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ARTICOLO 1
1. La Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15 dell'
11- 2- 1992, istituisce per l' anno 1993 uno stanziamento di lire 1.000.000.000
(unmiliardo) da utilizzare per il finanziamento della costruzione di
n. 4 canili sanitari e per le strutture ed attrezzature ad essi finalizzati
nelle quattro ULSS capoluogo di Provincia.
ARTICOLO 2
1. La Giunta Regionale è incaricata ad assegnare ed erogare a ciascuna
delle quattro ULSS per lo scopo di cui al precedente artº 1, la somma
di lire 250.000.000.
2. La costruzione dei canili sanitari dovrà avvenire nel rispetto della
normativa vigente.
3. I canili dovranno essere utilizzati per le esigenze dell' intero
territorio provinciale.
4. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono altresì partecipare
al finanziamento ed alla gestione dei rifugi per cani e gatti di cui
all' art. 4 comma 2 LR 15/ 92.
ARTICOLO 3
1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato
per l' anno 1994 in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede con
quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4 del Fondo globale iscritto
nel bilancio esercizio 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio
1994 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza
e cassa:- Cap. 072329 (di nuova istituzione e iscrizione nel Sett. VII,
Tit. 2, Ctg. 3) denominato: << finanziamento per la costruzione
di canili sanitari provinciali >>- in aumento L. 1.000.000.000.
ARTICOLO 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.La presente legge regionale sarà pubblicata nel <<
Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 31 maggio 1994.
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