Leggi e regolamenti

Regione Abruzzo

Legge Regionale 11/02/1992 n° 15

Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione

ARTICOLO 1 
(Finalità )
1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al rispetto, gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in libertà, e istituisce l'anagrafe canina.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o che siano contrari alla loro attitudine naturale e dignità .
4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto. 

TITOLO I
STRUTTURE SANITARIE


ARTICOLO 2 
(Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture di ricovero)
1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 14/ 8/ 91, n. 281, la Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il Programma di prevenzione del randagismo.
2. Il Programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3 - L. 14/ 8/ 91, n. 281, stabilisce annualmente i criteri di priorità nell' utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stilerà un rapporto annualmente sullo stato di attuazione della presente legge. 

ARTICOLO 3 
(Servizio Veterinario Unità Locale Socio Sanitaria) 
1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario di ogni ULSS svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo, nell' ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale( LR 14/ 8/ 81, n. 33), ogni tre mesi, una copia dell' anagrafe stessa alla Regione ed ai Comuni competenti per territorio;
b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all' opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell' avvenuto cattura e del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture di ricovero;
e) predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;
f) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri gestiti da associazioni, enti zoofili, e da privati;
g) vigila sui professionisti convenzionati;
h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia possibile la cessione a terzi.
2. La Regione, ricevuti i dati dalle singole ULSS, attiva, nell' ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale( LR 14/ 8/ 81,n. 33), l'anagrafe regionale canina, i cui dati sono pubblici e a disposizione di chiunque li richieda. 

ARTICOLO 4 
(Strutture di ricovero: canili e rifugi per cani e gatti, asili per cani e gatti)
1. I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e, quali presidi sanitari, svolgono i seguenti compiti e funzioni di interesse pubblico:
a) cattura dei cani vaganti (Capo VIII DPR 320/ 1954);
b) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsicatori (Capo VIII DPR 320/ 1954); 
c) ricovero e custodia dei cani vaganti, catturati, ritrovati e di quelli maltrattati (art. 10 e artº14 della presente legge);
d) eventuali trattamenti terapeutici degli animali ricoverati, nonchè i trattamenti profilattici di cui art. 2, comma 5, L. 14/ 8/ 91, n. 281;
e) controllo delle popolazioni canina e felina, anche ai fini demografici;
f) pronto soccorso veterinario;
g) vigilanza veterinaria delle strutture di ricovero gestite da associazioni, enti o privati;
h) ogni altro intervento che si rendesse necessario ai fini della prevenzione del randagismo.
2. I rifugi per cani e gatti sono strutture di ricovero pubbliche e di associazioni, iscritte all' albo di cui al successivo art. 17, le quali svolgono i seguenti compiti e funzioni:
a) ricovero e custodia dei cani provenienti dai canili sanitari;
b) trattamenti di natura profilattico - terapeutica agli animali ricoverati;
c) controllo delle popolazioni canina e felina mediante la limitazione delle nascite;d
) ogni altro intervento che i Servizi veterinari delle ULSS ritenessero necessario affidare loro, ai fini della prevenzione del randagismo.
3. Gli asili per cani e gatti sono strutture di ricovero costruite e gestite da privati o associazioni senza i contributi regionali previsti per le finalità della presente legge.
4. I cani, catturati con metodi che non comportino loro traumi o lesioni, vengono custoditi nei canili sanitari gestiti dalle ULSS, dove sono sottoposti a trattamenti veterinari di natura profilattica e terapeutica.
5. La Regione, sentite le ULSS, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le associazioni iscritte all' albo regionale di cui al successivo art. 17, promuove e finanzia la costruzione dei canili sanitari ed il risanamento dei canili comunali già esistenti e la costruzione dei rifugi per cani e gatti. La costruzione, il risanamento e la gestione dei canili sanitari sonoaffidate alle ULSS competenti per territorio.Per la realizzazione e la gestione dei rifugi per cani e gatti la Regione concede appositi finanziamenti ai Comuni singoli ed associati, alle Comunità Montane, alle ULSS e, mediante apposite convenzioni con le ULSS, alle associazioni protezionistiche iscritte all' albo di cui al successivo art. 17. La Regione concede appositi finanziamenti in favore delle ULSS e delle associazioni iscritte all' albo di cui al successivo art. 17, finalizzati al mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero pubbliche e convenzionate e ad interventi di natura profilattico - terapeutica.
6. Per il ricovero dei cani catturati, ritrovati o consegnati, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate non abbiano capacità recettive sufficienti, e nelle more del loro adeguamento, si potrà far ricorso a convenzioni anche con asili per cani e gatti, purchè tali strutture, regolarmente autorizzate, siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all' albo professionale e rispondano ai criteri di massima di cui al successivo comma 7.
7. Agli animali custoditi nelle strutture di ricovero devono essere assicurate condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti, avendo cura di evitare, in particolare, condizioni di sovraffollamento e di promiscuità, tali da metterne in pericolo l' incolumità e la salute, e di evitare la riproduzione incontrollata, mediante l' adozione dei criteri di massima da stabilire con apposito provvedimento di Giunta regionale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
8. Deve essere previsto un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico.
9. In ogni struttura adibita a ricovero, deve essere attivato, a cura del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa presenti.

