|
ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio regionale
un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute pubblica
e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali
da affezione, promuove la protezione degli stessi, l'educazione al rispetto,
gli interventi per la prevenzione ed il controllo del randagismo anche
nei confronti dei gatti in libertà, e istituisce l'anagrafe canina.
2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione,
la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili
agli altri animali ed all' uomo.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private
che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali, o che siano contrari
alla loro attitudine naturale e dignità .
4. Anche l'animale morto o ucciso deve essere trattato con rispetto.
TITOLO I
STRUTTURE SANITARIE
ARTICOLO 2
(Programma di prevenzione del randagismo e costruzione di strutture
di ricovero)
1. Entro il termine di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 14/ 8/ 91,
n. 281, la Giunta regionale, sentite anche le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, adotta il
Programma di prevenzione del randagismo.
2. Il Programma, oltre agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 3
- L. 14/ 8/ 91, n. 281, stabilisce annualmente i criteri di priorità
nell' utilizzazione degli stanziamenti.
3. La Giunta regionale stilerà un rapporto annualmente sullo stato di
attuazione della presente legge.
ARTICOLO 3
(Servizio Veterinario Unità Locale Socio Sanitaria)
1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio Veterinario
di ogni ULSS svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti
compiti:
a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone l'aggiornamento
e trasmettendo, nell' ambito del Sistema Informativo Veterinario Regionale(
LR 14/ 8/ 81, n. 33), ogni tre mesi, una copia dell' anagrafe stessa
alla Regione ed ai Comuni competenti per territorio;
b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità
protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione
e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'
opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la
protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'
avvenuto cattura e del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento
necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite
strutture di ricovero;
e) predispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti
in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai
fini della tutela igienico - sanitaria;
f) effettua la vigilanza veterinaria sui ricoveri gestiti da associazioni,
enti zoofili, e da privati;
g) vigila sui professionisti convenzionati;
h) dispone ogni altro intervento che si renda necessario, ivi compreso
il ricovero e la custodia dei cani non reclamati e dei quali non sia
possibile la cessione a terzi.
2. La Regione, ricevuti i dati dalle singole ULSS, attiva, nell' ambito
del Sistema Informativo Veterinario Regionale( LR 14/ 8/ 81,n. 33),
l'anagrafe regionale canina, i cui dati sono pubblici e a disposizione
di chiunque li richieda.
ARTICOLO 4
(Strutture di ricovero: canili e rifugi per cani e gatti, asili
per cani e gatti)
1. I canili comunali assumono la denominazione di canili sanitari e,
quali presidi sanitari, svolgono i seguenti compiti e funzioni di interesse
pubblico:
a) cattura dei cani vaganti (Capo VIII DPR 320/ 1954);
b) isolamento ed osservazione dei cani e gatti morsicatori (Capo VIII
DPR 320/ 1954);
c) ricovero e custodia dei cani vaganti, catturati, ritrovati e di quelli
maltrattati (art. 10 e artº14 della presente legge);
d) eventuali trattamenti terapeutici degli animali ricoverati, nonchè
i trattamenti profilattici di cui art. 2, comma 5, L. 14/ 8/ 91, n.
281;
e) controllo delle popolazioni canina e felina, anche ai fini demografici;
f) pronto soccorso veterinario;
g) vigilanza veterinaria delle strutture di ricovero gestite da associazioni,
enti o privati;
h) ogni altro intervento che si rendesse necessario ai fini della prevenzione
del randagismo.
2. I rifugi per cani e gatti sono strutture di ricovero pubbliche e
di associazioni, iscritte all' albo di cui al successivo art. 17, le
quali svolgono i seguenti compiti e funzioni:
a) ricovero e custodia dei cani provenienti dai canili sanitari;
b) trattamenti di natura profilattico - terapeutica agli animali ricoverati;
c) controllo delle popolazioni canina e felina mediante la limitazione
delle nascite;d
) ogni altro intervento che i Servizi veterinari delle ULSS ritenessero
necessario affidare loro, ai fini della prevenzione del randagismo.
3. Gli asili per cani e gatti sono strutture di ricovero costruite e
gestite da privati o associazioni senza i contributi regionali previsti
per le finalità della presente legge.
4. I cani, catturati con metodi che non comportino loro traumi o lesioni,
vengono custoditi nei canili sanitari gestiti dalle ULSS, dove sono
sottoposti a trattamenti veterinari di natura profilattica e terapeutica.
