REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE SEDE - Dl TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 212 - 302 e 398 del 1995, nn. 104 - 169 e 412 del 1996 e n. 358 del 1997, tutti proposti da SCOTONI ITALO, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dragogna ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso, in Trento, Galleria Tirrena n.10;
CONTRO
il COMUNE Dl VALLARSA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Daria de Pretis ed elettivamente domiciliato nello studio della stessa, in Trento, Via SS. Trinità, n. 14;
e, quanto al ricorso n. 169/96:
la COMMISSIONE DI DISCIPLINA del COMUNE DI VALLARSA, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
- quanto al ricorso n. 212/95:
1) della deliberazione della Giunta comunale di Vallarsa n. 66 del 17.3.1995 avente ad oggetto la revoca della deliberazione giuntale n. 55 del 21.2.1995 e la decisione di non concedere al ricorrente la deroga all’obbligo di residenza ed altresì della nota del Sindaco del Comune di Vallarsa prot. n. 2774 del 12.5.1995 con la quale è stato intimato al ricorrente di provvedere al trasferimento della propria residenza nel Comune di Vallarsa entro il termine perentorio del 30.5.1995 e di ogni ulteriore atto infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;
- quanto al ricorso n. 302/95:
2) dei provvedimenti del Sindaco del Comune di Vallarsa n. 3135 e 3136 dd. 27.5.1995, n. 3137 dd. 26.5.1995 e 3138 dd. 25.5.1995 concernenti ciascuno l’inflizione al ricorrente di una sanzione disciplinare, consistente nel richiamo scritto;
- quanto al ricorso n. 398/95:
3) della deliberazione della Giunta comunale dd. 24.7.1995 n. 228 di sospensione cautelare dal servizio e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della metà del trattamento stipendiale indebitamente trattenuto, maggiorato di interessi. e rivalutazione monetaria;
- quanto al ricorso n. 104196:
4) della deliberazione della Giunta comunale dd. 18.1.1996 n. 39 con cui viene espresso parere sfavorevole ai superamento del periodo di prova e si dispone la proroga per ulteriori 180 giorni;
- quanto al ricorso n. 169/96:
5) della deliberazione della Giunta comunale dd. 26.2.1996 n. 51 e dei presupposti atti della Commissione di disciplina con cui viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei;
- quanto ai ricorso n. 412/96:
6) della deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 17.9.1996 con cui è stata disposta la risoluzione del rapporto di impiego per fine del periodo di prova;
- quanto al ricorso n. 358/97:
7) della delibera della Giunta comunale n. 117 del 22.4.1997 di indizione del concorso pubblico per la copertura del posto di Segretario comunale;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dei 19 febbraio 1998 - relatore il Consigliere Luigi Antonini - l’avv. Giulio Margoni in delegata sostituzione dell’avv. Sergio Dragogna per il ricorrente e l’avv Roberta de Pretis in dichiarata sostituzione dell’avv. Daria de Pretis per l’Amministrazione comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
A. Con il ricorso n. 212195 il dott. Italo Scotoni, Segretario del Comune di Vallarsa, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 21.2.1995, con cui è stato deciso di non concedere al Segretario la dispensa dall’obbligo di residenza. nonché la nota sindacale dd. 15.5.1995 n. 2774 con la quale è stato intimato al ricorrente di provvedere al trasferimento della propria residenza nel Comune di Vallarsa.
Questi i motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2 e dell’art. 90 D.P.G.R. 14.10.1993 n. 19/L per non essersi astenuti né il Sindaco né il dott. Marco Bonfanti (segretario in sostituzione del dr. Scotoni).
2) Violazione e falsa applicazione dell ‘art. 12 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato) in relazione agli artt. 50 e 90, comma 5, del Regolamento Organico del personale dipendente per non aver provveduto l’Amministrazione ad offrire al ricorrente a fronte del disposto obbligo di trasferimento della residenza alcun alloggio idoneo nel territorio del Comune rendendo materialmente impossibile il trasferimento stesso e per illegittimità del termine di giorni 15 intimato a tal fine; degli artt. 97 Cost. 1, comma 1 e 3, comma 2, della legge n. 241/90 così come recepita dalla legge provinciale n. 23/1992.
3) Eccesso di potere per sviamento, per motivazione travisata, erronea ed illogica e per disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vallarsa. che, con memoria depositata in giudizio sostiene la infondatezza del gravame.
Con sentenza interlocutoria n. 206/96 del 15.5.1996 sono stati disposti incombenti istruttori in ordine all’alloggio in servizio. In data 18.6.1996 è stata depositata in giudizio la documentazione richiesta.
Con memoria depositata in vista della udienza di discussione del ricorso del 19.2.1998 le parti hanno insistito nelle proprie tesi anche alla luce della documentazione depositata in data 18.6.1996.
B. Con il ricorso n. 302/95 il ricorrente impugna i richiami scritti adottati dal Sindaco del Comune di Vallarsa n. 3135 e n. 3136 del 27.5.1995, n. 3137 del 26.5.1995 e n. 3138 del 25.5.1995 lamentando:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), dell’art. 3 Codice procedura penale, dell’art. 148 (Sospensione ed estinzione del procedimento disciplinare in presenza di denuncia all’Autorità giudiziaria) del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa. Eccesso di potere per sviamento.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato) in relazione agli artt. 1, comma 1 e 3, comma 1, legge n. 241/90, cosi come recepita dalla Legge regionale del 31.7.1993 n. 13 e dalla legge provinciale del 30.11.1992 n. 23.
3) Eccesso di potere per motivazione illogica, carente e contraddittoria.
In particolare la sanzione n. 3135 (assenza Commissione Statuto) sarebbe del tutto illogica oltreché palesemente pretestuosa non facendo parte il Segretario di detta Commissione e non avendo per la sua funzione alcun obbligo di partecipare.
La sanzione n. 3136 (parere in delibera n. 55/95) è legittima non avendo il Segretario un interesse diretto alla deliberazione che, anzi. era contraria ai suoi interessi, negando la richiesta deroga all’obbligo di residenza.
La sanzione n. 3137 (ritardo in atti d’ufficio) è frutto di una erronea convinzione del Sindaco. in quanto il Segretario ha ricevuto le delibere lo stesso giorno e non il giorno prima della riunione di Giunta.
La sanzione n. 3138 (modifica parere reso in ordine alla delibera n. 115/95) è poi fondata su un fatto (modifica parere) non esistente. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha sostenuto la legittimità di tutte e quattro le sanzioni disciplinari impugnate. Con sentenza interlocutoria n. 207/96 sono stati disposti incombenti istruttori necessari per la decisione della legittimità delle sanzioni n. 3138 e n. 3137 ed il Comune ha provveduto a depositare atti e documenti in data 18.6.1996.
Parte ricorrente in data 29.1.1998 ha depositato altra documentazione.
Con memorie depositate in vista dell’udienza di discussione, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi.
C. Con il ricorso n. 398/95 il ricorrente impugna la deliberazione della Giunta comunale 24.7.1995 n. 228 con la quale è stato sospeso cautelarmente dal servizio e chiede la consequenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento della metà del trattamento stipendiale indebitamente trattenuto.
Questi i motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell ‘art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14.10.1993 n. 19/L ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni" per mancata astensione del Sindaco dell’assessore Stofella Piergiorgio e della responsabile dell’ufficio di ragioneria, rag. Bona.
2) Falsa applicazione degli artt. 64 e 25 della legge regionale 25.5.1993 n. 4, dell’art. 33 della legge 8.6.1962 n. 604 per avere la Giunta comunale erroneamente ritenuto di poter adottare la sospensione cautelare prima dell’inizio del procedimento disciplinare ai segretario comunale tutelato da speciali garanzie di legge.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 legge regionale 5.3.1993 n. 4 (nuove Norme sullo stato giuridico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) e falsa applicazione dell’art. 130 del Regolamento del personale del Comune di Vallarsa, dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per insussistenza di motivazione sulla esistenza del presupposto della gravità eccezionale dei fatti tali da richiedere il provvedimento cautelativo di sospensione del segretario comunale prima dell’inizio del procedimento disciplinare; eccesso di potere per motivazione travisata e sviamento.
