genere, nonchè di indirizzi atti a realizzare
corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali stessi,anche
attraverso una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente.
ARTICOLO 7
I Comuni singoli o associati, anche mediante le UUSSLL, esercitano
le funzioni di vigilanza delle leggi e dei regolamenti locali relativi
alla protezione animali. Per i compiti di cui al comma precedente i
predetti Enti possono utilizzare a titolo gratuito le guardie zoofile
ed i soci delle Associazioni zoofile, in base ad apposito regolamento
regionale che è emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente
legge.
ARTICOLO 8
L' inosservanza della disposizione di cui all'art. 2 della presente
legge è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000
a L. 500.000. Se il contravventore è commerciante, allevatore, addestratore,o
comunque tragga un utile o beneficio qualsiasi dall'impiego di cani
la sanzione va da L. 600.000 a L. 1.000.000. Alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui ai commi precedenti si applica la Legge regionale
10- 1- 1983,n. 13.
ARTICOLO 9
In sede di prima applicazione, che alla data di entrata in vigore della
presente legge sia proprietario o detentore di cani, deve procedere
all' iscrizione di cui all'art. 2 entro i successivi tre mesi.
ARTICOLO 10
Le Associazioni ed Enti Protezionistici previsti dalla presente legge
sono esclusivamente quelli riconosciuti dallo Stato e che hanno quali
fini istituzionali, previsti per statuto, la tutela degli animali di
cui alla presente legge.
ARTICOLO 11
I Comuni e le Comunità Montane entro 180 giorni dall'approvazione della
presente legge devono far pervenire alle rispettive Province le richieste
documentate perla istituzione di rifugi. La Giunta Regionale provvederà
a stanziare nel Bilancio1991 la copertura finanziaria per la realizzazione
di tali rifugi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, lì 27 aprile 1990
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