Legge 15 maggio 1997, n. 127
"Legge Bassanini-bis"

Qui riportata solo per la parte riguardante il segretario comunale.
Questa legge non è per il momento in vigore in Trentino, in quanto non ancora recepita dalla provincia.
Negli altri comuni italiani i sindaci possono scegliere il proprio segretario comunale (comma 70),
fermo restando che possono licenziarlo solo per violazione dei doveri di ufficio (comma 71).

Il testo integrale della legge nel sito del Parlamento italiano www.parlamento.it


Legge 15 maggio 1997, n. 127
Comma 67, 68, 69, 70, 71.

67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.

68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.


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