Il ricorrente, in particolare, sostiene la pretestuosità delle contestazioni dimostrate dalle seguenti circostanze:
a) tutte le argomentazioni riportate nella deliberazione, rivolte a screditare apoditticamente l’operato del segretario attribuendogli la responsabilità di comportamenti gravemente omissivi e addirittura turbativi ed ostruzionistici del normale svolgimento dell’attività amministrativa del Comune di Vallarsa, non sono sorrette dalla benché minima prova e, quindi, sono generiche oltreché calunniose, (in relazione alle stesse è stato presentato dettagliato esposto alla Procura della Repubblica di Trento);
b) l’addebito, quale negligenza, persino dello stato di malattia del segretario certificato da ampia documentazione medica e fiscale che lo esime da responsabilità nel periodo di riferimento;
c) l’addebito, quale negligenza, dell’assenza del segretario durante l’adozione da parte della Giunta comunale di 153 deliberazioni su 211 come se essa dipendesse dall’iniziativa del segretario comunale mentre è esclusivo compito dell’organo deliberativo che, evidentemente, ha preferito attivarsi maggiormente durante i periodi di legittima assenza del segretario;
d) l’addebito, quale negligenza, d’aver conferito in 27 casi su 51 parere negativo agli atti deliberativi come se egli fosse vincolato unicamente al conferimento di pareri positivi sui predetti atti;
e) viene conclamata da parte dell’Amministrazione, l’apertura, nei confronti del ricorrente, di 12 procedimenti disciplinari, dei quali tuttavia 6 sono stati archiviati, 4, conclusisi con il richiamo scritto, sono stati immediatamente impugnati avanti al T.R.G.A., 1 è perento per decorrenza dei termini di cui all’art. 102 del D.P.R. n. 3/1957 ed, in ultimo, il procedimento avviato con provvedimento n. 4961 del 18.8.1995, è tuttora in corso
f) in relazione alla contestata omessa sottoscrizione dei. mandati di pagamento ed alla richiesta segretarile di ordine di servizio scritto, il ricorrente sottolinea che, nel compimento dei propri doveri d’ufficio e in ottemperanza di preciso ordine di servizio sindacale, ha accertato che l’Amministrazione comunale aveva impropriamente consentito al precedente segretario comunale l’uso ad abitazione di alcuni uffici comunali, circostanza che diveniva oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Rovereto nell’ambito del procedimento penale n. 140/95 ed oggetto altresì di autonoma segnalazione alla Corte dei Conti.
Al precedente segretario comunale, occupante i suddetti locali, l’Amministrazione aveva richiesto, con propria nota prot. n. 4889 del 6.12.1994, una somma superiore a L. 10.000.000.=; tale somma, calcolata su presupposti del tutto errati, tuttavia, non appariva iscritta tra i crediti nei bilanci relativi agli anni 1992,1993 e 1994.
L’Amministrazione ritenne di "riparare" scrivendo il credito nei bilancio di previsione 1995 il quale, tuttavia, essendo già stato "licenziato’, necessitava di opportuna variazione.
Tale variazione, adottata dall’Amministrazione con propria deliberazione n. 16/95 del 12.4.1995, tuttavia. si poteva attuare solo nel caso di un credito che fosse correttamente accertato e, soprattutto, esigibile, contrariamente al credito di cui si pretendeva l’iscrizione.
Tali irregolarità venivano segnalate dal ricorrente con propria nota prot. n. 300/I del 23.5.1995 ed, in seguito, allorché furono inviati allo stesso alcuni mandati di pagamento (dal n. 438 al n. 490) accompagnati da apposito elenco per la firma di rito, il segretario ricorrente. viste le macroscopiche irregolarità contabili, richiedeva ai Sindaco, con nota del 30.6.1995 prot. n. 3861, ordine di servizio per la firma degli stessi ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa.
Tale richiesta veniva reiterata inutilmente con raccomandata dell’1.7.1995. Con nota sindacale del 30.6.1995 prot. n. 3869 l’Amministrazione comunale si limitava ad osservare che i mandati sottoposti alla firma segretarile non risultavano pertinenti alle variazioni di bilancio assunte con la deliberazione consiliare n. 16/95.
Analoga situazione si prospettò con successivi mandati di pagamento (dal n. 491 al n. 522) comunicati al segretario con nota prot. n. 4097 del 6.7.1995 relativi ad atti deliberativi assunti nella seduta giuntale del 29.12.1994 e decaduti per omessa pubblicazione.
Anche relativamente a tali mandati il ricorrente richiedeva. con propria nota del 7.7.1995 prot. n. 4103, nuovo ordine di servizio per la firma degli stessi.
In risposta, con atto di data 11.7.1995 prot. n. 4183 il Sindaco, prospettando una fantomatica ed inesistente assenza del segretario per congedo straordinario (egli era in quei giorni regolarmente in servizio) ordinava allo stesso la restituzione dei mandati stessi nelle mani dei vigile urbano sig. Cobbe Renato.
L’insieme degli addebiti tende ad enfatizzare, con l’affastellamento di contestazioni, un quadro complessivo dal quale poter giungere alla conclusione che: "la mancata puntuale sottoscrizione dei mandati di pagamento ha provocato all’Amministrazione un danno gravissimo, ponendola in una situazione di morosità nei confronti dei propri creditori (..) e che un danno gravissimo è derivato a tutti i soggetti destinatari dei pagamenti (..).
Tale conclusione è contraddittoria e travisata: per esplicita ammissione dell’Amministrazione stessa i mandati di pagamento in contestazione sono stati, comunque, sottoscritti da persona diversa dal ricorrente con conseguente pronta liquidazione delle somme dovute ai rispettivi creditori (tra cui figurano, del resto, gli stessi amministratori comunali) con conseguente inesistenza di mora debitoria da parte del Comune e di qualsiasi pregiudizio nei riguardi dei creditori stessi.
Si tenga presente, inoltre, che i mandati medesimi sono stati emessi dall’Ufficio Ragioneria negligentemente in media sei mesi dopo la comunicazione del titolo relativo.
Dal quadro complessivo appare di tutta evidenza che gli intralci ed i rallentamenti seno semmai riconducibili all’attività amministrativa sindacale.
La motivazione conclude nel ritenere che: "in particolare l’ulteriore permanenza del dott. Scotoni in servizio comporterebbe danni irreversibili per l’Amministrazione comunale e per i soggetti terzi destinatari dei futuri mandati di pagamento (..), che altresi deve essere assolutamente evitato il verificarsi di comportamenti omissivi da parte del dott. Scotoni (..) e che nessuna altra soluzione diversa può essere adottata per consentire il ripristino della corretta azione amministrativa del Comune in esito del disciplinare".
La chiave di lettura di tale conclusione è, a dire del ricorrente. lampante: ciò che gli amministratori di Vallarsa ritengono incompatibile con la prassi amministrativa instaurata è la stessa presenza del segretario quale notaio del Comune ed organo di controllo di legittimità, non certo la figura del dott. Scotoni.
Gli esposti fatti evidenziano il denunciato vizio di eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione. travisamento e manifesta illogicità dell’atto.
Anche nel ricorso n. 398/95 si è costituito in giudizio il Comune di Vallarsa che sostiene l’infondatezza del gravame.
A seguito di sentenza Interlocutoria. il Comune ha depositato in giudizio il Regolamento organico del personale dipendente.
Con memorie depositate in vista della udienza di trattazione del ricorso, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi.
D. Con il ricorso n. 104/96 il ricorrente impugna la delibera della Giunta con la quale è stato espresso giudizio sfavorevole rispetto al superamento del periodo di prova e se ne è disposta la proroga per ulteriori 180 giorni.
Questi i motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14.10.1993 n. 19/L ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni" per mancata astensione del Vice - Sindaco, degli Amministratori e della rag. Bona in quanto interessati.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, (Periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato", dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per difetto assoluto di istruttoria in ordine all’esito del servizio effettivamente prestato e delle capacità realmente dimostrate dal dott. Scotoni quali presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova.
3. Eccesso di potere per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.
La pretestuosità delle argomentazioni addotte è dimostrata, a dire del ricorrente, dalle seguenti circostanze:
a) l’attribuzione al ricorrente di responsabilità in ordine a comportamenti gravemente omissivi non sorretti dalla benché minima prova in relazione ad atti deliberativi decaduti od adottati nel periodo di sospensione cautelare dal servizio del dott. Scotoni o, comunque, convalidati con parere di legittimità dalla Giunta provinciale e dal Commissariato dei Governo quali organi tutori: relativamente a tali contestazioni generiche oltreché calunniose è stato presentato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
b) l’attribuzione di omissioni in ordine al mancato invio alla Giunta Provinciale di atti deliberativi, dichiarati dall’Organo deliberante come "insuscettibili di controllo";
c) l’addebito di comportamenti omissivi identificati quali ipotesi di addebiti nel procedimento disciplinare prot. n. 4681 del 18.8.1995 non ancora definito all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, quali fatti definitivamente accertati in sede disciplinare;
d) l’addebito di comportamenti omissivi in ordine alla mancata dichiarazione di conformità di copie di atti deliberativi, attività istituzionalmente non riservata esclusivamente al segretario comunale, vista, comunque, l’impossibilità tecnica di attestare la conformità di copie della cui esistenza egli è, comunque, all’oscuro (relativamente agli atti contestati l’Amministrazione dichiara espressamente di essere sprovvista degli originali);
e) l’addebito di comportamenti oggetto di procedimento disciplinare archiviato ("..ometteva di apporre la firma in calce all’attestazione di avvenuta pubblicazione in calce alle deliberazioni indicate negli elenchi allegati nel presente provvedimento, perciò contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 102, comma 4 del T.U.L.R.O.C.)" –procedimento disciplinare prot. n 1120 dd. 1.3.1995.