5. La Regione, sentite le ULSS, le Province, i Comuni, le Comunità Montane
e le associazioni iscritte all' albo regionale di cui al successivo
art. 17, promuove e finanzia la costruzione dei canili sanitari ed il
risanamento dei canili comunali già esistenti e la costruzione dei rifugi
per cani e gatti. La costruzione, il risanamento e la gestione dei canili
sanitari sonoaffidate alle ULSS competenti per territorio.Per la realizzazione
e la gestione dei rifugi per cani e gatti la Regione concede appositi
finanziamenti ai Comuni singoli ed associati, alle Comunità Montane,
alle ULSS e, mediante apposite convenzioni con le ULSS, alle associazioni
protezionistiche iscritte all' albo di cui al successivo art. 17. La
Regione concede appositi finanziamenti in favore delle ULSS e delle
associazioni iscritte all' albo di cui al successivo art. 17, finalizzati
al mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero pubbliche
e convenzionate e ad interventi di natura profilattico - terapeutica.
6. Per il ricovero dei cani catturati, ritrovati o consegnati, nel caso
in cui le strutture pubbliche o convenzionate non abbiano capacità recettive
sufficienti, e nelle more del loro adeguamento, si potrà far ricorso
a convenzioni anche con asili per cani e gatti, purchè tali strutture,
regolarmente autorizzate, siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario
iscritto all' albo professionale e rispondano ai criteri di massima
di cui al successivo comma 7.
7. Agli animali custoditi nelle strutture di ricovero devono essere
assicurate condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti,
avendo cura di evitare, in particolare, condizioni di sovraffollamento
e di promiscuità, tali da metterne in pericolo l' incolumità e la salute,
e di evitare la riproduzione incontrollata, mediante l' adozione dei
criteri di massima da stabilire con apposito provvedimento di Giunta
regionale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge.
8. Deve essere previsto un orario quotidiano di apertura della struttura
al pubblico.
9. In ogni struttura adibita a ricovero, deve essere attivato, a cura
del veterinario responsabile, un registro di carico e scarico delle
presenze, dove vengono annotati tutti i movimenti degli animali in essa
presenti.
ARTICOLO 5
(Pronto soccorso veterinario)
1. I canili sanitari sono dotati di un servizio con reperibilità permanente
di pronto soccorso, preposto ad interventi di tipo clinico, chirurgico
o di soppressione eutanasica.
2. Di ogni intervento dovrà essere redatto relativo referto, da annotare
su apposito registro.
TITOLO II
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA
ARTICOLO 6
(Anagrafe del cane)
1. E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni ULSS l'anagrafe
canina. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell' animale,
residente in Abruzzo, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario
della ULSS competente territorialmente per l'iscrizione all'anagrafe,
entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
il possesso di cani di età superiore ai tre mesi, e, in seguito, entro
15 giorni dal raggiungimento di tale età o dell'inizio del possesso
stesso, indicandone in quest'ultimo caso la provenienza. Dovrà , inoltre,
notificare il parto di cagne, a qualsiasi scopo detenute, entro 15 giorni
dal parto stesso, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli
stessi, del numero di morti e della destinazione dei cuccioli.
2. All'atto dell' iscrizione verrà compilata l'apposita scheda, utilizzando
i modelli di cui alla direttiva di attuazione dell' ordinanza del Presidente
della Giunta regionale n. 52 del 13/ 6/ 1986. La scheda verrà utilizzata
anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia
veterinaria eseguiti sull' animale. Nella redazione della scheda dovranno
inoltre essere specificati taglia, colore del mantello, ed eventuali
segni particolari.
3. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore
e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
4. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla ULSS entro
trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.
5. In caso di violazione dell' obbligo di iscrizione del cane all' anagrafe,
oltre alle sanzioni di cui al punto 2, art. 5, della L. 14/ 8/ 91, n.
281, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell' inflazione è
trasmesso dagli organi di vigilanza entro cinque giorni dalla contestazione
del fatto all' interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.
ARTICOLO 7
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice
di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte
interna della coscia, preferibilmente sinistra,in ottemperanza a quanto
previsto dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale nº52 del
13/ 6/ 86 e direttive di attuazione.
2. Il tatuaggio va eseguito, entro e non oltre 120 giorni dalla notifica
del possesso del cane, a cura dei Servizi Veterinari della ULSS o da
veterinari liberi professionisti convenzionati con le ULSS o autorizzati
dalle stesse.
3. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati
alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
ARTICOLO 8
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)
1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo del cane, debbono
segnalare al Servizio Veterinario della ULSS di competenza i mutamenti
nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento
o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo
e comunque entro 48 ore, e deve essere confermata per iscritto entro
cinque giorni dagli eventi di cui al precedente comma. Nel caso di scomparsa,
dal luogo in cui è custodito, di un cane di indole aggressiva, la segnalazione
va effettuata immediatamente.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore
ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane
deve essere reiscritto presso l'anagrafe della ULSS competente per territorio,
con il codice ad esso già attribuito.
4. La disposizione di cui al precedente 3° comma si applica anche ai
cani provenienti da altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina
e che sono identificati con codice ad essi impresso.
5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di animale già tatuato
in altra regione, dimorante temporaneamente in Abruzzo per un periodo
superiore a dieci giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione,
anche telefonicamente, al competente Servizio Veterinario.
ARTICOLO 9
(Abbandono degli animali)
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro
animale comunque detenuto.
2. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi.
3. La soppressione degli animali da affezione deve essere effettuata
solo su richiesta del proprietario, per fondati motivi di ordine sanitario
ed in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di un medico veterinario,
il quale rilascerà all' interessato apposita dichiarazione e ne informerà
, indicando le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione,
il Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio, anche
per i conseguenti aggiornamenti anagrafici.
4. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo degli animali di
cui al comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di
mantenimento, può consegnare l' animale al canile sanitario.
ARTICOLO 10
(Cattura, custodia e ricovero degli animali)
1. I cani vaganti senza controllo devono essere catturati a cura del
Servizio Veterinario della ULSS competente per territorio, il quale
adempie agli obblighi di cui al precedente artº3. Sono vietati i metodi
di cattura che comportino traumi o lesioni agli animali.
2. E' vietato lasciare incontrollate le femmine durante l' intero periodo
estrale.
3. I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti
al proprietario o detentore.
4. Le spese di custodia e mantenimento ed eventuali cure dell' animale
sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. Le tariffe
giornaliere sono determinate con apposito provvedimento di Giunta regionale
entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
5. La decorrenza del periodo di custodia ha inizio dal momento del ritrovamento
dell'animale iscritto all' anagrafe e tatuato, e, negli altri casi,
dal momento della cattura.
6. Gli animali ricoverati nei canili sanitari, non reclamati entro quindici
giorni, dopo essere stati sottoposti ad osservazione sanitaria e ai
trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, possono essere
affidati temporaneamente e gratuitamente a privati, che diano garanzie
di buon trattamento, ad Enti o associazioni protezionistiche. Se non
reclamati entro i successivi quarantacinque giorni, diventano definitivamente
di proprietà degli affidatari.
7. Gli animali ricoverati nei rifugi possono essere ceduti a privati
che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.
8. All'atto dell' affidamento deve essere consegnato al detentore apposito
certificato sanitario.
9. I cani ospiti nelle strutture di ricovero possono essere soppressi
in, modo eutanasico, soltanto nei casi di cui al comma 6, art. 2, Lº14/
8/ 91, n. 281. La decisione spetta unicamente al veterinario responsabile
della struttura il quale, prima di procedere alla soppressione, deve
informare il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche.
Di ogni soppressione dovrà essere redatto, dal veterinario responsabile
della struttura di ricovero, relativo referto, da inserire al registro
di cui al comma 9 del precedente art. 4.
10. E' fatto divieto a chiunque di cedere animali, ospiti delle strutture
di ricovero, a qualunque ente che effettui esperimenti su animali o
pratichi la vivisezione.
11. Gli Enti di gestione di parchi e di aree protette, previa apposita
convenzione con la ULSS territorialmente competente, possono essere
delegati alle operazioni di cattura dei cani vaganti nell' ambito delle
zone da essi gestite. Gli Enti di cui sopra, con le stesse modalità,
possono essere delegati alla cattura dei gatti vaganti, per i fini di
cui al comma 8, artº2, L. 14/ 8/ 91, n. 281. Alle operazioni di cattura,
che devono espletarsi con le modalità di cui al comma 1, deve essere
adibito personale con idonea preparazione, ottenuta tramite partecipazione
a corso di formazione, da tenersi presso enti o strutture regionali
e nazionali, esperte in materia, e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario
della ULSS competente per territorio.
ARTICOLO 11
(Controllo delle nascite, delle malattie, e profilassi)
1. Le ULSS promuovono ogni iniziativa finalizzata al controllo delle
nascite, ai fini della sterilizzazione dei cani, tramite i propri servizi
veterinari o mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti.
Possono altresì erogare presidi medico - chirurgici a fini profilattici
e terapeutici.
ARTICOLO 12
(Protezione dei gatti in libertà )
1. La tutela dei gatti che vivono in libertà è effettuata dalle ULSS
ai sensi dei commi 7 e seguenti, art. 2, L. 14/ 8/ 91, n. 281.
