RAPPORTI POLITICI Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero
stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge. Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale. Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine
la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro. Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica. Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere
di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge. |