Si è costituito in giudizio Il Comune sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
Con memorie depositate in vista della udienza di discussione le parti hanno insistito nelle loro tesi.
E. Con il ricorso n. 169/96 il dott. Scotoni impugna la deliberazione della Giunta n. 51 del 26.2.1996 (e i presupposti provvedimenti della Commissione di disciplina) con i quali è stata irrogata la sospensione dalla qualifica per mesi sei.
Questi i motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14.10.1993 n. 19/L ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni per mancata astensione del Vice - Sindaco e degli Amministratori in quanto interessati".
2) Violazione e falsa applicazione dell ‘art. 117 D.P.R. n. 3 del 10.1.1957; dell’art. 3 c.p.p.; dell’art. 148 del regolamento organico del personale. Eccesso di potere per sviamento.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 120, comma 1 (Estinzione del procedimento) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato") per intervenuta estinzione del procedimento essendo trascorsi più di novanta giorni dalla comunicazione della facoltà di prendere visione degli atti (20.10.1995) e l’atto successivo (la seduta di trattazione orale tenutasi in data 1.2.1996); dell’art. 107, comma 1, (procedimento) del D.P.R. n. 3/1957 essendo decorsi 28 giorni tra la presentazione delle giustificazioni e la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina. Eccesso di potere per sviamento.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 145, commi 1 e 5 (Ricusazione del Giudice disciplinare) del Regolamento Organico per omessa rinuncia del membro della Commissione sig.a Bona Gianna in quanto rientrante nelle ipotesi di cui alle lettera a) b) c) dell’art 145, comma 1, del Regolamento Organico. Eccesso di potere per sviamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vallarsa che ha sostenuto. con memoria, l’infondatezza del gravame.
Con memoria depositata in vista della udienza di discussione dei ricorso, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi,
F. Con il ricorso n. 412/96 il dott. Scotoni impugna la deliberazione n. 253 del 17.9.1996 con la quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di impiego per esito sfavorevole del periodo di prova.
Questi i motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14.10.1993 n. 19/L ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni" per mancata astensione del Vice - Sindaco, dell’Assessore Stofella Piergiorgio e degli Amministratori in quanto interessati".
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, (periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per difetto assoluto di istruttoria in ordine alla durata. all’esito del servizio effettivamente prestato ed alle capacità realmente dimostrate dal dott. Scotoni quali presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova. Eccesso di potere per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 138 (Accertamenti) e 139 (Contestazione degli addebiti) del Regolamento Organico del Personale in relazione all’art. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per essere pervenuta l’Amministrazione a giudizio sfavorevole sul periodo di prova del ricorrente in base a valutazione di fatti non preventivamente contestati al ricorrente attraverso l’iter della procedura disciplinare. Eccesso di potere per sviamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di VaIlarsa sostenendo, con memoria, l’infondatezza del gravame.
In vista della udienza di discussione e parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi.
G. Con il ricorso n. 358/97 il dott. Scotoni impugna la deliberazione della Giunta municipale n. 127 del 22.4.1997, con la quale viene bandito il concorso pubblico per la copertura del posto di Segretario comunale deducendo:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 1 e 51, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge 7.8.1990 n. 241, così come recepita dalla legge regionale n. 13/93 e dalla legge provinciale n. 23/1992 e dell’art. 57, comma 1, (Indizione del bando di concorso) della legge regionale del 5.3.1993 n. 4 ad oggetto: "Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali. Eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto e ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vallarsa che, con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, ha sostenuto la infondatezza del ricorso.
Il ricorrente con memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Chiamati tutti gli anziriportati ricorsi all’udienza del 19 febbraio 1998 gli stessi, dopo gli interventi delle parti, sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. I ricorsi in epigrafe, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva esistente tra gli stessi, debbono essere riuniti ai fini di una loro decisione con unica sentenza.
2. Peraltro, prima di scendere all’esame, nel merito, dei singoli ricorsi il Tribunale reputa necessario ed opportuno riportare taluni fatti, utili e rilevanti per la decisione, che emergono dagli atti depositati in giudizio, ivi compresi taluni atti e documenti del procedimento penale senza dubbio utilizzabili nel giudizio in esame. Il dott. Scotoni viene assunto come segretario, vincitore di concorso, dal Comune di San Lorenzo in Banale in data 17.3.1993, e quindi, immediatamente dopo la entrata in vigore della legge regionale 4.1.1993 n. 1, sull’ordinamento dei Comuni, la quale introduce anche nel Trentino - Alto Adige la distinzione tra compiti in indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativo - contabile che competono, invece, ai dirigenti. In base a detta legge regionale, fra l’altro, il segretario deve esprimersi per iscritto sulla legittimità delle delibere da adottarsi dalla Giunta e dal Consiglio, specificando, in caso di ritenuta illegittimità, i relativi motivi, ed assumendo la responsabilità amministrativa e contabile dei pareri resi.
Orbene, subito dopo la entrata in servizio a S. Lorenzo in Banale, il dr. Scotoni evidenzia fa illegittimità della riapertura della piscina comunale per mancanza dei requisiti minimi di agibilità e di sicurezza (problemi poi risolti come emerge dalla lettera 27.7.1993 dell’Ufficio polizia amministrativa della Provincia di Trento - lettera diretta al Servizio provinciale Enti Locali) ed esprime dubbi sulla legittimità dell’acquisto, da parte del Comune, di un immobile di proprietà dei fratelli Margonari (poi inabilitati, in effetti, dal Tribunale di Trento), con ciò ponendosi in rotta di collisione con gli amministratori locali intenzionati ad aprire immediatamente al pubblico la piscina e ad acquistare senza indugio la particella edificiale.
La frizione con gli amministratori comunali (i quali peraltro ancora nell’aprile 1993 non si erano dotati del consuntivo 1991 da deliberarsi ai sensi di legge entro il 30.4.1992) si accentua e porta, dopo circa due mesi dalla assunzione, alla deliberazione assunta la domenica 23.5.1993 con la quale viene disposta, con atto dichiarato immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo, la sospensione cautelare dal servizio del dr. Scotoni. La deliberazione, pur dichiarata immediatamente esecutiva e non soggetta a controllo, non viene però, come prescritto, pubblicata all’albo pretorio entro i cinque giorni dalla adozione, per cui essa decade ex lege.
Ciò nonostante, il dr. Scotoni non viene, dopo il 28.5.1993, riassunto in servizio (o immediatamente sospeso con altro provvedimento), ma viene mantenuto di fatto lontano dal servizio stesso e la Giunta provinciale, con atto adottato in data 15.6.1993, su richiesta del Sindaco di S. Lorenzo in Banale, nomina quale segretario un segretario già collocato in pensione. Soltanto il 6.8.1993 la Giunta provinciale, dopo varia corrispondenza con il Comune, procede alla dichiarazione di intervenuta decadenza della delibera comunale di sospensione del 23.5.1993. Il dr. Scotoni, il 16 agosto 1993, pur in assenza di un formale atto di rimessione in servizio, si presenta in Comune, dove trova convocata la Giunta; viene invitato a constatare, nella sua veste di segretario, la regolarità della costituzione e, quindi, viene invitato ad allontanarsi dovendo l’organo collegiale deliberare sulla di lui persona. In effetti la Giunta delibera, con atto n. 159/93 del 16.8.1993, la nuova sospensione cautelare del dr. Scotoni per 180 giorni a decorrere dalla data di adozione della stessa (e quindi senza tener conto del periodo di sospensione cautelare già trascorso). Sennonche il successivo 1.10.1993 la Giunta provinciale annulla la citata delibera della Giunta comunale n. 159/93. Ambedue le deliberazioni di sospensione sono state impugnate (con i ricorsi nn. 254/93 e 314/93) dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza n. 402/94, preso atto degli intervenuti annullamenti da parte della Provincia degli atti impugnati, ha condannato il Comune di S. Lorenzo in Banale a corrispondere al dr. Scotoni tutte le somme spettantegli nonché le spese di giudizio.
Nel frattempo, il dottor Scotoni, ricevuta la nota dd. 6.9.1993 del Comune di Livo - che lo invita a far conoscere se sia interessato alla nomina a segretario in quel Comune essendo risultato idoneo ed avendo il vincitore rinunciato - invia, in data 20.9.1993, al detto Comune la prescritta documentazione ed in data 7.10.1993 (su invito del Comune di Livo) ritrasmette la documentazione e la dichiarazione esplicita di accettazione del nuovo posto. Contemporaneamente presenta al Comune di S. Lorenzo in Banale le dimissioni da segretario comunale. Il Comune di Livo, però, a distanza di ben otto mesi dalla determinazione di utilizzare la graduatoria, decide, in data 11.5.1994, con atto n. 77, di non utilizzare la graduatoria del concorso e così il dr. Scotoni dimessosi dal Comune di S. Lorenzo in Banale resta senza lavoro.
