20/10/2007 - Articolo da www.ladige.it
Sembra una storia alla Peppone e don Camillo.
Solo che in questo caso la «guerra» non è fra sindaco e parroco, bensì tra due sindaci: quelli di Vallarsa e di Recoaro Terme.
Oggetto del contendere, una stradina che collega la sponda trentina a quella veneta.
Vallarsa l'ha chiusa al traffico, anche perché passa in prossimità delle prese dell'acquedotto.
I vicini veneti non hanno gradito e hanno fatto ricorso al Tar, che ieri ha respinto l'istanza di sospensiva.
Ma la battaglia continua.
La disfida per una strada
Pian delle Fugazze, Recoaro contro Vallarsa Sospensiva bocciata: «Il sindaco ha fatto bene»
Piccole Dolomiti, Pasubio, terre splendide e terre di confine. Da una parte la provincia di Trento, dall'altra quella di Vicenza. Da una parte il comune di Vallarsa, superato il Pian delle Fugazze ecco quello di Recoaro Terme. Che adesso si ritrovano in «guerra» tra di loro davanti al Tar di Trento. Il pomo della discordia è una strada, o meglio una stradina, praticamente una forestale denominata «Sette Fontane». Collega la sponda trentina a quella veneta scollinando su Pian delle Fugazze e scendendo a Campogrosso. In mezzo ai boschi, in un tratto a protezione ambientale. Mesi or sono (era la metà di maggio), proprio per proteggere l'ambiente circostante anche in considerazione del fatto che la strada in questione passa in prossimità delle prese dell'acquedotto che serve Vallarsa, il sindaco Geremia Gios firmò un'ordinanza che istituiva a tempo indeterminato il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia. Apriti cielo! A Recoaro Terme ci hanno pensato un po' e a fine settembre (ovvero a stagione turistica finita) hanno deciso di passare alle vie legali depositando al Tar di Trento un ricorso con richiesta di sospensiva immediata del provvedimento. Il primo round è andato in scena ieri mattina e lo ha vinto nettamente l'amministrazione comunale di Vallarsa. Il collegio dei giudici amministrativi presieduto dal dottor Francesco Mariuzzo ha respinto l'istanza di sospensiva e lo ha fatto con una motivazione che, considerate le argomentazioni portate nel ricorso dal comune di Recoaro, lascia ben sperare per il merito e per la sentenza definitiva. Secondo i ricorrenti l'ordinanza palesava una carenza di istruttoria, il sindaco Gios non poteva assumere un provvedimento del genere, doveva convocare una conferenza di servizi e in ultima analisi quella strada non sarebbe, come invece affermano a Vallarsa, una stradina agricolo-forestale. Oltre a rappresentare l'unico collegamento tra Trentino e Veneto. Motivazioni che non hanno scosso più di tanto l'amministrazione comunale di Vallarsa e che sono state contestate punto per punto, con dovizia di particolari e di prove documentali, dalla memoria difensiva predisposta dall'avvocato Maria Cristina Osele di Trento per conto del comune trentino. Nella memoria si ricorda che la strada in questione attraversa tra l'altro il sito di interesse comunitario di Campogrosso-Piccole Dolomiti, «vale a dire - afferma l'avvocato Osele - un'area che rientra nelle zone di protezione speciale classificate ai sensi di una direttiva comunitaria». Che poi quella strada sia il collegamento più veloce è tutt'altro che dimostrato. Accogliendo le osservazioni della difesa del comune di Vallarsa, i giudici amministrativi di Trento affermano che «la strada delle Sette Fontane non rappresenta per i censiti del Comune di Recoaro l'unico accesso al Pian delle Fugazze e alla Vallarsa vista la possibilità di un più lungo ma più agevole tratto sulla statale 46, la cui fruibilità per tutto l'anno sembra escludere l'esigenza della richiesta misura cautelare». Ovvero della sospensiva che in effetti è stata cassata anche in considerazione, proseguono i giudici di Trento, delle «attuali condizioni di stagionalità e di assenza di turismo». Per il Tar il sindaco Geremia Gios ha operato bene osservando quanto previsto dalla legge e senza andare sopra le righe. «Le asserite violazioni procedimentali - scrivono ancora i giudici amministrativi - non sembrano aver fondamento posto che il sindaco pare configurarsi organo competente ad emanare l'impugnata ordinanza, che gli gli istituti dell'avvio del procedimento e del preavviso di diniego non risultano applicabili nella fattispecie e che non si appalesano evidenti carenze istruttorie e non vi è stato difetto di motivazione».
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