2. La ULSS, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni
protezionistiche, vigila sulle condizioni igienico - sanitarie delle
colonie feline urbane, attua i trattamenti di profilassi e cura, che
si rendano necessari, nonchè interventi di controllo delle nascite.
3. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente malati
ed incurabili, con le modalità di cui al comma 9 del precedente art.
10.
TITOLO III
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ED ISTITUZIONE DELL' ALBO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE
ARTICOLO 13
(Misure di protezione)
1. Chiunque possieda o detenga animali da affezione, a qualunque titolo,
è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al
mantenimento, ed alla nutrizione degli stessi.
2. I cani debbono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio
sufficiente, fornito di struttura idonea a ripararli dalle condizioni
atmosferiche e tale da consentire un adeguato movimento, che permetta
il raggiungimento del riparo e del contenitore dell'acqua e l possibilità
di accovacciarsi. La catena, ove necessaria, deve aver la lunghezze
minima di m. 5 oppure di m. 4, se fissata, tramite un anello di scorrimento
ed un gancio snodabile, ad una fune di scorrimento di almeno m. 5.
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31/ 3/ 79, il
Sindaco vigila sull'osservanza delle predette misure di protezione,
anche avvalendosi delle guardie zoofile, di cui al successivo art. 19,
commi 2 e 3.
ARTICOLO 14
(Affidamento degli animali maltrattati)
1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 5, L. 14/ 8/ 91, n. 281, nel
caso siano accertati maltrattamenti tali da denotare, da parte del proprietario,
la noncuranza dei doveri connessi alla custodia e alla cura degli animali,
il Sindaco, a cui il relativo verbale di accertamento viene inoltrato
senza ritardo dall' organo accertatore, dispone con immediatezza, fatte
le eventuali verifiche e sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta,
l'affidamento in via cautelare dell'animale alle strutture di ricovero
di cui alla presente legge.
2. Le spese di custodia e delle eventuali cure effettuate all' animale
sono a carico del proprietario, qualora sia accertata la fondatezza
della contestazione.
3. Il provvedimento viene revocato e l' animale viene restituito, qualora
si riveli l'infondatezza della contestazione, o qualora vengano comunque
date assicurazioni di buon trattamento, nel rispetto delle finalità
della presente legge, a condizione che non ricorrano ipotesi di recidiva
specifica.
ARTICOLO 15
(Trasporto di animali)
1. Il trasporto degli animali da affezione, da chiunque sia effettuato
e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie,
con esclusione di ogni sofferenza. Tale norma si applica a tutte le
fasi del trasporto, comprese quelle di eventuale sosta o stanziamento.
2. Le modalità di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali
da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli
stessi. La ventilazione, la temperature e la cubatura devono essere
adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
ARTICOLO 16
(Promozione educativa- corsi di formazione)
1. La Regione promuove, con la collaborazione delle Province, dei Comuni,
dei Servizi Veterinari delle ULSS, dei Provveditorati agli Studi e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, degli Ordini
professionali dei medici veterinari, e delle Associazioni per la protezione
degli animali, programmi di informazione e di educazione al rispetto
degli animali ed alla tutela della loro salute, al fine di realizzare
sul territorio un corretto rapporto uomo - animale.
2. La Regione, altresì istituisce, in collaborazione con Province, Associazioni
ed Ordini professionali dei medici veterinari, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise, nell' ambito del piano annuale
di formazione professionale, corsi di formazione e di aggiornamento
per guardie zoofile e di qualificazione professionale del personale
dei Servizi Veterinari delle ULSS.
3. La Regione finanzia altresì progetti specifici, tesi a pubblicizzare
e a propagandare i contenuti della presente legge.
ARTICOLO 17
(Istituzione albo regionale delle Associazioni per la protezione
degli animali)
1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale un albo
regionale, al quale possono essere iscritte le Associazioni per la protezione
degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Regione,
che ne facciano richiesta.
2. Per l' iscrizione all' albo, la Giunta regionale predispone, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un apposito disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni.
3. Ai fini dell' iscrizione all'albo, le Associazioni, di cui al precedente
comma, dovranno presentare domanda scritta corredata di copia dell'
atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino le finalità dell'
associazione e l'assenza di scopo di lucro.
4. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale,
che comunicherà alle Associazioni interessate l' accoglimento o il diniego
della domanda stessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. All'albo sono altresì iscritte a richiesta, e senza ulteriore istruttoria,
le Associazioni nazionali che abbiano per fine statutario gli obiettivi
perseguiti dalla presente legge e che operino, con strutture periferiche,
in almeno cinque regioni.