Senza sottolineare le vicende del Consorzio Bolbeno - Zuclo (posto di segretario messo a concorso l’11.5.1993; unica domanda quella in data 24.6.1993 del dr. Scotoni; revoca del concorso del 15.11.1993) e quelle del Consorzio Strembo - Bocenago (posto di segretario messo a concorso il 28.5.1993 e successiva delibera n. 7 del 17.2.1994 con la quale il Consorzio prende atto della rinuncia della vincitrice e mette nuovamente a concorso il posto, senza interpellare gli idonei fra quali era ricompreso il dr. Scotoni), nonché le vicende presso il Comune di Nogaredo, dove il dr. Scotoni presta servizio dal 6.12.1993 al 31.7.1994 come segretario in via provvisoria nelle more dell’espletamento del concorso, occorre qui soffermarsi su quanto accade nel Comune di Vallarsa.
Il Presidente della Giunta provinciale, dopo aver assegnato con decreto 16.6.1994 n. 65 il dott. Marco Bonfanti, fino ad allora segretario nel Comune di Vallarsa, alla sede di Nogaredo, assegna con decreto dd. 24.6.1994 n. 85 (notificato al Comune il 29.6.1994), - giusta la graduatoria approvata con precedente decreto dd. 27.5.1994 n. 57 - la sede di Vallarsa al dr. Scotoni. Per parte sua il Comune di Vallarsa, con delibera della Giunta n. 289 del 19.7.1994 accetta le dimissioni del dr. Bonfanti e con la delibera n. 290 del medesimo giorno riammette in servizio il dr. Arman, divenuto segretario presso il Comune di Cavalese, dopo essere stato segretario del Comune di Vallarsa. Con la delibera n. 291 sempre del 19.7.1994, poi, il Comune di Vallarsa chiede la revoca della nomina del dr. Scotoni a segretario comunale, nomina disposta con il ricordato decreto provinciale n. 85 del 24.6.1994. Il successivo 28 luglio 1994, con deliberazione n. 310, la Giunta comunale decide di impugnare dinanzi a questo Tribunale i detti decreti del Presidente della Giunta provinciale n. 57 del 27.5.1994 e n. 85 del 24.6.1994 chiedendo la sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, sospensione negata da questo Tribunale con ordinanza n. 138 del 6.10.1994. (Il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile da questo Tribunale con sentenza n. 213/96 con condanna dell’Amministrazione comunale alle spese del giudizio).
Il 28 9.1994 la Provincia, per parte sua, diffida l’Amministrazione comunale a procedere alla nomina del dr. Scotoni entro il 10.10.1994, dopo aver proceduto, con tre diversi provvedimenti, ad incaricare il dr. Arman della reggenza della sede di Vallarsa (dal 1.8.1994 alla data di effettiva presa di servizio del nuovo segretario). In data 10.10.1994, il Consiglio comunale di Vallarsa nomina in prova il dr. Scotoni "subordinatamente al possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego"; tale clausola determina la Provincia, in sede di controllo di legittimità, a precisare, con nota 18.11.1994 che l’inciso va considerato come una mera clausola di stile, inidonea a sottoporre a condizione il provvedimento di nomina. Il Comune contesta la determinazione provinciale con nota 23.11.1994, cui fa seguito la lettera della Provincia 1.12.1994 la quale, dopo aver precisato che la nomina non può essere considerata soggetta a condizione sospensiva contesta "il comportamento dell’Amministrazione comunale che continua a non dar seguito al provvedimento di nomina". A tale ultima lettera della Provincia, fa riscontro il Comune di Vallarsa con nota 7.12.1994, nella quale il Sindaco assicura la Provincia stessa di aver richiesto con raccomandata dd. 29.11.1994 al dr. Scotoni la esibizione della documentazione necessaria alla nomina. Su richiesta del dr. Scotoni, il Sindaco in data 7.12.1994 comunica al segretario la nomina ed il 31.12.1994 lo invita a prendere servizio Il 4.1.1995; ilservizio poi, in effetti, viene assunto il 2.1.1995.
3. Tanto premesso può, ora, esaminarsi il ricorso n. 212/95, con il quale vengono impugnate la deliberazione della Giunta del Comune di Vallarsa dd. 17.3.1995 n. 66, con la quale è stata revocata la precedente delibera n. 55 del 21.2.1995 (peraltro annullata dall’Organo tutorio) ed è stata nuovamente negata la deroga all’obbligo di residenza del ricorrente nel detto Comune, nonché la nota del Sindaco dd. 12.5.1995 con la quale è stato intimato al medesimo ricorrente di provvedere entro il 30.5.1995 a trasferire la residenza nel Comune di Vallarsa.
Come si è ricordato, il dott. Scotoni, nominato segretario comunale presso il Comune di Vallarsa con decreto del Presidente della Giunta provinciale dd. 24.6.1994, ha potuto assumere servizio soltanto il 2.1.1995, a causa degli atti e dei comportamenti posti in essere dagli organi del Comune di Vallarsa al fine di non assumere come Segretario comunale il ricorrente.
Il giorno stesso della presa di servizio, il Sindaco, con nota dd. 2.1.1995, rammentava al segretario l’obbligo di residenza nel Comune ai sensi dell’art. 51 del Regolamento organico e sottolineava a tal fine anche la disponibilità di un alloggio comunale; il dott. Scotoni, peraltro, in data 23.1.1995 richiedeva alla Giunta comunale la dispensa dal predetto obbligo.
La Giunta municipale, con provvedimento dd. 21.2.1995 n. 55. respingeva la richiesta di dispensa, ma tale provvedimento veniva, poi, annullato dall’organo tutorio, avendo il dott. Scotoni, benché interessato, espresso il parere di legittimità sulla deliberazione stessa. In relazione a ciò la Giunta municipale, con provvedimento dd. 17.3.1995 n. 66, preso atto dello intervenuto annullamento, revocava la precedente delibera n. 55 del 21.2.1995 e disponeva nuovamente la reiezione della istanza di dispensa dall’obbligo di residenza.
Va ancora ricordato che, nel frattempo, il dott. Scotoni denunciava (in data 20.2.1995 alla Amministrazione comunale ed in data 25.2.1995 alle Procure Generali della Corte dei Conti di Trento e di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e di Rovereto) alcune irregolarità rilevate (adibizione ad abitazione da parte del precedente segretario e senza corrispettivo per il Comune di uffici comunali in località Raossi). Il dott. Scotoni inviava altra denuncia in data 27.2.1995.
Il ricorso n. 212/95 è fondato.
Il vigente regolamento organico del personale, all’art. 90, 5 comma, dispone che "i Comuni, in relazione all’obbligo di residenza prescritto al segretario comunale, devono fornire allo stesso, dietro corrispettivo commisurato all’equo canone per corrispondente appartamento in zona B del Comune di Trento, un idoneo alloggio, sempre che non ne possieda nel Comune".
A fronte di tale obbligo incombente sul Comune, la deliberazione della Giunta n. 66 del 17.3.1995, assume che la "Amministrazione possiede per i segretari comunali che ne siano sprovvisti, qualora non optino per diversa sistemazione, un apposito appartamento nel palazzo comunale libero e disponibile, a seguito della partenza del precedente segretario che lo abitava...".
Come emerso anche all’esito della istruttoria disposta con sentenza interlocutoria n. 206/96 il cosiddetto appartamento, sito al secondo piano del palazzo comunale, non può considerarsi di certo "idoneo". Innanzitutto, esso non è composto da "tre ampi locali con servizi" come asserito dal Comune nelle difese depositate in data 21.6.1995 ed in data 7.2.98; esso, infatti, è composto - oltre che dai corridoio - di sole due stanze ( di cui una tutt’altro che ampia essendo di mq. 13,23); degli asseriti "servizi" esiste solo il bagno, mancando del tutto la cucina (vedasi l’elaborato dd. 5.6.1996 acquisito al giudizio a seguito della citata sentenza interlocutoria n. 206/96). E la cucina manca non solo e non tanto perché l’accatastamento dei locali al nuovo catasto edilizio urbano (disposto a cura del geom. Piergiorgio Stofella il 5.12.1994) destina i locali di cui trattasi ad esclusivo uso "ufficio" e non ad "abitazione", ma anche in ragione del fatto che non esiste, comunque, (come pure emerge dalla documentazione, anche fotografica, acquisita agli atti del giudizio all’esito della detta istruttoria) alcun ambiente attrezzato a cucina. Inoltre "tutte le utenze sono uniche per l’intero fabbricato sede del municipio di Vallarsa" (vedasi ancora il citato elaborato dd. 5.6.1996) e ciò conferma la inesistenza di una autonoma abitazione distinta dagli uffici comunali. All’esito della ripetuta istruttoria è, altresì, emerso che non esiste alcun atto con il quale l’Amministrazione comunale abbia informato il ricorrente della disponibilità di altro alloggio in località Riva, contrariamente a quanto asserito nelle difese dell’Ente locale depositate in data 21.6.1995. Del resto, né nelle deliberazioni della Giunta (n. 55 dei 21.2.1995 e n. 66 del 17.3.1995) né nelle lettere sindacali dd. 2.1.1995 e 12.5.1995 n. 2774 è stato mai operato alcun riferimento all’alloggio ubicato nella detta località Riva. E ciò senza tener conto dello stato dell’appartamento in questione (facente parte di una scuola elementare realizzata nel 1955) descritto, nel suo stato di abbandono (gli impianti tecnologici sono a dir poco fatiscenti, non vi è l’impianto di riscaldamento, i serramenti sono in condizioni pessime, i pavimenti sono da sistemare), nella relazione dd. 30.6.1995 dell’Ufficio tecnico comunale.
