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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione in attuazione dell'art. 9 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
e in armonia con gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto regionale,
istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica per le seguenti
specifiche finalità :
a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
b) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di
tutela ambientale;
c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio ambientale e naturalistico;
d) attuare un'efficace azione di prevenzione dei danni al patrimonio
ambientale della Regione;
e) collaborare, offrendo la propria disponibilità alle autorità competenti,
in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico.
2. Il servizio è svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le modalità
di cui alla presente legge.
ARTICOLO 2
Compiti
1. Le guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire
l'applicazione della normativa in materia di salvaguardia ambientale.
2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono le seguenti funzioni di
polizia amministrativa ai sensi dell'art. 7 della presente legge:- prevenzione.
a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi
di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con enti ed
istituzioni;
b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco o riserva naturale, nelle
aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale, nelle zone
destinate a particolari vincoli di tutela, nelle zone di cui sono state
accertate e siano presenti entità di particolare valore naturalistico
ed ambientale;
- controllo
a) vigilanza sullo stato di conservazione degli endemismi, dei biotopi
e dei geotopi, o di realtà ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio
abruzzese, sulla qualità delle acque, dell' aria e del suolo;
b) segnalazione delle autorità competenti di casi di degrado ambientale
e delle relative cause, nonchè segnalazione tempestiva e puntuale al
Corpo Forestale dello Stato in caso di avvistamento incendi;
- repressione
a) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica
ed ambientale.
3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti
in caso di necessità di interventi e opere di soccorso nell'eventualità
di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale, nonchè promuovono
azioni di ausilio e coordinamento delle iniziative del volontariato
civile.
4. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non
dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate
a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese.
ARTICOLO 3
Enti organizzatori del servizio
1. L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è
affidato ai seguenti soggetti:
a) enti gestori dei parchi e riserve naturali, peri territori ivi compresi;
b) province nella restante parte del territorio regionale.
ARTICOLO 4
Compiti degli enti organizzatori
1. Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria
provvedono, con i contributi assegnati dalla regione, al funzionamento
del servizio medesimo ed in particolare:
a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, scelto
tra i dipendenti in organico;
b) approvano programmi annuali di attività, sentiti gli enti o organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio
ambientale e le associazioni ambientaliste;
c) approvano il regolamento di servizio in conformità a quanto previsto
nelle direttive regionali volte ad uniformare il comportamento delle
guardie ecologiche volontarie;
d) organizzano i turni di servizio, contemperando la disponibilità delle
guardie ecologiche con le esigenze di tutela ecologica ed ambientale
del territorio;
e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie
ecologiche e li trasmettono alle autorità competenti;
f) vigilano sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli
obblighi di cui all'art. 8 da parte delle guardie ecologiche volontarie,
segnalando alla Presidenza della Giunta Regionale ogni eventuali irregolarità
riscontrata;
g) stipulano i contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio
delle guardie ecologiche volontarie;
h) predispongono contratti di assicurazione sulla responsabilità civile
verso terzi per danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'
espletamento dell' incarico;
i) provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi
necessari all' espletamento del servizi di vigilanza ecologica;
l) relazionano annualmente alla Giunta Regionale lo stato di attuazione
del programma e sul funzionamento del servizio.
ARTICOLO 5
Corsi di formazione ed aggiornamento
1. La Regione Abruzzo, attraverso il << Centro Regionale di formazione
Professionale di Sulmona >>, organizza corsi di formazione e di
aggiornamento individuando preventivamente modalità, termini di espletamento
e contenuti degli stessi.
2. Gli interessati inoltrano alla Regione Abruzzo domanda di ammissione
al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo
e non essere sottoposti a misure di sicurezza;
c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa
con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.Nella domanda
dovrà essere indicato l'ente organizzatore del servizio di vigilanza
ecologica (provincia o ente gestore del parco) presso il quale intendano
prestare il servizio volontario.
3. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono presso il Centro
Regionale di Formazione un esame teorico - pratico innanzi ad una commissione
regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale
4. La commissione è composta da:
a) il presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzione
di presidente;
b) un funzionario di pubblica sicurezza, designato dal Prefetto;
c) un funzionario del Corpo Forestale dello stato;
d) un esperto universitario di discipline ecologiche ed ambientali;
e) un esperto universitario in materia di legislazione ambientale;
f) un funzionario dell' ufficio regionale difesa del suolo;
g) un funzionario regionale dell' ufficio parchi e riserve naturali;
h) un funzionario regionale del settore ecologia;
i) un funzionario regionale del settore agricoltura e foreste.In caso
di parità di voti prevale il voto del Presidente della Commissione.Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato
regionale di livello non inferiore al sesto.
