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ARTICOLO 1
finalità
1.la presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale
un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, disciplina la tutela
delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione
degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi
contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.
2.Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione,
la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili
agli altri animali ed all'uomo.
3.Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private
che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle
norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.
ARTICOLO 2
1.Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge
i Comuni provvedono a:
a)realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per
il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario
alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali
richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile
la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b)promuovere l' informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente
legge, nonchè, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'
accalappiamento;
c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli
animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio
un corretto rapporto uomo -ambiente - animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e
dei regolamenti relativi alla protezione animale.
ARTICOLO 3
Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale.
1.Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario
di ogni Unità Sanitaria Locale, svolge, in attuazione della presente
legge, i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone l' aggiornamento
e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell' anagrafe stessa;
b)collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità
protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione
e di educazione rivolte ai proprietari di animali d' affezione e all'
opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la
protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'
avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento
necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite
strutture sanitarie;
e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo
delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie
infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture
pubbliche e convenzionate;
f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in
osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini
della tutela igienico - sanitaria;g) dispone dei fondi assegnati.
2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale,
i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono
segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente Servizio
veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.
ARTICOLO 4
Unità operativa veterinaria
1.Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento
dei compiti amministrativi, si avvale di un' unità operativa.
2.Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte
immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla
struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce
il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi
e le modalità del riscatto.
3.La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo
ogni segnalazione del ritrovamento dell' animale da parte delle strutture
di vigilanza e custodia.
ARTICOLO 5
Canile sanitario
1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari,
vengono attribuite, in aggiunta a quelle previste dagli articoli 86
e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320, le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali
di affezione:
a) la profilassi veterinaria;
b) le vaccinazioni;
c) il controllo della popolazione canina;
d) la limitazione delle nascite;e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri
gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;f) ogni altro intervento
che si renda necessario.
2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private
si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.
ARTICOLO 6
Guardia veterinaria
1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia
veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione
eutanasiaca o interventi chirurgici.
ARTICOLO 7
Asili - Ricoveri
1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni
concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo
o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture
già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione
di nuovi impianti.
ARTICOLO 8
Anagrafe del cane
1. E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria
Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a
qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo
di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere l' animale. L'iscrizione
deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla
nascita o, comunque, dall' acquisizione del possesso; allo stesso ufficio,
dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell' animale entro
quindici giorni dall' evento.
2. All' atto dell' iscrizione verrà compilata l' apposita scheda, secondo
il modello che sarà predisposto dall' Assessorato alla Sanità ed approvato
dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione
degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'
animale.
3. Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di nascita, stato
segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario
o del detentore ed il codice assegnato all'animale.. Copia della scheda
deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire
il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
4. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta
giorni l'eventuale cambio di residenza.
ARTICOLO 9
Codice di riconoscimento
1. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento,
impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia
destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria
Locale. L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l' ottavo
mese di vita dell' animale.
2. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell' Unità
Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari
liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o
di veterinari liberi professionisti purchè autorizzati dalla Unità Sanitarie
Locali.
3. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono comunicati
alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 10
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare
al servizio veterinario dell' Unità Sanitaria Locale di competenza i
mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento
o la morte dell' animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo
e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli
eventi di cui al precedente comma.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore
ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane
deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale
competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche
ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l' anagrafe canina
e che sono identificati con codice ad essi impresso.
ARTICOLO 11
Abbandono, ricovero e custodia degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui
al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità
di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità
Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l' animale ad apposite
strutture di ricovero pubbliche o private.
3. La Regione d' intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione
di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonchè
la realizzazione, d' intesa con le associazioni iscritte all' albo regionale,
di strutture di ricovero.
4. In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potrà
fare r e ricorso a convenzioni con strutture di proprietà di privati
o di associazioni protezionistiche, purchè tali strutture siano sotto
la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all' albo professionale
e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati
ai sensi della presente legge.
5. la Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie
Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed
alle strutture ed associazioni convenzionate.