In conclusione, il Comune di Vallarsa non ha ottemperato all’obbligo ad esso incombente di fornire un alloggio "idoneo" al ricorrente (e al suo nucleo familiare) ed appare conseguentemente illegittima la deliberazione giuntale n. 66 del 17.3.1995 con la quale è stata negata la deroga all’obbligo di residenza sull’erroneo presupposto della esistenza dell’alloggio medesimo.
Va aggiunto, poi, che alla deliberazione n. 66/95 ha partecipato come Assessore, la stessa persona fisica che, in qualità di geometra libero professionista il 5.12.1994 aveva, su incarico della Giunta (di cui già faceva parte), accatastato come uffici i locali di cui trattasi. La Giunta, pertanto, per il tramite del medesimo, ben poteva e doveva conoscere sia la destinazione d’uso dei locali sia la mancanza della cucina; si evidenzia, perciò, anche il denunciato vizio di eccesso di Potere per sviamento.
Va, infine, rilevata la fondatezza anche della censura di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Non è contestato, infatti, che il precedente segretario dr. Bonfanti abbia mantenuto la propria residenza nel Comune di Luserna, Comune molto più distante di Rovereto (residenza del dr. Scotoni) dalla sede di servizio; come non è contestato che la dipendente rag.ra Bona risieda nel Comune di Mori anche esso più distante di Rovereto da Vallarsa; siffatte circostanze evidenziano non solo la disparità di trattamento (addirittura a parità di funzioni da svolgere), ma l’uso degli atti impugnati per un fine (quello cioè di allontanare da Vallarsa il dottor Scotoni) diverso da quello indicato (funzionalità del servizio) e quindi, ancora una volta, la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere per sviamento.
4. Con il ricorso n. 302/95 il dr. Scotoni impugna quattro provvedimenti sindacali disciplinari (richiamo):
-27.5.1995 n. 3135 (assenza da Commissione Statuto);
-27.5.1995 n. 3136 (parere di legittimità su delibera n. 55/95);
-26.5.1995 n. 3137 (ritardo in atti di ufficio);
-25.5.1995 n. 3138 (ristrutturazione ramale fognatura fraz. Dosso).
4.1. Va premesso che il dott. Scotoni ha denunciato fatti esposti al punto 3 (utilizzo di beni comunali senza corrispettivo) al Sindaco in data 20.2.1995 e al giudice penale e contabile in data 25.2.1995. In data 24, 27 e 28 febbraio sono stati aperti nei confronti del ricorrente dieci procedimenti disciplinari, sei dei quali archiviati e quattro, culminati nella sanzione sindacale del richiamo, impugnati con il ricorso in esame.
4.2. Nel merito il ricorso n. 302/95 è fondato.
4.2.1. Il richiamo scritto n 3135 del 27.5.1995 (previa contestazione degli addebiti n. 1122 del 28.2.1995) è stato irrogato per la mancata partecipazione del dr. Scotoni alla riunione della Commissione per Io Statuto Comunale del 27.2.1995.
Orbene, è bensì vero che la convocazione dd. 16.2.1995 è stata inviata al dr. Scotoni e che la deliberazione consiliare n. 48/93 istitutiva della Commissione di studio per la redazione dello Statuto comunale, ha ricompreso fra suoi componenti anche il segretario comunale e quindi ha nominato il dr. Bonfanti all’epoca segretario. Peraltro, la composizione della Commissione in questione non è prevista da alcuna disposizione di legge o regolamentare, ed è, anzi, espressione delle valutazioni ampiamente discrezionali del Consiglio, il quale ha chiamato, all’epoca, a farne parte persone che, a proprio giudizio. ha ritenuto particolarmente qualificate.
A ciò va aggiunto che nessuna disposizione normativa o regolamentare impone al segretario di partecipare alla detta Commissione: il comportamento del dr. Scotoni che, non facendo espressamente parte della Commissione, non ha partecipato alla riunione, non appare, pertanto, censurabile. Peraltro il clima instauratosi nel Comune di Vallarsa (nel quale qualsiasi violazione anche solo meramente formale, di qualsiasi disposizione era oggetto di corrispondenza con l’autorità giudiziaria penale, e ciò anche da parte degli organi comunali - vedansi i fatti che hanno dato luogo ai richiami n. 3136 del 27.5.1995 e n. 3137 del 26.5.1995), giustificava la mancata partecipazione del segretario alle riunioni di un organo del quale non faceva espressamente ed inequivocabilmente parte.
Il ricorso va, quindi, in parte qua, accolto con annullamento del richiamo n. 3135 del 27.5.1995.
4.2.2. Illegittimo è anche il richiamo scritto n. 3136 del 27.5.1995 (previa contestazione degli addebiti n. 1690 dei 24.3.1995), irrogato al segretario per non essersi astenuto dall’esprimere parere sulla deliberazione della Giunta n. 55 del 21.2.1995 (con la quale la Giunta stessa ha negato la dispensa dall’obbligo di residenza), deliberazione poi annullata dalla Giunta provinciale in sede di controllo a motivo del parere di legittimità espresso dal dr. Scotoni, parte interessata.
Degli atti relativi al diniego di dispensa dall’obbligo di residenza si è più sopra ampiamente trattato al punto 3, cui può rinviarsi.
In questa sede è sufficiente evidenziare che l’art. 100, 5 comma T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.G.R. dd. 27.2.1995 n. 4/L dispone che nel caso in cui al provvedimento deliberativo sia direttamente interessato il segretario comunale, il parere di legittimità è reso dal Vice segretario o da un dirigente o funzionario comunale. Orbene, deve escludersi che, nel caso di specie, il segretario, essendo lo schema di delibera di Giunta - a lui sottoposto per il parere di legittimità - di contenuto contrario alle sue aspettative (in quanto vi si negava la richiesta dispensa dall’obbligo di residenza), potesse avere un preciso, personale e diretto interesse alla adozione della delibera; donde la illegittimità dell'atto impugnato che, sulla erroneamente ritenuta sussistenza di un interesse proprio alla adozione dell'atto con quel contenuto, ha sanzionato la mancata astensione del segretario dal rendere il parere di legittimità.
Del resto, il parere del segretario deve aver contenuto limitato agli aspetti di stretta legittimità formale ed è preclusa allo stesso ogni possibilità di incidere sulle scelte in concreto emergenti dallo schema di delibera sottoposta al suo esame, per cui, quando il contenuto dello schema di delibera non contenga alcun vantaggio o utilità per il segretario, deve escludersi che egli sia "direttamente"' interessato ed egli dovrà rendere il prescritto parere.
Diverso è il caso della astensione disciplinata dall'art. 14 T.U.LL.R.O.C. n. 14/L citato, il quale prevede che i componenti di organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni. riguardanti interessi propri (o di loro parenti, del coniuge o degli affini del grado ivi precisato).
A determinare un tale obbligo è, infatti, sufficiente che la deliberazione riguardi questioni a cui essi potrebbero essere direttamente o indirettamente interessati, questioni che, non solo con il voto, ma con la sola presenza durante la trattazione essi potrebbero indirizzare in senso favorevole ai loro interessi.
Il richiamo scritto n. 3136 del 27.5.1995 va, pertanto, annullato.
4.2.3. Può ora esaminarsi il ricorso nella parte in cui è rivolto all'annullamento del richiamo scritto n. 3137 del 26.5.1995, per non avere il dr. Scotoni espresso parere di legittimità in ordine alle deliberazioni della Giunta nn. 56, 57, 58 e 60.
La contestazione di addebiti dd. 28.2.1995 n. 1121 parte dal presupposto che il segretario abbia avuto a disposizione gli schemi di deliberazione "sicuramente" dal giorno precedente a quello della riunione di Giunta e cioè dal 20.2.1995.
Atteso che il ricorrente asseriva in ricorso di aver ricevuto gli atti solo alle ore 16.00 dello stesso 21.2.1995 e non il giorno precedente, questo Tribunale con sentenza interlocutoria n. 207/96 ha, per quanto qui interessa, richiesto l'ordine dei giorno della seduta di Giunta del 21.2.1995 con indicazione della data di redazione e della data di consegna al segretario, nonché copia della nota dd. 27.2.1995 n. 1086 e della nota dd. 28.2.1995 n. 1090, (menzionate nella lettera dd. 4.3.1995 del segretario comunale) nonché copia delle deliberazioni nn. 56, 57, 58 e 60 adottate dalla Giunta comunale in data 21.2.1995.
