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ARTICOLO 1
La Regione, al fine di realizzare un corretto rapporto uomo - animale
e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con la presente legge disciplina
la tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, promuove
la protezione degli stessi e il controllo del randagismo.
ARTICOLO 2
I Comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità Montane, le
UUSSLL, in collaborazione con le Associazioni di volontariato protezionistiche,
sulla base di programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative
per la prevenzione e la lotta al randagismo di cani e gatti.
ARTICOLO 3
E' istituita su tutto il territorio regionale, presso ogni USL
l'anagrafe canina. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo,
di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimo all' anagrafe entro
il secondo mese di età dell' animale o comunque entro il secondo mese
da quando ne viene, a qualsiasi titolo, in possesso. All'atto dell'
iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica contenente i
seguenti dati:
a) caratteristiche dell' animale (età , razza, sesso, mantello, segno
particolare);
b) generalità complete ed indirizzo del proprietario o detentore;c)
codice assegnato all' animale comprendente numero della USL, sigla della
Provincia, numero progressivo.Copia della scheda segnaletica deve essere
consegnata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti
di proprietà o detenzione.La scheda deve essere utilizzata dal Servizio
Veterinario della USL competente per la registrazione degli interventi
di profilassi e di polizia veterinaria eseguito sull' animale.
ARTICOLO 4
Il proprietario o detentore di cani è tenuto a segnalare alla USL di
competenza, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte
dell' animale nonchè eventuali cambiamenti di residenza.
ARTICOLO 5
Il cane iscritto all' anagrafe, al compimento del sesto mese di età,
è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante tatuaggio
indolore sulla parte interna della coscia destra o sul padiglione auricolare
destro recante la sigla della Provincia, il numero della USL e numero
progressivo.Il tatuaggio è eseguito gratuitamente presso le strutture
operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente
per territorio.Il proprietario o detentore del cane può avvalersi, a
proprie spese, della prestazione di veterinari liberi professionisti
appositamente autorizzati dalla UUSSLL. L' operazione di tatuaggio è
notificata all' anagrafe competente dal veterinario che la esegue.
ARTICOLO 6
Il Proprietario o detentore di cani deve segnalare entro tre
giorni al Servizio Veterinario della USL competente lo smarrimento o
la sottrazione di un cane.
ARTICOLO 7
I Comuni provvedono alla cattura, custodia e ricovero di cani
vaganti o randagi avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle
Associazioni di volontariato protezionistiche.La cattura deve essere
effettuata con sistemi indolori.
ARTICOLO 8
I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitarie e svolgono
i seguenti compiti:
a) ricovero e custodia temporanea di cani vaganti, catturati, ritrovati,
per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro
affidamento ad eventuali richiedenti;
b) pronto soccorso veterinario;
c) eventuali trattamenti profilattici contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili;d) isolamento della popolazione canina
e felina mediante la limitazione delle nascite.
I rifugi per i cani sono strutture di ricovero che svolgono i seguenti
compiti:
a) ricovero e custodia permanente dei cani provenienti dai canili sanitari;
b) trattamenti di natura profilattico - terapeutica dei cani ricoverati;
c) controllo della popolazione canina e felina mediante la limitazione
delle nascite;
d) ogni altro intervento che i Servizi Veterinari delle UUSSLL ritenessero
necessario ai fini della prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 9
Le strutture di cui all' art. 8 commi 1 e 2, sono sottoposte al controllo
sanitario del Servizio Veterinario della USL competente per territorio.
Le UUSSLL in caso di necessità , per la profilassi e terapia possono
avvalersi della collaborazione di veterinari professionisti convenzionati.
ARTICOLO 10
Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative
territoriali a cura del Servizio Veterinario della USL competente per
territorio. Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese,
agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, della
società protettrici degli animali e di privati.
ARTICOLO 11
I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti
ai canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita
veterinaria da parte del Servizio Veterinario della USL competente per
territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso. I cani regolarmente
tatuati vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al
pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure prestate
sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni, singoli o associati.
I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio sono iscritti alla
anagrafe e tatuati.
ARTICOLO 12
I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il
termine massimo di giorni 30, dopo di che devono essere trasferiti nei
rifugi per il ricovero permanente. Se non reclamati entro il termine
di 60 giorni dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati che
diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche,
previo trattamento profilattico contro la rabbia, l' echinococcosi e
altre malattie trasmissibili.
ARTICOLO 13
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui all' art. 8 commi 1 e 2, non possono essere soppressi
nè destinati alla sperimentazione. I cani possono essere soppresso,
in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio
Veterinario della USL competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili
o di comprovata pericolosità .
ARTICOLO 14
E' vietato a chiunque l' abbandono dei cani dei gatti e di qualsiasi
altro animale comunque detenuto. Sono considerati abbandonati i cani
palesemente incustoditi. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo
degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta
e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l' animale
alle strutture di cui all' art. 8.