5. Ai componenti della commissione d' esame estranei all' Amministrazione
regionale, compete un gettone di presenza per ciascuna seduta pari L.50.000
nette, oltre al rimborso eventuale della trasferta, in misura identica
a quella vigente per i dipendenti della carriera direttiva dell'Amministrazione
regionale.
ARTICOLO 6
Nomina a guardia giurata
1. Il Presidente della Giunta regionale presenta istanza al Prefetto
territorialmente competente per il rilascio, ai sensi dell'art. 133
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, del decreto di approvazione della nomina
a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame, di cui al precedente
articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 138
del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. I decreti prefettizi di approvazione delle nomine di guardia giurata
sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti
di cui al successivo articolo.
ARTICOLO 7
Incarico di guardia ecologica volontaria
1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie
giurate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale
è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale
in cui ciascuna guardia deve operare.
2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue
funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi
dell' articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa
e titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento
e di un distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale
e dal Prefetto, ai sensi dell' articolo 252 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
ARTICOLO 8
Doveri delle guardie ecologiche volontarie
1. Le guardie ecologiche volontarie devono:
a) assicurare e prestare il proprio servizio nei modi, orari e località
concordati con i responsabili degli Enti organizzatori del servizio
di cui all'art. 3;
b) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo,
forniti dall' Ente responsabile del servizio;
c) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali
di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli
pervenire al responsabile del servizio;
d) usare con cura l' attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
e) partecipare ai corsi di aggiornamento;
f) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli
uffici ed agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione,
di controllo di ricerca e di accertamento di reati commessi contro il
patrimonio ambientale;
g) operare con prudenza, diligenza e perizia nell' espletamento del
servizio.
2. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie
non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto
delle armi.
ARTICOLO 9
Ambiti di competenza territoriale delle guardie ecologiche volontarie
1. L'ambito di competenza operativa della guardia ecologica volontaria,
(indicato nel decreto di nomina di cui all'art. 7, comma primo), viene
determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico
evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti organizzatori
tramite la relazione annuale di cui all' art. 4 lett. e).
2. La Guardia ecologica volontaria può operare al di fuori del territorio
indicato nel decreto di nomina, nel caso che si verifichino immediate
necessità connesse ad infrazioni compiute fuori del territorio di propria
competenza.In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile
della gestione del servizio ecologico volontario competente per quel
territorio.
3. Qualora le guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in
ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela ne informano
tempestivamente, con apposito rapporto di servizio, il responsabile
della gestione del servizio ecologico volontario perchè provveda ad
adottare le misure opportune.
ARTICOLO 10
Revoca e sospensione del servizio
1. Il presidente dell' ente organizzatore del servizio di vigilanza
ecologica volontaria è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta
regionale ed al Prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità
riscontrata nello svolgimento di compiti assegnati alle guardie ecologiche
volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione
o, nei casi più gravi, di revoca dell' incarico.
2. Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale è
comunicato al Prefetto competente per territorio.
ARTICOLO 11
Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento
e vigilanza, al fine di uniformare le attività degli enti organizzatori
il servizio, nonchè i comportamenti delle guardie ecologiche volontarie
sull' intero territorio regionale. Per lo svolgimento di detta funzione
la Presidenza della Giunta Regionale si avvale della collaborazione
dei servizi regionali competenti: Settore ecologia e Tutela Ambiente,
Settore Agricoltura e Foreste, Ufficio difesa del suolo, Ufficio parchi
e riserve naturali.In sede di prima applicazione della presente legge
si applicano le direttive contenute nell' allegato << A >>.
2. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione da presentare
al Consiglio regionale sull' attuazione della presente legge.
3. E' istituito presso il Servizio di Gabinetto della Presidenza della
Giunta l' elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie, abilitate
ai sensi dell'art. 7, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge.
4. L' iscrizione all' elenco è disposta d' ufficio all' atto della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 7.
5. Le eventuali variazioni dell' elenco sono disposte dal Presidente
della Giunta regionale.
