Leggi e regolamenti

Illeciti - Vivisezione

Note sulla struttura della pagina:
ciascun illecito e' separato dagli altri da una barra orizzontale; per ciascun illecito vengono riportati:

- La descrizione 
- L'articolo di legge violato 
- L'organo competente

Utilizzazione di animali in esperimenti che hanno fini diversi da: 
· promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale; 
· sviluppo, produzione, prove di qualità, efficacia e innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti o di sostanze o prodotti che servano alla profilassi, diagnosi e cura di malattie, nonché per valutazione, controllo, e modificazioni fisiologiche nell'uomo, animali o piante; 
· protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali; 
· esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui innanzi. 
Art. 3 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 (può aversi anche in concorso con altri reati: Art. 727 Codice Penale, ecc.) 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000  

Eseguire esperimenti su animali diversi dai seguenti, ovvero fuori dagli stabilimenti utilizzatori autorizzati: topo, ratto, mesocriceto dorato, porcellino d'india, quaglia, coniglio. 
Art. 3 comma 2 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 (può aversi anche in concorso con altri reati: Art. 727 Codice Penale, ecc.) 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000  


Eseguire esperimenti su specie in estinzione o minacciate (Legge 19.12.1975 nr.874 e Regolamento C.E.E. 3626/82). 
Art. 3 comma 3 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 (può aversi anche in concorso con altri reati: Art. 727 Codice Penale, ecc.) 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000


Eseguire esperimenti senza anestesia generale o locale. 
Art. 4 comma 3 e 8 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 e Art. 727 Codice Penale
 Pretore


Utilizzare un animale più di una volta in esperimenti che comportino forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti. 
Art. 4 comma 4 e 9 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116  
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000 


Esperimenti non eseguiti direttamente o sotto la loro diretta responsabilità da laureati in medicina e chirurgia, veterinaria, biologia, scienza naturali o altro titolo riconosciuto idoneo o equivalente. 
Art. 4 comma 5 e 10 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000


Persone che effettuano esperimenti, ovvero si occupano, direttamente o con compiti di controllo, di animali utilizzati in esperimenti che non hanno una istruzione e una formazione adeguata. 
Art. 4 comma 6 e 10 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.40.000.000


Allevare, fornire o utilizzare animali da esperimento in violazione alle disposizioni di cui all'art. 5 e all'allegato II al D.L.vo 116/92 
Artt. 5 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000


Effettuare esperimenti senza evitare angoscia e sofferenza o dolore inutile agli animali. 
Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000


Veterinario che non controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, ovvero le effettua con negligenza e imperizia gravi e non decide conseguenzialmente sulla eventuale soppressione dell'animale (il veterinario viene anche deferito all'ordine dei medici veterinari). 
Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000


Eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni. 
Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000


Commerciare, acquistare o usare per esperimenti animali resi afoni. 
Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000


Effettuazione di esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione. 
Artt. 8, 9 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.20.000.000


Omessa comunicazione al Mistero della Sanità della effettuazione di esperimenti, copia della quale deve essere trasmessa alla Regione, Prefettura, Comune e USSL competente per territorio. 
Artt. 7 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000


Responsabile di stabilimenti di allevamento o fornitori sprovvisto di autorizzazione Comunale. 
Artt. 11 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000


Porre in esercizio uno stabilimento in cui gli animali vengano utilizzati in esperimenti senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Sanità. 
Artt. 12 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 
Sanzione Amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000

 

 

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