IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e
politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con
qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge. Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri
del Presidente in carica. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura. Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune. |