ARTICOLO 15
E' vietato a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in libertà .
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati da parte dell' autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. I gatti
in libertà possono essere soppressi ad opera dei veterinari del Servizio
veterinario della USL competente soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
ARTICOLO 16
La Regione, in collaborazione con i Comuni, le province, le Comunità
montane, le UUSSLL, gli Ordini Provinciali dei Veterinari e le Associazioni
per la protezione degli animali promuove ed incentiva:a) programmi di
informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire
un corretto rapporto di rispetto degli animali e di tutela della loro
salute;b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale degli
Enti Locali e delle UUSSLL addetti ai servizi di cui alla presente legge
nonchè per le guardie zoofile volontarie che collaborano con Enti e
UUSSLL.
ARTICOLO 17
Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere
al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie.
Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti
e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. La catena di contenimento,
se necessario, deve avere sufficiente lunghezza.
ARTICOLO 18
E' vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali
domestici in condizione tali che possono recare documento all' igiene,
alla salute ed alla quiete delle persone, nonchè pregiudizio agli stessi
animali.
ARTICOLO 19
Il trasporto degli animali di affezione deve essere effettuato in modo
da rispettare le norme contenute nel DPR 5- 6- 1982 n. 524 e da garantire
agli stessi protezione dalle intemperie e sufficiente ventilazione.
ARTICOLO 20
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti
dei cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia utilizzati per
servizio.
ARTICOLO 21
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge provvedono
i Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane, ciascuno per la
parte di propria competenza, avvalendosi anche delle associazioni di
cui al successivo art. 24.
ARTICOLO 22
Le UUSSLL fanno fronte agli oneri di loro competenza, per l'attuazione
della presente legge con la quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte
corrente a destinazione indistinta loro assegnata dalla Regione.
ARTICOLO 23
La gestione delle strutture di cui all'art. 8, comma 1 e 2, spetta ai
Comuni, singolarmente o in forma associata. Alla gestione di tali strutture
possono partecipare, previa formale convenzione, associazioni e organizzazioni
aventi finalità zoofile.
ARTICOLO 24
La Regione concede ai Comuni, singoli o associati, appositi contributi
per il risanamento e la costruzione di canili comunali nonchè per la
costruzione di rifugi per cani con le assegnazioni derivanti dal riparto
del fondo istituito con l' artº 8 della legge 14- 8- 1991 n. 281, eventualmente
integrate con fondi regionali disposti annualmente con leggi di bilancio.
I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi saranno stabiliti
con atti della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.
ARTICOLO 25
Il risanamento e la costruzione dei canili comunali nonchè la costruzione
di rifugi per cani deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di
massima:
1) le strutture devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni
di vita, di igiene, di pulizia e la non promiscuità ;
2) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili
e disporre almeno di:
a)pareti e pavimenti facili da pulire;
b)condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione.
c)sistema di drenaggio soddisfacenti disposto in modo da consentire
un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
d)disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze
alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature.
Nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito
il ricorso ad altra acqua a condizione, però , che sia stata sottoposta
ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti
per le acque potabili.
e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione,
per il movimento degli animali;
3) Esistenza di appositi locali da adibire ad ambulatorio veterinario,
ricovero del custode,amministrazione, deposito, derrate, deposito dei
disinfettanti.
ARTICOLO 26
Per le violazioni alle norme della presente legge si applicano le sanzioni
previste dall'art. 4 della Legge 14- 8- 1991 n. 281. Le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, del richiamato
art-5 vengono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio
regionale mediante versamento in c/ c postale intestato a " Regione
Basilicata Servizio Tesoreria" e sono utilizzate nell' esercizio finanziario
successivo per le finalità della presente legge. Le entrate derivanti,
invece, dalle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del richiamato
art. 5 confluiscono nel fondo per l' attuazione della legge medesima,
prevista dall' art. 8, e vengono versate su c/ c postale n. 11580016
intestato a " Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Legge 14-
8- 1991 n. 281".
ARTICOLO 27
Nello stato di previsione dell'entrata o della spesa del bilancio per
l'esercizio finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa: Entrata in aumento cap. 260 (di
nuova istituzione) " Assegnazioni dello Stato ai sensi della legge 14-
8- 1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo" L. 30.680.052. Nello stato di previsione dell' entrata o
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1992 sono introdotte
le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:OMISSIS Uscita
in aumento cap. 4020 (di nuova istituzione) " interventi di competenza
regionale e contributi ai Comuni, singoli o associati, per le finalità
di cui alla legge 14- 8- 1991 n. 281 in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo". L. 30.680.052
ARTICOLO 28
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Basilicata. Potenza, 25 gennaio 1993
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