ARTICOLO 12
Controllo al randagismo
1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti
al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del Servizio
veterinario dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio,
il quale tramite la propria unità operativa adempie agli obblighi di
cui al precedente articolo 4.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro
ha inizio dal momento dell' avviso al proprietario del ritrovamento
dell' animale inserito all' anagrafe.4. Le spese di cattura e custodia
ed eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario
o detentore.
5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l'osservazione
sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti
garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.
6. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo
eutanasico, soltanto se gravemente malati ed incurabili. La descrizione
delle soppressioni spetta unicamente al veterinario dell' Unità Sanitaria
Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionistiche
del territorio iscritte all' albo regionale.
7. All'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito
certificato sanitario. 8. E' fatto divieto a chiunque di cedere gli
animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino
esperimenti di vivisezione.
9. I veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio della loro
attività, vengono a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti
all' anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità
Sanitaria Locale competente.
ARTICOLO 13
Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero
pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente
necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei
Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali o dei veterinari liberi
professionisti convenzionati.
2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta
dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche,
provvedono a fornire le prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione
e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.
ARTICOLO 14
Misure di protezione
1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato
a provvedere ad un trattamento adeguato alle specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
2. E' fatto obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo,
animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria
Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi
ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei pericoli
alla pubblica incolumità , in conformità alle norme penali vigenti.
3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di
tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni,
da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi
ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la
lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite
un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento
di almeno cinque metri.
4. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione
o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in
condizioni tali che rechino nocumento all' igiene, alla salute ed alla
quiete delle persone nonchè pregiudizio agli animali stessi.
5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia
in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla
presente legge.
ARTICOLO 15
Trasporto animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati
e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie,
con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere
gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l' ispezione
e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d' aria devono
essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali
trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982 n. 624, emanato
in attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione
animali.
ARTICOLO 16
Promozione educativa - Corsi di formazione
1. la Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi
veterinari delle Unità Sanitarie Locali, degli organi professionali,
dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali,
programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed
alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un
corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l' istituzione di corsi di formazione
professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture
veterinarie private.
3. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni
ed ordini professionali dei medici veterinari, nell' ambito del piano
annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento
per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione
professionale del personale dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie
Locali.
ARTICOLO 17
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente
legge, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo possono essere
utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della
Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte all' albo regionale,
cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della Regione
Calabria.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito alle dipendenze dei Servizi veterinari delle Unità Sanitarie
Locali in collegamento con le associazioni protezionistiche.
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche
potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che
intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre
1972, numero 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della
obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell' attività di guardia zoofila
dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli
enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139,
recante disposizioni per l' attuazione della legge 15 dicembre 1972,
n. 722.
ARTICOLO 18
Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione
degli animali
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo
regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione
degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria,
che ne facciano richiesta.
2. Ai fini dell' iscrizione all' albo, le associazioni di cui al primo
comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell' atto
costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell' associazione
e l' assenza di scopo di lucro.
3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale
che comunicherà alle associazioni interessate l' accoglimento o il diniego
della domanda stessa.
4. Ai fini dell' incentivazione dell' attività delle associazioni per
la protezione degli animali iscritte all' albo regionale ed operanti
nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per
progetti specifici.
ARTICOLO 19
Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presentare
legge, si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a lire tre
milioni.
2. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni
di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni della legge
regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono
riscossi dalla Unità Sanitarie Locali ed acquisiti ai relativi bilanci
con destinazione alle finalità della presente legge.
ARTICOLO 20
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni
per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai
sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone
la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con
la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l' apposita
legge finanziaria che l'accompagna.
ARTICOLO 21
Limiti di applicazione
1. le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti
dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per
servizio.
ARTICOLO 22
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono
provvedere all' iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La norma di cui al precedente articolo 12 terzo comma, entra in vigore
dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
3. I Comuni trasmettono d' ufficio alla Unità Sanitarie Locali i dati
e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione
dell' imposta comunale sui cani entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 5 maggio 1990
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