RAPPORTI CIVILI Art. 13. La libertà personale è inviolabile. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva. Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che
la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che
siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base alla legge. Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge. Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici. |