ARTICOLO 5 
(Pronto soccorso veterinario)
1. I canili sanitari sono dotati di un servizio con reperibilità permanente di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, chirurgico o di soppressione eutanasica.
2. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da annotare su apposito registro. 

TITOLO II
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA


ARTICOLO 6 
(Anagrafe del cane)
1. E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni ULSS l'anagrafe canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell' animale, residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario della ULSS competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il possesso di cani di età superiore ai tre mesi, e, in seguito, entro 15 giorni dal raggiungimento di tale età o dell'inizio del possesso stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza. Dovrà , inoltre, notificare il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 15 giorni dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.
2. All'atto dell' iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, utilizzando i modelli di cui alla direttiva di attuazione dell' ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13/ 6/ 1986. La scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale. Nella redazione della scheda dovranno inoltre essere specificati taglia, colore del mantello, ed eventuali segni particolari.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla ULSS entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.
5. In caso di violazione dell' obbligo di iscrizione del cane all' anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della L. 14/ 8/ 91, n. 281, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell' inflazione è trasmesso dagli organi di vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all' interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio. 

ARTICOLO 7 
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia, preferibilmente sinistra,in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale nº52 del 13/ 6/ 86 e direttive di attuazione.
2. Il tatuaggio va eseguito, entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del possesso del cane, a cura dei Servizi Veterinari della ULSS o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le ULSS o autorizzati dalle stesse.
3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta. 

ARTICOLO 8 
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)
1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono segnalare al Servizio Veterinario della ULSS di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque entro 48 ore, e deve essere confermata per iscritto entro cinque giorni dagli eventi di cui al precedente comma. Nel caso di scomparsa, dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe della ULSS competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente 3° comma si applica anche ai cani provenienti da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato in altra regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo superiore a dieci giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario.

ARTICOLO 9 
(Abbandono degli animali)
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.
3. La soppressione degli animali da affezione deve essere effettuata solo su richiesta del proprietario, per fondati motivi di ordine sanitario ed in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di un medico veterinario, il quale rilascerà all' interessato apposita dichiarazione e ne informerà , indicando le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione, il Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio, anche per i conseguenti aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l' animale al canile sanitario. 

