|
1. Principi generali.
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il
loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo
e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.
1.Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico,
presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari
o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari
autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani ospitati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati;
se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni
protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo
4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni, possono essere
soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le
unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono
in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei
servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in
custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di
pronto soccorso.
3. Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonche' le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o
al detentore della sigla di riconoscimento del cane, daimprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per
cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i
cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte
al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie
locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità
per ilriparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione
del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico
al fine di inseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale
e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie
che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate
da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le
regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei
fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo
8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali
a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella
presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione
del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o associati,e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per
i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi
dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali
si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui
all'articolo 2.
5. Sanzioni.
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3.Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
4.Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila
e nel massimo a lire tre milioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'articolo 8 .
6. Imposte.
1 Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta
comunale anuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a
nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune,la cui permanenza
non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri
comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento
e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche
senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate
dai comuni]
7. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 130,131, 132, 133, 134 e 135 del testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931,n.1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile
o in contrasto con la presente legge.
8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero
della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui
dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi
a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità
del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo
per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993,
si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento
'Prevenzione del randagismo'.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
|