"Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori (...) o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (...)"
LEGGE ELETTORALE - ART. 98 [ T.U. DELLE LEGGI ELETTORALI; TITOLO VII ]
L'istigazione a non votare e' reato
Anche in occasione del referendum provinciale del 30 settembre 2007 noti politici e prelati locali non ricordano, o fingono di non sapere, che invitare gli elettori a non recarsi alle urne è reato.
L’art. 98 sulla legge elettorale prevede che l’istigazione all’astensione è un reato. Si può configurare il reato di violazione della legge elettorale ed istigazione a delinquere; di seguito il testo della legge:
" LEGGE ELETTORALE - ART. 98 [ T.U. DELLE LEGGI ELETTORALI; TITOLO VII ] Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000."
Inoltre, per completezza di informazione, l'Art. 51 della legge 352/1970, dice:
" ART. 51. Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli Articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per la richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge. "
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