ARTICOLO 10 
(Cattura, custodia e ricovero degli animali)
1. I cani vaganti senza controllo devono essere catturati a cura del Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio, il quale adempie agli obblighi di cui al precedente artº3. Sono vietati i metodi di cattura che comportino traumi o lesioni agli animali.
2. E' vietato lasciare incontrollate le femmine durante l' intero periodo estrale.
3. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore.
4. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. Le tariffe giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di Giunta regionale entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
5. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento dell'animale iscritto all' anagrafe e tatuato, e, negli altri casi, dal momento della cattura.
6. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, non reclamati entro quindici giorni, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, possono essere affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, che diano garanzie di buon trattamento, ad Enti o associazioni protezionistiche. Se non reclamati entro i successivi quarantacinque giorni, diventano definitivamente di proprietà degli affidatari. 
7. Gli animali ricoverati nei rifugi possono essere ceduti a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.
8. All'atto dell' affidamento deve essere consegnato al detentore apposito certificato sanitario.
9. I cani ospiti nelle strutture di ricovero possono essere soppressi in, modo eutanasico, soltanto nei casi di cui al comma 6, art. 2, Lº14/ 8/ 91, n. 281. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile della struttura il quale, prima di procedere alla soppressione, deve informare il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche. Di ogni soppressione dovrà essere redatto, dal veterinario responsabile della struttura di ricovero, relativo referto, da inserire al registro di cui al comma 9 del precedente art. 4.
10. E' fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o pratichi la vivisezione.
11. Gli Enti di gestione di parchi e di aree protette, previa apposita convenzione con la ULSS territorialmente competente, possono essere delegati alle operazioni di cattura dei cani vaganti nell' ambito delle zone da essi gestite. Gli Enti di cui sopra, con le stesse modalità, possono essere delegati alla cattura dei gatti vaganti, per i fini di cui al comma 8, artº2, L. 14/ 8/ 91, n. 281. Alle operazioni di cattura, che devono espletarsi con le modalità di cui al comma 1, deve essere adibito personale con idonea preparazione, ottenuta tramite partecipazione a corso di formazione, da tenersi presso enti o strutture regionali e nazionali, esperte in materia, e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio. 

ARTICOLO 11 
(Controllo delle nascite, delle malattie, e profilassi)
1. Le ULSS promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo delle nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani, tramite i propri servizi veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti. Possono altresì erogare presidi medico - chirurgici a fini profilattici e terapeutici. 

ARTICOLO 12 
(Protezione dei gatti in libertà )
1. La tutela dei gatti che vivono in libertà è effettuata dalle ULSS ai sensi dei commi 7 e seguenti, art. 2, L. 14/ 8/ 91, n. 281.
2. La ULSS, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche, vigila sulle condizioni igienico - sanitarie delle colonie feline urbane, attua i trattamenti di profilassi e cura, che si rendano necessari, nonchè interventi di controllo delle nascite.
3. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente malati ed incurabili, con le modalità di cui al comma 9 del precedente art. 10. 

TITOLO III
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

ARTICOLO 13 
(Misure di protezione)
1. Chiunque possieda o detenga animali da affezione, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento, ed alla nutrizione degli stessi.
2. I cani debbono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e l possibilità di accovacciarsi. La catena, ove necessaria, deve aver la lunghezze minima di m. 5 oppure di m. 4, se fissata, tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno m. 5.
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31/ 3/ 79, il Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione, anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 19, commi 2 e 3. 

ARTICOLO 14 
(Affidamento degli animali maltrattati)
1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, L. 14/ 8/ 91, n. 281, nel caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario, la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali, il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato senza ritardo dall' organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all' animale sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza della contestazione. 
3. Il provvedimento viene revocato e l' animale viene restituito, qualora si riveli l'infondatezza della contestazione, o qualora vengano comunque date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva specifica. 

ARTICOLO 15 
(Trasporto di animali)
1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stanziamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione, la temperature e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. 

ARTICOLO 16 
(Promozione educativa- corsi di formazione)
1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni, dei Servizi Veterinari delle ULSS, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini professionali dei medici veterinari, e delle Associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione, altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise, nell' ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione e di aggiornamento per guardie zoofile e di qualificazione professionale del personale dei Servizi Veterinari delle ULSS.
3. La Regione finanzia altresì progetti specifici, tesi a pubblicizzare e a propagandare i contenuti della presente legge.