ARTICOLO 18
(Servizio Sostitutivo Civile)
1. Per lo svolgimento della loro attività , le Associazioni protezionistiche
potranno avvalersi anche di giovani, iscritti nelle liste di leva, che
intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della L. 15/ 12/ 1972,
n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell' obiezione
di coscienza.
2. Il servizio sostitutivo civile nell' attività di Guardia Zoofila
dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministero per la Difesa e gli
Enti o Associazioni indicati, A tal fine trovano applicazione le norme
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/ 11/ 77, n. 1139, recante
disposizioni per l' attuazione della Lº15/ 12/ 1972, n. 772.
TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 19
(Organi di vigilanza)
1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge
sono preposti i corpi di Polizia Urbana e Rurale dei Comuni, nonchè
gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed ULSS.
2. Possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni,
in conformità dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
31/ 3/ 1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta delle Associazioni iscritte all'
albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento
dalla Regione Abruzzo.
3. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito, sotto la direzione dei Servizi Veterinari delle ULSS.
ARTICOLO 20
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni alle norme della seguente legge, non sanzionate
ai sensi dell' art. 5 - L. 14/ 8/ 91, n. 281, si applica la sanzione
amministrazione da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 300.000 (trecentomila).
2. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni
amministrative, di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni
della LR 19/ 7/ 1984, n. 47.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui al precedente
comma 1, confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge,
previsto nel successivo art. 23.
TITOLO V
PROVVIDENZE PER I DANNI PROVOCATI DA CANI RANDAGIO INSELVATICHITI
ARTICOLO 21
(Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti)
1. La Regione indennizza le aziende agricole e zootecniche per le perdite
di capi di bestiame, causate da cani randagi o inselvatichiti, ed accertate
dal Servizio Veterinario della ULSS, d' intesa con gli Ispettorati Dipartimentali
delle Foreste.
2. I criteri e le modalità per l' accertamento, la valutazione e la
liquidazione dei danni saranno determinate con apposito provvedimento
della Giunta regionale.
3. L' indennizzo per le perdite di capi di bestiame può comunque essere
erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza
alle prescrizioni di massima di Polizia Forestale, vigenti nelle singole
Province.
ARTICOLO 22
(Norme transitorie e finali)
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge,
le ULSS, fino a quando non dispongano delle necessarie strutture sanitarie
e di sufficiente ed idoneo personale, potranno ricorrere a convenzioni
con strutture private e con personale esterno, anche sanitario, di comprovata
esperienza nel settore.
2. In sede di prima applicazione, i proprietari o detentori di cani
devono provvedere all' iscrizione dei propri animali all' anagrafe canina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni trasmettono d' ufficio alle ULSS i dati e le informazioni,
di cui sono in possesso, a seguito della riscossione dell' imposta comunale
sui cani, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. I compiti assegnati dalla presente legge ai Servizi Veterinari delle
ULSS verranno svolti dal Settore Veterinario dei Presidi Multizonali
di Igiene e Prevenzione entro sei mesi dalla loro costituzione.
5. La Regione promuoverà misure atte a risolvere il problema della fecalizzazione
urbana nonchè della presenza di animali sinantropici, ai fini dell'
igiene pubblica e della prevenzione delle antropozoonosi.
6. Viene revocata la deliberazione del Consiglio regionale n. 52/ 15
del 13 ottobre 1981 << Profilassi della rabbia >>.
ARTICOLO 23
(Norma finanziaria)
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede,
ai sensi dell'art. 41 della LR di contabilità n. 81 del 29/ 12/ 1977,
con i fondi assegnati dallo Stato in applicazione della legge 14/ 8/
1991, n. 281.Nello stato di previsione dell' entrata, per il bilancio
dell' esercizio 1992, è istituito ed iscritto - per memoria - il Cap.
23125( Tit. 2, Ctg. 3, Voce e con.
1) denominato << Assegnazione dello Stato di Fondi in materia
di animali di affezione, e prevenzione del randagismo -L. 14/ 8/ 91,
n. 281 >>.Nello stato di previsione della spesa per il bilancio
dell' esercizio 1992, è istituito ed iscritto - per memoria - il Cap.
71582( Sett. 7, Tit. 1, Ctg. 5, Voce econ. 8, aggreg. econ. 2)denominato
<< Istituzione anagrafe canina e provvedimenti a tutela degli
animali da affezione >>.La presente legge regionale sarà pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.E' fatto obbligo,
a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 11 febbraio 1992.
|