|
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali d'
affezione, promuove la protezione degli animali, istituisce l' anagrafe
canina.
2. Agli effetti della presente legge si considerano animali d'affezione:
cani, gatti e gli altri animali domestici.
3. Altresì , la presente legge:
a) promuove l'educazione alla convivenza con gli animali ed un uso degli
stessi rispettoso delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche
di cui sono portatori, al fine di realizzare sul territorio regionale
un rapporto equilibrato tra le persone umane, gli animali e l'ambiente;
b) disciplina il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione
delle malattie proprie della specie e di quelle trasmissibili alla specie
umana e alle altre specie animali.
4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti
di competenza, la Regione, i Comuni e le UUSSLL con la collaborazione
degli enti e delle associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche.
ARTICOLO 2
Trattamento degli animali d'affezione
1. E' vietato a chiunque sopprimere, seviziare e maltrattare cani, gatti
e gli altri animali d' affezione.
2. La soppressione degli animali di cui al primo comma può avvenire
soltanto nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai comma
6 e 9 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3. In ogni caso i medici veterinari che hanno effettuato la soppressione
dell' animale ai sensi del comma precedente sono tenuti a certificare
alla USL di appartenenza per territorio i motivi diagnostici dell' abbattimento.
4. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali di cui è proprietario
o detentori o comunque ospitati nella propria abitazione.
5. E' vietato a chiunque cedere o vendere animali di cui al primo comma
per la vivisezione o qualunque altro altro tipo di sperimentazione.
6. Sono vietati spettacolo, gare, competizioni sportive, rappresentazioni
di ogni genere, pubbliche e private che consentano maltrattamenti e
sevizie agli animali.
7. Tra gli altri, sono considerati maltrattamenti fisici la violenza
di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete,somministrazione
di droghe, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti,
eccesso di fatica, impiego antifisiologico, sono considerati maltrattamenti
genetici le selezioni genetiche e gli interventi su cromosomi per ottenere
prestazioni o produzioni animali; sono considerati maltrattamenti meccanici
la costrizione in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione
e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche e l' alimentazione forzata.
ARTICOLO 3
Anagrafe canina
1. E' istituita in ogni USL del territorio regionale l'anagrafe canina
alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo residente
nella Regione Campania o ivi dimorante per in periodo di tempo superiore
a 90 gg, deve iscrivere il cane.
2. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di tre mesi dalla nascita
o dall' acquisizione del possesso.
3. Viene istituito presso l'anagrafe canina di ogni USL un apposti registro
su cui vengono registrate generalità ed indirizzo del proprietario o
del detentore, codice assegnato all' animale e agli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sul cane.
4. La USL rilascia al proprietario o al detentore del cane un documento
che registra dati di cui al comma precedente.
5. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un tatuaggio indolore
da apporre sulla parte interna della coscia e dell' orecchio destro,
a discrezione del veterinario a seconda della razza di appartenenza
del cane, recante un numero progressivo e la sigla della USL.
6. L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di
vita dell' animale.
7. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari della USL o
da veterinari liberi professionisti convenzionati con le UUSSLL.
8. Il proprietario o il detentore del cane è tenuto a segnalare entro
15 giorni all' anagrafe canina la variazione della propria residenza,
il trasferimento della proprietà , lo smarrimento o il decesso del cane.
9. Nel caso di variazione della residenza del proprietario o del detentore
o di trasferimento della proprietà , il cane deve essere reiscritto
presso l'anagrafe della USL competente per territorio con il tatuaggio
ad esso già attribuito.
10. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe devono essere comunicati
a coloro che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 4
Altri compiti della UUSSLL.
1. Oltre alle normali funzioni di competenza e alla cura dell'anagrafe
canina l'unità veterinari di ogni USL svolge, in attuazione della presente
legge, i seguenti compiti:
- predispone ed effettua vaccinazioni e controlli sanitari;
- predispone ed effettua, con il consenso del proprietario o del detentore,
interventi atti al controllo delle nascite delle popolazioni canine
e feline, con mezzi chimici e chirurgici;
- predispone ed effettua interventi finalizzati alla profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati a titolo
gratuito.
ARTICOLO 5
Rifugi municipalizzati per cani e ricoveri
1. I canili municipali assumono la denominazione di rifugi municipali
per cani.
2. La Regione, d' intesa con province e comuni, promuove la costruzione
di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti.
3. Presso ogni rifugio municipale per cani dovrà essere operante una
unità veterinaria dipendente della USL competente per territorio preposta
ad eventuali interventi sanitari su cani ospitati.
4. I comuni concedono in comodato appositi terreni e strutture destinati
al ricovero permanente degli animali, agli enti ed alle associazioni
protezionistiche, zoofile e animalistiche iscritte all' albo regionale
che ne facciano richiesta.
5. Agli animali ospitati nei rifugi municipali per cani e nei ricoveri
privati sono assicurate condizioni di vita adeguate alla loro specie
e non mortificanti.
ARTICOLO 6
Guardia veterinaria
1. Ogni rifugio municipale è dotato di un servizio permanente di guardia
veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione
eutanasiaca o interventi chirurgici.