A seguito della istruttoria il Sindaco ha dichiarato che non esiste alcun ordine del giorno della Giunta comunale e che "comunque" l’ordine del giorno può essere considerata la nota di trasmissione da parte dell’ "Ufficio Ragioneria" cui è preposta la rag.ra Bona.
A prescindere da ogni giudizio sulle modalità in cui operano, secondo quanto asserisce il Sindaco, sia lo stesso Sindaco che la Giunta municipale, non è stato in nessun modo provato che gli schemi delle delibere in questione siano state sottoposte al visto del dr. Scotoni il giorno 20 (data della lettera n. 927/I a firma della rag. Bona di trasmissione delle delibere al dr. Scotoni e alla Giunta) anziché il successivo giorno 21.
Anzi, dalla lettera dd. 27.2.1995, con cui la rag.a Bona fornisce i chiarimenti (oralmente a lei richiesti dal Sindaco) emerge che i provvedimenti "erano stati predisposti già nel giorno precedente" (la seduta e, cioè, il 20) "e di questo il segretario ne era stato messo a conoscenza" ed emerge, anche, che "la materiale redazione dell'ordine del giorno è stata da me fatta successivamente e consegnata al segretario come da dichiarazione resa": di tal chè, a prescindere dalla inesistenza dell'ordine del giorno, pur asseritamente redatto, deve ritenersi che, pur predisposti il 20, gli atti deliberativi sono stati sottoposti ai Segretario solo "successivamente" e cioè il 21 come asserisce il ricorrente.
Il quale ricorrente precisa addirittura l'ora (ore 16 del giorno 21) nelle sue controdeduzioni dd. 4.3.1995 e tale sua asserzione corrobora con il documento n. 1 depositato il 29.1.1998 (nei cui confronti la difesa comunale non solleva alcuna obiezione), documento che altro non è se non la copia della citata lettera dd. 20.2.1995 n. 927/1 diretta dalla rag. Bona al segretario e alla Giunta, nella quale è, però, ricompresa anche la annotazione (non figurante nello stesso atto depositato dal Comune in data 18.6.1996 a seguito della sentenza n. 207/96 nonostante la esplicita richiesta al riguardo) autografa della rag. Bona, con relativa firma: "si consegna in data 21.2. ad ore 16.00".
Il provvedimento impugnato, che ha censurato la mancata espressione del parere da parte del segretario asserendo che questi aveva a disposizione gli atti "sicuramente"' dal giorno precedente, va quindi, annullato. Né possono condurre a conclusioni diverse le argomentazioni svolte dalla difesa comunale in ordine alla "ordinarietà e normalità" degli atti deliberativi in questione, atteso che elementari principi di buona amministrazione escludono che gli schemi di provvedimenti possano essere sottoposti al vaglio del Segretario immediatamente prima del momento in cui la Giunta è chiamata a deliberare sugli stessi.
4.2.4. Fondato è, infine, il ricorso nella parte in cui è diretto all’annullamento del richiamo scritto n. 3138 del 25.5.1995, sanzione irrogata al ricorrente per avere lo stesso modificato il parere dd. 21.3.1995 in ordine alla delibera, poi assunta con il n. 115 del 21.3. 1995, aggiungendo il giorno successivo, alle parole "negativo per non esecutività della delibera consiliare n. 7 dd. 17.3.1995 che dispone la corretta copertura finanziaria dell'opera", le parole "mancata indicazione cap. spesa".
Anzitutto il segretario comunale ha respinto "in toto" l'addebito come emerge dalle giustificazioni dd. 25.3.1995, per cui non può condividersi la affermazione della difesa del Comune secondo cui la detta aggiunta non sarebbe stata nemmeno contestata dal segretario.
Ma, quel che più rileva, è stato acquisito al giudizio a seguito della sentenza istruttoria n. 207/96 già citata, il verbale di deliberazione n. 115, sottoscritto dal Vice Sindaco (essendo il Sindaco assente) e da un Assessore, oltre che dal segretario comunale, verbale che, nelle premesse, riporta integralmente il parere di legittimità reso dal Segretario ivi comprese le parole "mancata indicazione del cap. spesa". Resta, pertanto, esclusa la commissione del fatto sanzionato, con conseguente accoglimento anche in parte qua del ricorso n. 302/95.
In conclusione, assorbiti gli altri motivi di gravame, tutti i provvedimenti disciplinari, impugnati con il ricorso n. 302/95 testé esaminato, vanno annullati.
5. Può, quindi, passarsi all'esame del ricorso n. 398/95, rivolto avverso la deliberazione della Giunta comunale n. 228 del 25.7.1995, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente fino all'esaurimento del procedimento disciplinare da attivare.
5.1. Il ricorso merita accoglimento, apparendo fondato ed assorbente il primo motivo di gravame con il quale viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 90 D.P.G.R. dd. 14.10.1993 n. 19/L per mancata astensione, in sede di adozione della delibera impugnata, del Sindaco, dell'Assessore Stofella Piergiorgio e della rag. Bona, la quale ha reso il parere di legittimità e di regolarità contabile in ordine alla delibera impugnata.
Al riguardo osserva il Collegio che la sospensione, in pendenza o in vista della attivazione del procedimento disciplinare, è un provvedimento cautelare che, proprio perché si inserisce necessariamente nel procedimento disciplinare, non può non rimanere soggetto a quelle stesse regole che governano il procedimento disciplinare, regole volte, in primo luogo, a garantire al dipendente che le valutazioni adottate nei suoi confronti siano assunte da un organo della cui imparzialità non sia possibile dubitare.
E allorché venga in evidenza un provvedimento disciplinare o una sospensione che nel procedimento disciplinare si inserisce, il dovere di astensione recato dalI’art. 14 D.P.G.R. n. 19/L del 1993 non può non essere inteso come espressione del principio generale, inderogabile in sede disciplinare e giurisdizionale, per il quale chi esercita funzioni giudicanti (siano esse applicate, per l'appunto, in sede disciplinare ovvero in sede giudiziaria) deve trovarsi in posizione di assoluta imparzialità e terzietà rispetto ai fatti (ed alle persone, alle quali quei fatti sono riconducibili) in ordine a cui deve esprimere valutazioni e proporre od irrogare sanzioni o misure cautelari.
Del resto, rileva il Collegio che l’art. 145 del regolamento organico del personale del Comune di Vallarsa (il quale riproduce pressoché letteralmente l'art. 149 del Testo Unico degli impiegati civili dello stato approvato con D.P.R. n. 3 del 1957) volto, in particolare, a prevedere le cause di ricusazione del giudice disciplinare altro non sia che espressione del principio generale più sopra illustrato.
L'atteggiarsi concreto della vicenda fa emergere, ad avviso del Collegio, indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o, quanto meno, di animosità od interesse a rimuovere, mediante una serie di atti e provvedimenti, il segretario comunale dal suo impiego (e per intanto a sospenderlo) in capo al Sindaco per tutte le ragioni sin qui illustrate, delle quali vale richiamare: il ricorso contro la nomina ancor prima che il dr. Scotoni prendesse servizio, l'illegittimo diniego di deroga all'obbligo di residenza e gli illegittimi quattro richiami scritti.
Ragioni di inimicizia, di animosità o, comunque, di interesse personale a rimuovere il segretario (e per intanto a sospenderlo) possono rinvenirsi anche in capo all'Assessore Stofella Piergiorgio. Quest'ultimo, ha, infatti, partecipato alla Giunta che ha deliberato dapprima (atto n. 291 del 19.7.1994) la richiesta alla Provincia della revoca della nomina del dr. Scotoni e successivamente (atto n. 310 del 28.7.1994) il ricorso a questo Tribunale contro la nomina (ricorso poi dichiarato inammissibile), atti entrambi di cui si è più ampiamente trattato al precedente punto 3, così come ha partecipato nel deliberare sull'illegittimo diniego di deroga all'obbligo di residenza.
A tale ultimo riguardo è appena il caso di ricordare come l'Assessore Stofella Piergiorgio avesse proceduto, in qualità di geometra, libero professionista, su incarico della Giunta (delibera n. 181 dd. 24.5.1994 in atti del ricorso n. 212/95) di cui faceva parte, all'accatastamento dei locali in questione ad esclusivo uso di uffici.