6. Copia dell' elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura
competente.
ARTICOLO 12
Piano finanziario
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli enti organizzatori
del servizio volontario di vigilanza ecologica trasmettono alla Giunta
regionale un resoconto dell' attività svolta e i dati consuntivi della
gestione finanziaria dei contributi assegnati dalla Regione per l'anno
precedente.
2. Entro il 30 settembre gli enti organizzatori devono presentare alla
Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative
all' organizzazione del servizio, articolato in spese per dotazioni
strumentali e spese per la promozione e per il funzionamento del servizio
medesimo per l'anno successivo.
3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, delibera il piano
di riparto dei contributi, destinati dalla legge di approvazione del
bilancio regionale, all' organizzazione del servizio volontario di vigilanza
ecologica.
ARTICOLO 13
Norma finanziaria
1. << All'onere derivante dall' applicazione della presente legge,
valutato per l'anno 1995 in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art.
38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con
il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita
n. 13 dell' elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'esercizio 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio
1995 è iscritto (nel Settore 29, Titolo 1, Ctg. 5, Sezione 08) il capº
291534 con la denominazione << Spese per la Istituzione del Servizio
Volontariato di Vigilanza Ecologica >> con lo stanziamento in
termini di sola competenza di L. 100.000.000.La presente legge regionale
sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 3 aprile 1995
ALLEGATO 1:
ALLEGATO
<< A >>
alla legge regionale << Istituzione del servizio
volontario di vigilanza ecologica >>.
Direttive per uniformare il comportamento
delle guardie ecologiche volontarie e indicazioni
per l' organizzazione e lo svolgimento
del servizio
Nell' ambito di compiti di prevenzione e controllo della situazione
ambientale assegnati alle GEV, assume particolare rilievo il ruolo di
presidio del territorio e di segnalazione tempestiva di principi di
incendio boschivo in collegamento con gli organi preposti all' intervento.Oltre
ai compiti, definiti nella legge, ed a maggior specificazione degli
stessi le GEV possono essere incaricate di segnalare agli organismi
di gestione delle aree protette ed agli altri Enti pubblici eventuali
interventi da effettuare ed eventuali disfunzioni in quelli già effettuati
(es. situazioni sentieri, segnaletica, frane).Le GEV devono tenere un
<< taccuino di campagna >> sul quale annotare osservazioni
sull' ambiente: flora, fauna, meteorologia, situazione dei sentieri.
Tali osservazioni possono essere innanzitutto utili alle stesse GEV
per migliorare la propria preparazione ed utili anche come strumento
di conoscenza del territorio. Le osservazioni verranno riportate nel
rapporto di servizio giornaliero. ComportamentoL' opera che le GEV sono
chiamate a svolgere è notevolmente complessa e delicata. L' obiettivo
è creare una figura che sia vista con simpatia dal maggior numero possibile
di persone, un tutore dell' ambiente naturale nell' interesse collettivo
che si adoperi più per prevenire che per reprimere, che rappresenti
un punto di riferimento per informazioni e di appoggio in caso di problemi,
anche di necessità di soccorso.La passione e l' impegno non devono diventare
fanatismo, le norme devono essere fatte rispettare con senso della misura,
con equilibrio. Il primo e più importante compito della GEV è far capire,
con pazienza e competenza, ai soggetti sorpresi in difetto i motivi
per cui una certa azione è dannosa all' ambiente e quindi vietata dalle
norme.I verbali e le sanzioni sono da utilizzare con oculatezza: la
legge è uguale per tutti ma la stessa legge fornisce disposizioni generali
non potendo scendere nel dettaglio dell' esteso numero di casi diversi
che si possono presentare.Spetta all' Autorità amministrativa determinare
la sanzione relativa all' infrazione verbalizzata: la GEV deve limitarsi
a fornire, attraverso il verbale, tutti gli elementi necessari. Poichè
la GEV deve conoscere i relativi parametri di valutazione, si forniscono
i seguenti riferimenti normativi ed interpretativi. I parametri sono
in generale definiti dalla legge n. 689 del 1981 << Modifiche
del sistema penale >>: in sintesi, oltre alla gravità dell' azione
illecita, sono determinanti le caratteristiche ed il comportamento del
soggetto che l' ha compiuta.<<... il giudice deve tener conto