ARTICOLO 17 
(Istituzione albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale un albo regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Regione, che ne facciano richiesta.
2. Per l' iscrizione all' albo, la Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni.
3. Ai fini dell' iscrizione all'albo, le Associazioni, di cui al precedente comma, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell' associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, che comunicherà alle Associazioni interessate l' accoglimento o il diniego della domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, e senza ulteriore istruttoria, le Associazioni nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi perseguiti dalla presente legge e che operino, con strutture periferiche, in almeno cinque regioni.

ARTICOLO 18 
(Servizio Sostitutivo Civile)
1. Per lo svolgimento della loro attività , le Associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani, iscritti nelle liste di leva, che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della L. 15/ 12/ 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile nell' attività di Guardia Zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministero per la Difesa e gli Enti o Associazioni indicati, A tal fine trovano applicazione le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 28/ 11/ 77, n. 1139, recante disposizioni per l' attuazione della Lº15/ 12/ 1972, n. 772. 

TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 19 
(Organi di vigilanza)
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi di Polizia Urbana e Rurale dei Comuni, nonchè gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed ULSS.
2. Possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni, in conformità dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/ 3/ 1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Associazioni iscritte all' albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Abruzzo.
3. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, sotto la direzione dei Servizi Veterinari delle ULSS.

ARTICOLO 20 
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni alle norme della seguente legge, non sanzionate ai sensi dell' art. 5 - L. 14/ 8/ 91, n. 281, si applica la sanzione amministrazione da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 300.000 (trecentomila).
2. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della LR 19/ 7/ 1984, n. 47.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 1, confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge, previsto nel successivo art. 23. 

TITOLO V 
PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGIO INSELVATICHITI

ARTICOLO 21 
(Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti)
1. La Regione indennizza le aziende agricole e zootecniche per le perdite di capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate dal Servizio Veterinario della ULSS, d' intesa con gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste.
2. I criteri e le modalità per l' accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. L' indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale, vigenti nelle singole Province. 

ARTICOLO 22 
(Norme transitorie e finali)
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, le ULSS, fino a quando non dispongano delle necessarie strutture sanitarie e di sufficiente ed idoneo personale, potranno ricorrere a convenzioni con strutture private e con personale esterno, anche sanitario, di comprovata esperienza nel settore.
2. In sede di prima applicazione, i proprietari o detentori di cani devono provvedere all' iscrizione dei propri animali all' anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni trasmettono d' ufficio alle ULSS i dati e le informazioni, di cui sono in possesso, a seguito della riscossione dell' imposta comunale sui cani, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I compiti assegnati dalla presente legge ai Servizi Veterinari delle ULSS verranno svolti dal Settore Veterinario dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione entro sei mesi dalla loro costituzione.
5. La Regione promuoverà misure atte a risolvere il problema della fecalizzazione urbana nonchè della presenza di animali sinantropici, ai fini dell' igiene pubblica e della prevenzione delle antropozoonosi.
6. Viene revocata la deliberazione del Consiglio regionale n. 52/ 15 del 13 ottobre 1981 << Profilassi della rabbia >>.

ARTICOLO 23 
(Norma finanziaria)
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 41 della LR di contabilità n. 81 del 29/ 12/ 1977, con i fondi assegnati dallo Stato in applicazione della legge 14/ 8/ 1991, n. 281.Nello stato di previsione dell' entrata, per il bilancio dell' esercizio 1992, è istituito ed iscritto - per memoria - il Cap. 23125( Tit. 2, Ctg. 3, Voce e con. 
1) denominato << Assegnazione dello Stato di Fondi in materia di animali di affezione, e prevenzione del randagismo -L. 14/ 8/ 91, n. 281 >>.Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell' esercizio 1992, è istituito ed iscritto - per memoria - il Cap. 71582( Sett. 7, Tit. 1, Ctg. 5, Voce econ. 8, aggreg. econ. 2)denominato << Istituzione anagrafe canina e provvedimenti a tutela degli animali da affezione >>.La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 11 febbraio 1992.

 

 

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