Anche la rag. Bona avrebbe dovuto astenersi. Ella, con la sua lettera dd. 27.2.1995 (di cui si è ampiamente trattato al precedente punto 4.2.3.) ha, indubbiamente, concorso ad indurre il Sindaco alla (illegittima) sanzione del richiamo scritto n. 3137 del 26.5.1995annullato più sopra (punto 4.2.3. citato), quando, invece, aveva consegnato le delibere lo stesso giorno 21.2. (ore 16) della riunione di Giunta; ella, inoltre, pur avendo espresso l'1.3.1995 con lettera diretta anche al Sindaco (all. 3 produzione del ricorrente del 13.6.1995 nel ricorso n. 212/95)) seri dubbi in ordine alla possibilità di definire "appartamento" i locali offerti al dr. Scotoni come alloggio (delibere n. 55/95 e n. 66/95) e pur avendo sottolineato la necessità di "rivedere sia il conteggio effettuato dal Comune sia, di conseguenza, l'importo richiesto al dr. Bonfanti" (L. 10.429.21 1.=), ha nonostante ciò apposto il visto di regolarità contabile sulla delibera consiliare n. 16 del 12.4.1995 la quale, nel variare il bilancio di previsione 1995, prevede al cap. 491 l'entrata di L. 10.429.211 proprio per l'affitto dì quell'appartamento comunale in realtà inesistente ai fini di una utilizzazione residenziale, come più sopra evidenziato al punto 3 e come, del resto, dalla stessa ragioniera Bona sostanzialmente ammesso. Ella, infine, ha partecipato, apponendo il parere sia di legittimità che di regolarità contabile, all'atto impugnato, che richiama, a supporto della disposta sospensione, "in particolare", la deliberazione di variazione di bilancio n. 16 del 12.4.1995 e la mancata firma da parte del Segretario di mandati di pagamento di spese assunte in applicazione della ripetuta delibera di variazione n. 16 del 12.4.1995.
I pareri espressi dalla rag. Bona in ordine all'atto impugnato evidenziano, attesa la loro contraddittorietà sia con il precedente scritto 1.3.1995 sia con la realtà fisica dei locali erroneamente definiti "appartamento", in capo alla medesima rag. Bona, quegli indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o quanto meno di animosità o interesse a rimuovere (e per intanto a sospendere) il Segretario, già riconosciuti più sopra esistenti in capo agli amministratori prima menzionati.
5.2. Il Collegio ritiene, comunque, di aggiungere che l'atto impugnato appare anche viziato, come lamentato con le censure contenute nel terzo motivo di ricorso, per eccesso di potere per travisamento e motivazione perplessa, contraddittoria e pretestuosa.
Il provvedimento n. 228 del 25.7.1995 è, infatti, basato in particolare sul rifiuto del dr. Scotoni di trasferire la residenza a Vallarsa e sul rifiuto di sottoscrivere mandati di pagamento di spese assunte in applicazione della sopra indicata delibera di variazione di bilancio n. 16 del 12.4.1995, con utilizzazione, quindi della somma di L. 10.429.211.=. Orbene, attesa la illegittimità delle determinazioni comunali assunte in ordine al trasferimento della residenza ed attesa, altresi, la impossibilità (o quanto meno il serio dubbio) di pretendere dal dr. Bonfanti, precedente segretario, la somma di L. 10.429.211.= per l'uso di un inesistente "appartamento" (tale come si è visto non potendo essere definita la struttura dallo stesso utilizzata, come, del resto, il medesimo dr. Bonfanti ha sottolineato con lettera dd. 17.3.1995, dai toni decisamente risentiti, diretta al Sindaco di Vallarsa, acquisita al protocollo comunale il 20.3.1995, di risposta alla richiesta di pagamento della somma in questione, lettera nella quale si sottolinea, fra l'altro, l'inesistenza della cucina), il rifiuto del dr. Scotoni di trasferire la residenza ed il rifiuto di firmare i mandati in questione, non sono in grado di sorreggere l'atto impugnato che, "in particolare", su tali rifiuti si fonda
Attesa, inoltre, la peculiarità della vicenda, il Sindaco, nonostante il visto di legittimità riportato dalla delibera di variazione di bilancio non poteva esimersi dal rilasciare al dr. Scotoni l'ordine scritto di firmare i mandati relativi, ordine scritto ai sensi dell'art. 62 del Regolamento organico del Personale che non è ravvisabile nella nota sindacale dd. 30.6.1995 n. 3869 mancando nella stessa l'indispensabile elencazione analitica dei mandati da firmare.
Infine, appare strumentale ad una ricostruzione dei fatti (posti a base dell'atto impugnato) non rispondente al vero (e, conseguentemente, segno della animosità nutrita nei confronti del dr. Scotoni, il quale una volta entrato in servizio alle dipendenze del Comune di Vallarsa, aveva inviato diversi esposti sia alla Corte dei Conti che all'Autorità giudiziaria penale in merito alla pregressa attività comunale) il richiamo nel medesimo atto impugnato anche a ben sei procedimenti disciplinari archiviati: questi, proprio per tale loro esito, erano stati pretestuosamente iniziati e non potevano, dunque, legittimamente sorreggere il provvedimento in questione.
Quanto, infine ai quattro provvedimenti disciplinari conclusi con il richiamo scritto, dei quali parimenti è menzione nell'atto sanzionatorio in esame, essi sono stati fondatamente impugnati dal dott. Scotoni in quanto illegittimi e sono stati più sopra (punto 4) annullati da questo Collegio. Anche tale supporto motivazionale viene, pertanto a cadere.
Tanto è sufficiente ad evidenziare la sussistenza del vizio lamentato. Infatti, l'atto amministrativo, che presupponga ed implichi un giudizio complessivo da parte dell'Amministrazione, appartiene alla categoria degli atti sorretti da una unica motivazione basata su diverse articolazioni, per cui la illegittimità di alcune di esse è sufficiente a giustificare l'annullamento dell'intero provvedimento.
In conclusione l'atto impugnato, assorbiti gli ulteriori profili di gravame, va annullato.
6. Anche il ricorso n. 104/96 è meritevole di accoglimento.
Detto ricorso è diretto all'annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 18.1.1996, con la quale è stata disposta la proroga, per ulteriori sei mesi, del periodo di prova.
Va premesso che Il ricorrente ha assunto servizio il 2.1.1995, ma è stato assente per malattia per 35 giorni e per sospensione cautelare per altri 180 giorni.
I 180 giorni del periodo di prova di cui all'art. 20 Legge regionale 5.3.1993 n. 4, contenente norme per lo stato giuridico dei dipendenti e dei segretari comunali - norma applicabile nel caso in esame -, sarebbero scaduti il 30.6.1995. A tale termine vanno aggiunti: 35 giorni di malattia (e la scadenza perciò si sposta al 4 agosto); ulteriori 180 giorni di sospensione dal servizio dal 25.7.1995 al 21.1.1996 (e la scadenza perciò si sposta al 31 gennaio 1996); nonché altro giorno di malattia (il 24.1.1996) e la scadenza si sposta, infine, al 1.2.1996.
6.1. Tanto premesso, va ritenuta fondata la censura con cui si lamenta la mancata astensione dell'Assessore Stofella Piergiorgio e della rag. Bona (che ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della delibera) per le medesime ragioni innanzi esplicitate con riguardo al primo al precedente punto 3 (e per la partecipazione all'ostruzionismo messo in atto dal Comune prima della presa di servizio anche mediante la votazione delle delibere di Giunta n. 291/94, 310/94) e, con riguardo alla seconda, ai precedenti punti 3, 4.2.3 e 5.1.
Si aggiunga, per quanto riguarda l'obbligo di astensione della rag. Bona, che la stessa era a conoscenza che il dr. Scotoni le aveva mosso un addebito disciplinare (mancata iscrizione a conto consuntivo del credito nei confronti del dr. Bonfanti), scrivendo al Sindaco, (il quale, peraltro, aveva ritenuto infondata la questione ed archiviato il procedimento); che la stessa era ben cosciente di avere, in qualità di responsabile dell'Ufficio di ragioneria, versato in ritardo ad un istituto di credito alcune quote della cessione del quinto dello stipendio di un impiegato. quote pur trattenute (lettera del dr. Scotoni 22.5.1995 al Sindaco in ricorso n. 169/96), tanto da essersi accollata, poi, il versamento dei relativi interessi; che, la stessa, infine, aveva ritardi nell'orario di entrata, autogiustificati dalla medesima sul retro del cartellino con indicazione degli uffici privati presso i quali, nelle ore di servizio, si recava per motivo di servizio (esame dei cartellini, produzione ricorrente nel ricorso n. 169/96).
Va, al riguardo, ribadito, che a determinare l'obbligo di astensione è rilevante non solo la sussistenza di un interesse personale, ma anche una situazione di tensione con il destinatario del provvedimento, suscettibile comunque di interferire sulla serenità del giudizio e sulla obiettività ed imparzialità della determinazione conclusiva.
6.2. In ogni caso, al fine di pervenire ai giudizio di non superamento della prova, la Giunta ha illegittimanente apprezzato e ritenuto rilevanti, fra l'altro, anche i fatti connessi ad undici procedimenti disciplinari; procedimenti disciplinari (e fatti in essi contenuti) però non valutabili in quanto di essi: Otto erano già archiviati o perenti, quattro si erano conclusi coi richiami scritti (ma tutti sono stati più sopra annullati al punto 4) ed uno - quello relativo alla omessa firma di mandati - era a livello di semplice contestazione (prot. n. 4691 del 19.8.1995) e non ancora trattato oralmente nella Commissione di disciplina.