della gravità del reato, desunta: 1 dalla natura, dalla specie, dai
mezzi, dall' oggetto, dal tempo, e da ogni altra modalità dell' azione;
... 2 dalla intensità del dolo o dal grado della colpa >>.Nel
nostro caso a determinare la gravità dell' azione illecita possono concorrere
significativamente le caratteristiche dell' ambiente: la stessa azione
può avere effetti diversi più o meno gravi, immediati o nel tempo, a
seconda della vulnerabilità dell' equilibrio ambientale nel luogo dove
è stata compiuta. Le caratteristiche del soggetto interessano, l' intenzionalità
e la possibilità di ripetizione dell' azione illecita.Un' azione determinata
da pura disattenzione e dall' ignoranza dei più elementari principi
che regolano l' equilibrio ambientale oltre che delle norme, con buone
probabilità non sarà più ripetuta, da un soggetto reso opportunamente
consapevole.Un' azione determinata dal totale disinteresse verso la
qualità dell' ambiente, dallo spregio verso il rispetto del bene altrui
o della collettività o per ben preciso interesse privato, con ogni probabilità
sarà ripetuto o in tal caso unico deterrente possibile sarà una pesante
sanzione.La valutazione dovrà tener conto anche della condizione economica
del soggetto: se a commettere l' illecito è stata una grossa Società
l' ignoranza delle norme è ancor più grave che nel caso di un privato
cittadino.Il pagamento del massimo di sanzione può risultare quasi insignificante
per una grossa azienda e pesantissimo, forse insostenibile, per un anziano
montanaro. Infine il comportamento del soggetto: diversa è la valutazione
se mostra il più totale disinteresse oppure l' intenzione di voler porre
rimedio al danno causato. Particolare attenzione dovrà essere posta
nei rapporti con le popolazioni locali, eredi non sempre consapevoli
di una tradizione di sapiente integrazione nell' ambiente. E' per questo
di grande importanza che le GEV stabiliscano un buon rapporto di collaborazione
con queste popolazioni.<< Ambito normativo di intervento delle
GEV >> Le guardie ecologiche volontarie sono agenti di polizia
amministrativa e pertanto hanno poteri di intervento diretto esclusivamente
nei casi di illecito amministrativo. Non possono invece intervenire
direttamente nei casi di violazione di norme sanzionate penalmente,
essendo in tal caso limitati i loro poteri alla semplice segnalazione.Si
rammenta che, nella qualità di pubblico ufficiale e cioè durante l'
adempimento del servizio, LA GEV ha comunque l' obbligo di segnalazione
di presunti reati.
Le GEV esercitano la propria attività nell' ambito delle seguenti norme:NORME
IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI NATURALI LR 11- 9- 1979 <<
Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo >> LR 29-
7- 1986 n. 35 << Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti
il demanio armentizio >>LR 16- 2- 1988 n. 22 << Normativa
per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati
destinati al consumo della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni
ed integrazioni.LR 3- 3- 1988 n. 25 << Norme in materia di usi
civici e gestione terre civiche >> (compresa la legislazione nazionale)LR
11- 4- 90 n. 40 << Norme in materia di sanzioni pecuniarie per
la protezione delle bellezze naturali >>LR 11- 2- 1992 n. 15 <<
Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell' anagrafe canina
e sulla protezione degli animali da affezione >> LR 7- 9- 1993
n. 50 << Primi interventi per la difesa della biodiversità nella
Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore >> LR 26-
2- 1993 n. 14 << Divieto di usare volatili di allevamento per
il tiro al volo >>. LR 31- 5- 1994 n. 30 << Norme per l'
attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica >>.LEGGI
ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE NATURALI LR 20- 6- 1980 n. 61 <<
Norme per la difesa dell' ambiente e direttive per l' istituzione di
Parchi e Riserve naturali e Parchi territoriali >>LR 15- 11- 1983
n. 70 << Istituzione del Parco Sorgenti del Fiume Vera >>LR
12- 12- 1985 n. 66 << Istituzione della riserva naturale guidata
del Bosco di S Antonio >>LR 31- 10- 1986 n. 57 << Istituzione
della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara >>LR 29- 5-
1987 n. 24 << Istituzione della riserva naturale guidata Zompo
lo Schioppo >>LR 29- 5- 1987 n. 25 << Istituzione del Parco
territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree sul Lavino >>LR
29- 5- 1987 n. 26 << Istituzione della riserva naturale controllata
Lago di Penne >>LR 13- 7- 1989 n. 54 << Istituzione del
parco Naturale Regionale del Sirente Velino >>LR 20- 7- 1989 n.
