Leggi e regolamenti

Regione Abruzzo

Legge Regionale 06/04/1989 n° 26

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/06/1987 n° 31 concernente "Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese"

ARTICOLO 1  
Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: All'art. 4, secondo comma, la dizione <<maschi da 68 a 75 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri>> è sostituita dalla seguente: <<maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da 60 a 6 centimetri, con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi>>.
Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: OMISSIS All' art. 5, secondo comma, la dizione <<di due esperti nominati dalla Giunta regionale d'intesa con la III Commissione Consiliare, designati rispettivamente dalla Delegazione abruzzese dell'Ente Nazionale della Cinofilia e dalla Delegazione abruzzese del Circolo del Pastore Maremmano abruzzese>>, è sostituita dalla seguente: <<di due esperti designati dall'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana>>.
Allo stesso comma, la dizione originaria <<di un veterinario designato dalla ULSS competente per territorio>>, è sostituita dalla seguente: << del dirigente del Servizio Veterinario del Settore Igiene e Sanità della Giunta Regionale>>.Alla fine dell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi: <<Nel primo periodo di attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il rilascio degli attestati morfofunzionali avviene in occasione di raduni canini appositamente indetti, secondo calendari stabiliti dalla Commissione regionale di cui al presente articolo. Per gli anni successivi al 1989, l'accertamento delle caratteristiche per il rilascio degli attestati morfofunzionali è affidato a ciascun UTA territorialmente competente, che si avvale di un tecnico designato dall'Associazione Provinciale degli Allevatori e di due esperti cinofili componenti della Commissione regionale, o da loro delegati. I cani che hanno ottenuto l' attestato morfofunzionale, vengono iscritti alla competente sezione cinotecnica dell'Associazione Provinciale Allevatori, ai fini dell'attività di selezione di cui al primo comma del presente articolo.Di tale adempimento ne viene data comunicazione al Servizio Veterinario della ULSS per l'iscrizione del soggetto all' anagrafe canina, prevista dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13.6.1986>>.
Alla LR 16.6.1876, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: OMISSIS. L'ultimo comma dell'art. 6 è sostituito dai seguenti: <<Il contributo per i cani già iscritti alla sezione cinotecnica, viene erogato su richiesta dell'allevatore e dietro presentazione del certificato di iscrizione del cane a detta sezione. L'importo del contributo è di lire 100.000 annue per ciascun cane, e per un massimo di cinque soggetti per ogni proprietario allevatore. La Giunta regionale può modificare l'importo del contributo con propria delibera, da un minimo di L.70.000 ad un massimo di L.100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilità finanziarie annuali, relative anche all'effettuazione dei raduni di cui al comma successivo ed
effettuando una valutazione comparata fra le due iniziative. Per i fini della presente legge viene promossa l'effettuazione di raduni di cani da pastore abruzzesi, sulla base di programmi presentati al Settore Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno, da enti operanti nel Settore.Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura. I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti previsti in bilancio per l'attuazione della presente legge>>.
 
ARTICOLO 2  
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <<Bollettino Ufficiale della Regione>>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a
L' Aquila, addì 6 aprile 1989.

 

 

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