In proposito si richiama quanto già rilevato più sopra alla fine del punto 5) in ordine all'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo, allorché presupposto in questo sia un giudizio complessivo.
In conclusione, assorbite le altre censure, il provvedimento n. 39/96 di proroga del servizio di prova va annullato.
7. Per l'annullamento della delibera della Giunta comunale n. 51 del 26.2.1996 (ricorso n. 169/96) con la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei, è sufficiente rilevare (oltre alla illegittimità del provvedimento per avere partecipato alla sua adozione l'Assessore Stofella Piergiorgio, soggetto interessato) che nel caso in esame è stato violato l'art. 120, 1° comma, T.U. n. 3 del 1957, norma procedurale applicabile al caso di specie in virtù dei rinvio ad essa operato dall'art. 149 del regolamento organico. In base all'art. 120, 1 comma, T.U. n. 3 citato, il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto e il procedimento non può essere rinnovato.
Nel caso in esame sono trascorsi più di novanta giorni tra il precedente atto del procedimento disciplinare e la trattazione orale (1.2.1996).
Infatti, anche ove, come asserito dalla difesa del Comune, si ritenga che il precedente atto debba essere individuato nella scadenza del termine di dieci giorni assegnato all'incolpato per prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, e non nella data di comunicazione all'interessato di tale facoltà, resta il fatto che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del 20.10.1995 in data 23.10.1995, che il termine assegnato di dieci giorni è scaduto il 2.11.1995 e che, pertanto, i novanta giorni previsti dall'art. 120 T.U. n. 3/57 sono venuti a scadere il 31.1.1996, mentre la trattazione orale è avvenuta l’1.2.1996.
Né può sostenersi, come vorrebbe la difesa comunale che, essendo intervenuta in data 29.1.1996 la convocazione del dr. Scotoni per la trattazione orale dell'1.2.1996, non si sarebbe verificato l'inutile decorso dei novanta giorni.
Infatti, gli atti che, ai sensi dell'art. 120 T.U. n. 3/57, valgono ad interrompere il termine di novanta giorni previsto per l'estinzione del procedimento disciplinare sono soltanto quelli che sono esplicitamente previsti dalla legge e che costituiscono le varie tappe dell'iter del procedimento disciplinare. Non è, quindi, sufficiente una qualsiasi attività ma soltanto quella esplicitamente prevista dalla legge e che costituisce una fase del procedimento.
Per quanto qui interessa. sia il T.U. n. 3/57 (art. 111) sia il Regolamento Organico (art. 142) dispongono che la trattazione orale "deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine" assegnato al dipendente per prendere visione degli atti individuando cosi nella trattazione orale una fase del procedimento ed ancorando il termine di trenta giorni per il suo svolgimento non alla convocazione della Commissione ma, come si è detto, alla scadenza del termine di dieci giorni assegnato al dipendente.
Deve quindi ritenersi che, pur a voler considerare il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui agli artt. 111 T.U. n. 3/57 e 142 R.O. inidoneo a produrre la perenzione del procedimento disciplinare, la perenzione si determina invece necessariamente quando la fase della trattazione orale sia intervenuta, come nel caso di specie, oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato al ricorrente.
Del resto, diversamente opinando si perverrebbe ad una eccessiva dilatazione temporale del procedimento disciplinare, contraria al disposto normativo, che ha inteso contenere quanto più possibile i termini a garanzia e tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento.
Anche le riunioni della Commissione di disciplina, tenutesi nel mese di dicembre e di gennaio 1996 non sono, contrariamente a quanto sostiene la difesa comunale, idonee ad interrompere il termine di 90 giorni: oltre a quanto già rilevato, può aggiungersi che, ove si accedesse alla tesi comunale, la Commissione di disciplina potrebbe prolungare a suo piacimento, con una serie infinita di riunioni, la durata del giudizio disciplinare: il che non è consentito dalle norme sopra richiamate.
Va, per concludere, osservato che l'atto adottato è, inoltre, illegittimo anche perché ai lavori della Commissione di disciplina ha partecipato, in qualità di componente, la rag. Bona, circostanza del resto a suo tempo già evidenziata dal ricorrente in sede disciplinare, allorché egli ebbe a ricusare, senza esito, la ragioniera in questione.
Conclusivamente, anche il ricorso n. 169/96 in esame va accolto.
8. Anche il ricorso n. 412/96, è rivolto all'annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 17.9.1996, con la quale e' stata disposta la risoluzione del rapporto di impiego per sfavorevole esito del periodo di prova, merita accoglimento.
8.1. Più sopra al punto 6 si è visto come il primo periodo di prova si fosse compiuto il 1°.2.1996 e come la proroga sia stata disposta illegittimamente con la deliberazione n. 39 del 18.1.1996, in punto di fatto va asserito che il secondo periodo di prova di ulteriori 180 giorni, (cui vanno aggiunti i 43 giorni di assenze per malattia dopo il 1°.2.1996), veniva a scadere il 16.9.1996.
Tanto precisato, il Collegio in questa sede, anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine alle conseguenze che l'annullamento della proroga del periodo di prova illegittimamente disposta con la deliberazione n. 39 del 18.1.1996 può riverberare in ordine al provvedimento di dispensa dal servizio in esame (che appare oramai adottato a distanza di sei mesi di ulteriore effettivo servizio dalla scadenza del primo periodo di prova), ben può annullare l'atto impugnato attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta fa mancata astensione dell'Assessore Stofella Piergiorgio, per fe medesime considerazioni di cui al punto 6.1.
Con riguardo agli altri soggetti interessati, il Collegio deve precisare quanto alla partecipazione del Sindaco Stoffella Paolo alla delibera in esame (Sindaco che pure aveva ritenuto di non partecipare alfa adozione della delibera n. 51 del 23.2.1996 conclusiva del procedimento disciplinare) che nell'atto introduttivo del giudizio non viene sollevata alcuna censura; quanto alla responsabile dell'Ufficio Ragioneria (rag. Bona) invece, questa si è dichiarata interessata alla assunzione dell'atto impugnato (cosi nella motivazione della delibera) e, pertanto, si è astenuta dal formulare il parere in ordine alla regolarità contabile.
8.2. Occorre, ora, soffermarsi sull'assunto della difesa comunale, secondo la quale non sarebbe "dato rinvenire elementi oggettivi idonei a fondare le affermazioni del ricorrente in ordine al fatto che egli sarebbe stato fin dall'inizio ostacolato da un atteggiamento di marcata ostilità da parte dell'Amministrazione comunale".
L'argomentazione difensiva non è condivisibile.
In proposito, a prescindere da tutti i sopra menzionati atti, comportamenti e provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione anche prima del 2.1.1995, data di assunzione in servizio del dr Scotoni, e da quanto sin qui considerato, questo Collegio, ricorda. ad illustrazione del complessivo comportamento tenuto dal Comune nei confronti del dr. Scotoni, le missive dd. 21.1.1995 n. 334 (a soli 19 giorni dall'inizio del servizio) e dd. 11.2.1995 n. 764 nelle quali vengono attribuiti al segretario comportamenti omissivi nonché la colpa per la paralisi degli uffici nonché la delibera di Giunta dd. 24.1.1995 n. 8 (e cioè dopo soli 22 giorni dall'insediamento) nella quale vengono inoltre espressi giudizi negativi circa l'andamento degli uffici.
Alla luce della vicenda come sopra riassunta nonché di quanto or ora ricordato, il Collegio deve giungere alla conclusione che non possa non ritenersi sussistente anche il lamentato vizio di eccesso di potere per sviamento. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
9. L'accoglimento dei ricorsi sin qui esaminati e, in particolare, l'annullamento della risoluzione del rapporto di impiego, comportano la indisponibilità del posto di segretario comunale, con conseguente annullamento del provvedimento della Giunta n. 117 del 22.4.1997, con il quale è stato bandito il concorso per la copertura del posto in questione, bando impugnato con il ricorso n. 358/97.
Le spese e gli onorari dei giudizi possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, accoglie i ricorsi nn. 212/95 - 302/95 - 398/95 - 104/96 - 169/96 - 412/96 e 358/97 e, per l'effetto annulla tutti i provvedimenti con essi impugnati; dichiara l'obbligo del Comune di riassumere in servizio il ricorrente e di corrispondergli l'intero trattamento economico anche per il periodo di sospensione e per il periodo in cui non ha potuto prestare servizio, a seguito della disposta risoluzione del rapporto di impiego, con rivalutazione ed interessi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio dei 19 febbraio 1998 con l'intervento dei Magistrati:
dott. Filippo Marzano Presidente
dott. Luigi Antonini Consigliere, estensore
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere
Pubblicata nei modi di legge mediante deposito in Segreteria il giorno 27 ottobre 1998.