57 << Istituzione della riserva naturale valle dell'Orte >>LR
28- 9- 1989 n. 87 << Istituzione della Riserva Naturale del Voltigno
e Valle d' Angri >>LR 9- 5- 1990 n. 68 << istituzione della
Riserva Naturale controllata Lago di Serranella >>LR 13- 11- 1990
n. 84 << Istituzione della Riserva naturale guidata Gole del Salinello
>>LR 13- 11- 1990 n. 85 << Istituzione del Parco territoriale
attrezzato di Vicoli >>LR 20- 11- 1990 n. 89 << Istituzione
del Parco territoriale attrezzato fiume Fiumetto >>LR 20- 11-
1990 n. 90 << Istituzione del Parco territoriale attrezzato di
Città S. Angelo con annesso Orto Botanico >>LR 4- 6- 1991 n. 22
<< Istituzione della Riserva naturale guidata Majella orientale
>>LR 4- 6- 1991 n. 23 << Istituzione del Parco territoriale
attrezzato dell' Annunziata nel Comune di Orsogna >>LR 4- 12-
1991 n. 74 << Istituzione della Riserva naturale controllata Castel
Cerreto >> LR 4- 12- 1991 n. 75 << Istituzione della Riserva
naturale guidata Valle del Foro >>LR 10- 3- 1992 n. 19 <<
Istituzione della Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca
>> e successive modificazioni e integrazioni. LR 14- 12- 1993
n. 73 << Interpretazione autentica della LR 54/ 89 e misure urgenti
per garantire il funzionamento del parco regionale Sirente Velino >>NORME
IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO Legge n. 1497/ 1939Legge n. 431/
1985LR 9- 5- 1990 n. 69 << Procedure di adozione ed approvazione
del Piano regionale Paesistico >>NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL
TERRITORIO Legislazione regionale e nazionale in materia di cave, discariche
e smaltimento dei rifiuti.LR 7- 7- 1982 n. 38 << Interventi per
la forestazione protettiva e produttiva per la sistemazione idraulico
- forestale del territorio per l' incremento e la salvaguardia del patrimonio
arboreo, produzione piante officinali >> successive modifiche
ed integrazioni.LR 9- 5- 1990 n. 66 << Valutazione impatto ambientale:
disciplina delle attribuzioni e procedure >>Legge 8- 7- 1983 n.
18 << Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del
territorio della Regione Abruzzo >> e successive modificazioni
ed integrazioni NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DPR 915/
82DPR n. 203/ 1988L n. 319/ 1976, L n. 690/ 1976LR 26- 9- 1989 n. 86
Piano regionale di risanamento delle acque NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE
CIVILE E VOLONTARIATO LR 14- 12- 1993 n. 72 << Disciplina delle
attività regionali di protezione civile >>LR 13- 6- 1991 n. 25
<< Norme integrative in materia di volontariato, associazionismo
e albo regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi
per la prevenzione degli incendi boschivi >>LR 12- 8- 1993 n.
37 << Legge quadro sul volontariato >> Legge 11- 8- 1991
n. 266 (Volontariato)Ogni altra disposizione statale o regionale di
tipo innovativo, modificatorio o integrativo delle materie di cui sopra.
