Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 7 agosto
2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino):
- il comma 7 dell’art. 35, che dispone: "Il piano provinciale per il sistema educativo
rileva la distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie";
- e l’articolo 76, che dispone:
"Art. 76
Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie
1. Per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie
del primo e del secondo ciclo, riconosciute secondo quanto previsto dall'articolo
30, l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e per
agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia
promuove gli interventi previsti da quest'articolo.
2. Sono destinatari degli interventi:
a) gli studenti frequentanti le istituzioni paritarie della lettera b);
b) le istituzioni paritarie con esclusione di quelle alle quali la Provincia ha affidato
la realizzazione di percorsi di formazione professionale secondo quanto
previsto dall'articolo 36.
3. La Provincia può concedere agli studenti di cui al comma 2 assegni di
studio per far fronte alle spese d'iscrizione e di frequenza alle istituzioni paritarie,
secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della
capacità economica della famiglia. La Provincia, mediante apposite convenzioni,
può affidare l'attuazione degli interventi previsti da questo comma direttamente
alle istituzioni paritarie interessate.
4. Per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema
educativo provinciale, la Provincia può concedere contributi in conto gestione,
nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, alle
istituzioni paritarie di cui al comma 2, lettera b), che siano in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
a) abbiano svolto almeno tre anni di attività nella provincia;
b) non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accolgano
le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della
scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di
presentazione;
c) abbiano adottato uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità
dei bilanci;
d) applichino al personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita
dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
e) abbiano un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato
dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.
5. La Provincia può inoltre riconoscere alle istituzioni paritarie del comma 4,
contributi per la fornitura dei libri di testo, per il sostegno degli studenti con bisogni
educativi speciali, nonché per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri
in misura non superiore ai parametri previsti per le istituzioni scolastiche
provinciali.
6. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto dei criteri e
degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. Con regolamento sono
stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, secondo parametri definiti
in base al numero di studenti nonché alla tipologia dei percorsi di istruzione e
formazione attivati presso le istituzioni paritarie; il regolamento stabilisce altresì le
modalità e i termini per la rendicontazione dei contributi nonché i casi di revoca
dai benefici previsti dai commi 4 e 5.
7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6
continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore di
quest'articolo."?
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Documento tratto dal sito: www.elezioni.provincia.tn.it
Qui il testo completo della legge: http://www.consiglio.provincia.trento.it/documenti_pdf/clex_16349.pdf
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