ARTICOLO 7
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti regolarmente tatuati, ritrovati ed ospitati nei rifugi
municipali per cani o nei ricoveri privati devono essere restituiti
al proprietario o al detentore che ne abbia denunciato la scomparsa.
2. I cani vaganti non tatuati che sono ritrovati dal servizio veterinario
della USL competente per territorio sono ospitati negli appositi rifugi
municipali per cani.
3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che
provvede a regolarizzare la posizione degli stessi secondo la presente
legge.
4. I cani non reclamati entro 15 gg possono essere ceduti gratuitamente
a privati che diano garanzia di buon trattamento, ad enti o associazioni
protezionistiche, zoofila e animaliste, previo trattamento profilattico
contro la rabbia, l'ecchinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
5. I veterinari che nell' esercizio della loro attività professionale
accertano che un cane è sprovvisto del tatuaggio devono darne comunicazione
alla unità veterinaria della USL competente per territorio.
ARTICOLO 8
Protezione dei gatti in libertà
1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalla Regione.
2. I gatti liberi devono essere sterilizzati in modo indolore dalla
unità veterinaria della USL competente per territorio e riammessi nel
loro gruppo.
3. Enti e associazioni iscritte all' albo regionale possono avere in
gestione le colonie feline che vivono in libertà curandone la salute
e le condizioni di sopravvivenza.
ARTICOLO 9
Trasporto degli animali1. Il trasporto e la custodia degli animali,
da chiunque siano effettuati o per qualunque motivo, devono avvenire
senza sofferenza per gli stessi e in modo adeguato alla loro specie.
2. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo
e di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la scarsa ventilazione,
la esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.
3. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da consentire
la ispezione e la cura degli animali trasportati.
4. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624 emanato
in attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione
degli animali.
ARTICOLO 10
Educazione e formazione
1. La Regione promuove in collaborazione con le province, i comuni,
le categorie e gli enti e le associazioni interessate iniziative di
informazione e di educazione al rispetto e alla protezione degli animali.
2. Tali iniziative sono rivolte ai proprietari e ai detentori di animali,
ai giovani in età scolare e all'opinione pubblica in genere.
3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione di massa,
le nuove norme sancite dalla presente legge.
4. La Regione istituisce o autorizza l'istituzione di corsi di formazione
professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture
veterinarie private.
5. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in collaborazione con province, associazioni
ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano
annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento
per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione
del personale dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.
ARTICOLO 11
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservazione delle disposizioni della presente
legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontari dei
comuni in conformità all'articolo 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1979.
2. Le guardie zoofile sono nominate altresì dal Presidente della Giunta
regionale su proposta degli enti e delle associazioni protezionistiche
zoofile e animaliste iscritte all' albo regionale.
3. Per lo svolgimento di tale attività gli enti e le associazioni possono
avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva a cui è stata
riconosciuta la facoltà all' obiezione di coscienza a servizio militare,
ai sensi e per gli effetti della legge 15/ 12/ 1972, n. 772 e successive
modificazioni.
4. Il servizio sostitutivo civile nell' attività zoofila dovrà avvenire
previa convenzione tra il Ministero per la Difesa e gli enti o associazioni
indicati, secondo le norme del Decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1977. n. 1139.
ARTICOLO 12
Istituzione albo regionale delle Associazioni per la protezione
degli animali.
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'albo delle
associazioni per la protezione degli animali, cui hanno diritto di essere
iscritte le associazioni per la protezione degli animali costituite
per atto pubblico operanti in Campania, che ne facciano richiesta.
2. Ai fini dell'iscrizione all' albo le associazioni che faranno richiesta
dovranno presentare domanda scritta al Presidente della Giunta regionale
corredata da copia dell' atto costitutivo e dello statuto da cui risultino
le finalità protezionistiche e l'assenza di scopo di lucro.
3. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all' albo regionale
contributi annuali per progetti specifici di tutela e protezione degli
animali.Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale
sullo stato di attuazione dei singoli progetti.
ARTICOLO 13
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandoni cani, gatti, o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire duemilionicinquecentomila a lire cinquemilioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' anagrafe è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe, omette di sottoporlo
al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire duecentocinquantamila.
4. Chiunque fa commercio di animali d'affezione a fine di vivisezione
o qualunque altro tipo di sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire settemilionicinquecentomila a lirequindicimilioni.
5. Il medico veterinario che omette la certificazione dell' avvenuta
soppressione dell' animale ai sensi del comma 3 dell'art. 2, è punito
con l' ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000.
6. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma sono riscossi
dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio ed acquisiti
i relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
ARTICOLO 14
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono
provvedere all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 15
Finanziamenti
1. All'onere di lire 200 milioni derivanti dall' attuazione della presente
legge per l'anno finanziario 1993 si fa fronte con lo stanziamento,
in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 7632, di nuova
istituzione, dello stato di previsione dalla spesa, con la denominazione
" Tutela degli animali di affezione e istituzione anagrafe canina",
mediante prelievo dell' occorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato
di previsione della spesa che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di
bilancio.
ARTICOLO 16
Abrogazione
1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 23 è abrogata.
ARTICOLO 17
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica la
normativa statale vigente in materia.
ARTICOLO 18
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127, secondo
comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti,
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 2 novembre 1993
|