Vista la complessità e molteplicità delle norme, nel Decreto di nomina
potrà essere assegnato un più specifico ambito normativo di intervento
a ciascuna guardia ecologica volontaria,in relazione alle caratteristiche
e ai problemi prevalenti dell' ambito territoriale di competenza. Quanto
sopra sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti organizzatori,
con riferimento all'organizzazione del servizio di vigilanza svolto
dai soggetti istituzionalmente preposti e in relazione anche all' impostazione
dei corsi di formazione delle GEV in moduli generali e moduli specifici
per materia e caratteri dei territori. Tipi di rapporto che la GEV può
redigere Verbale di sanzione amministrativa, da trasmettere all' Autorità
Amministrativa che lo notifica successivamente qualora non sia possibile
la notifica immediata. Verbale di notizia di reato (in caso di pubblico
ufficiale) da trasmettere all' Autorità giudiziaria. Verbale di sequestro
da trasmettere all'Autorità Amministrativa che provvede in merito; l'
istituto del sequestro deve essere utilizzato solo nei casi consentiti
dalla legge. Verbale di segnalazione di reato da trasmettere all'Autorità
giudiziaria. Verrà predisposto un modello unificato regionale di modulo
per i quattro tipi di verbale. Dotazione di attrezzature Le Guardie
ecologiche volontarie presteranno servizio disarmate. Per ogni GEV sarà
dato in dotazione:- distintivo da esporre in evidenza sull' abito- tessere
di riconoscimento- prontuario leggi e norme- tariffario sanzioni amministrative
pecuniarie- manuali riconoscimento specie protette- manuale istruzioni
di comportamento- blocco verbali (4 tipi di moduli)- cartografia territorio
operativo (1: 10000 e/ o1: 25.000 con delimitazione aree protette. per
ogni coppia di GEV in servizio:- radio ricetrasmittente o telefono cellulare-
torcia tascabile- binocolo- macchina fotografica compatta automatica-
borsa primo soccorso (contenente, tra l' altro,il succhiaveleno)- zainetto
per contenere quanto sopra Per la sede dell' Ente organizzatore o eventuali
sedi distaccate:- centralina trasmissione e ricarica radio (con eventuale
antenna) se non è già presente in sede, o telefono- registri e modulari-
una attrezzatura di riserva per coppia GEV- materiali di consumo (pellicole
fotografiche,cancelleria, etc)- rotella metrica- corda soccorso- mini
biblioteca- mini archivio fotografico- mini archivio pratiche- mini
archivio cartografico Sedi operative di riferimento e rapporti con altri
organi di vigilanza. La sede di riferimento principale è l'Ente organizzatore.
Per esigenze operative, possono essere individuate sedi operative secondarie
decentrate,privilegiando a tale scopo i Comuni e le Comunità montane.
Le GEV dovranno avvalersi di un sistema di comunicazione a distanza,
privilegiando quelli già in uso presso le sedi di riferimento. E' importante
vengano instaurati rapporti di collaborazione promossi e coordinati
dall'Ente organizzatore con altri organi di vigilanza sul territorio,
in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, per la preparazione
specifica, le competenze, la diffusa presenza sui territori non urbanizzati
dei suoi uomini e la sua qualità di polizia giudiziaria. Modalità operative
e rimborsi Per motivi si sicurezza e di controllo, le GEV in servizio
dovranno operare sul territorio sempre in coppia. E' opportuno che il
servizio venga organizzato in modo da formare coppie di persone residenti
in località vicine tra loro oltre che all'ambito territoriale di competenza
operativa e comprendenti le eventuali << specializzazioni >>di
interesse prevalente per il territorio e tra loro complementari. Le
GEV utilizzano per lo più un mezzo di trasporto proprio, con diritto
ad un rimborso,a cura e spese dell'Ente organizzatore come quello spettante
ai dipendenti pubblici in missione(una quota pari ad un quinto del costo
di un litro di benzina per ogni km percorso, più gli eventuali pedaggi
autostradali), dietro presentazione di un rapporto di servizio indicante
l'itinerario e l' orario dei percorsi. Il chilometraggio sarà calcolato
dalla sede dell' Ente organizzatore o dalla sede di residenza se più
vicina al percorso di servizio.L' utilizzazione delle attrezzature della
coppia di GEV sarà coordinata dal responsabile individuato dall' Ente
organizzatore.In caso di uso del mezzo pubblico, spetta il rimborso
del prezzo del biglietto (seconda classe per i treni) previa presentazione
dello stesso.In casi particolari le GEV potranno anche avvalersi di
mezzi di trasporto di servizio appartenenti all' Ente organizzatore,
previa la necessaria procedura autorizzativa. Consulenze e aggiornamenti
organizzativi. Per i problemi di routine le GEV faranno riferimento
all'Ente organizzatore attraverso il responsabile incaricato. E' comunque
opportuno siano svolte riunioni periodiche, per utili confronti di esperienze
e scambi di informazioni. Per le questioni che vanno oltre il loro ruolo
di polizia amministrativa, le GEV faranno riferimento all' Ente organizzatore
e all'autorità giudiziaria.La Regione di propria iniziativa e sentiti
gli Enti organizzatori, o su richiesta degli stessi Enti, potrà modificare,
integrare, aggiornare le presenti direttive.
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