MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone
a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per
le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo
o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro
caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili
con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali,
o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta
la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto
di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione
o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione
per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale
o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione
dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà
e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale,
di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.