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ARTICOLO 1
Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: All'art.
4, secondo comma, la dizione <<maschi da 68 a 75 centimetri al
garrese, femmine da 60 a 68 centimetri>> è sostituita dalla seguente:
<<maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da 60 a 6 centimetri,
con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi>>.
Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: OMISSIS
All' art. 5, secondo comma, la dizione <<di due esperti nominati
dalla Giunta regionale d'intesa con la III Commissione Consiliare, designati
rispettivamente dalla Delegazione abruzzese dell'Ente Nazionale della
Cinofilia e dalla Delegazione abruzzese del Circolo del Pastore Maremmano
abruzzese>>, è sostituita dalla seguente: <<di due esperti
designati dall'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana>>.
Allo stesso comma, la dizione originaria <<di un veterinario designato
dalla ULSS competente per territorio>>, è sostituita dalla seguente:
<< del dirigente del Servizio Veterinario del Settore Igiene e
Sanità della Giunta Regionale>>.Alla fine dell'art. 5 vengono
aggiunti i seguenti ulteriori commi: <<Nel primo periodo di attuazione
della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il
rilascio degli attestati morfofunzionali avviene in occasione di raduni
canini appositamente indetti, secondo calendari stabiliti dalla Commissione
regionale di cui al presente articolo. Per gli anni successivi al 1989,
l'accertamento delle caratteristiche per il rilascio degli attestati
morfofunzionali è affidato a ciascun UTA territorialmente competente,
che si avvale di un tecnico designato dall'Associazione Provinciale
degli Allevatori e di due esperti cinofili componenti della Commissione
regionale, o da loro delegati. I cani che hanno ottenuto l' attestato
morfofunzionale, vengono iscritti alla competente sezione cinotecnica
dell'Associazione Provinciale Allevatori, ai fini dell'attività di selezione
di cui al primo comma del presente articolo.Di tale adempimento ne viene
data comunicazione al Servizio Veterinario della ULSS per l'iscrizione
del soggetto all' anagrafe canina, prevista dall'ordinanza del Presidente
della Giunta regionale n. 52 del 13.6.1986>>.
Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: OMISSIS.
L'ultimo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti: <<Il contributo
per i cani già iscritti alla sezione cinotecnica, viene erogato su richiesta
dell'allevatore e dietro presentazione del certificato di iscrizione
del cane a detta sezione. L'importo del contributo è di lire 100.000
annue per ciascun cane, e per un massimo di cinque soggetti per ogni
proprietario allevatore. La Giunta regionale può modificare l'importo
del contributo con propria delibera, da un minimo di L.70.000 ad un
massimo di L.100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilità finanziarie
annuali, relative anche all'effettuazione dei raduni di cui al comma
successivo ed
effettuando una valutazione comparata fra le due iniziative. Per i fini
della presente legge viene promossa l'effettuazione di raduni di cani
da pastore abruzzesi, sulla base di programmi presentati al Settore
Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno, da enti operanti nel
Settore.Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita
la Commissione Consiliare Agricoltura. I relativi oneri fanno capo agli
stanziamenti previsti in bilancio per l'attuazione della presente legge>>.
ARTICOLO 2
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <<Bollettino
Ufficiale della Regione>>. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a
L' Aquila, addì 6 aprile 1989.
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