Comitato Genitori I. C. Camozzi

 

Costituitosi qualche anno fa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, il Comitato dei genitori dell'Istituto Comprensivo G. Camozzi di Bergamo, annovera tra le sue finalità  la promozione e l'organizzazione di iniziative inerenti la scuola.

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Statuto Comitato Genitori

Art. 1: Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si costituisce il comitato genitori degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie appartenenti al Istituto Comprensivo Statale Camozzi.

Art. 2: Il comitato genitori si ispira a principi di pluralismo e democrazia considerando la partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni della scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società.

Art. 3: Il comitato genitori rimane in carica un anno e decade con la nomina dei nuovi organi del comitato, da compiersi entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni dei nuovi rappresentanti di classe dei genitori.

Art. 4: Il comitato genitori si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque prima dei consigli d’interclasse. È convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno cinque componenti del comitato genitori con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 5: Le delibere elencate all’ordine del giorno del comitato genitori regolarmente convocato sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Genitori presenti.

FINALITA’

                    Art. 6 Le finalità che il Comitato Genitori intende perseguire sono le seguenti:

1- promuovere lo studio e la soluzione dei problemi riguardanti la scuola collaborando con i competenti organi dell'Istituto Comprensivo;

2 - raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai genitori e sottoporle agli organi competenti;

3 - promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con le scuole e le diverse realtà presenti sul territorio;

4 - informare i genitori dei temi e delle problematiche inerenti la vita della scuola;

5 - informare e sostenere i genitori nelle loro funzioni di rappresentanti di classe;

6 - studiare, suggerire e realizzare iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi della scuola e dell’educazione;

7 - mantenere i rapporti con la P.A. in relazione alle proposte elaborate dal comitato genitori;

          8 - promuovere ed organizzare direttamente iniziative.

COMPOSIZIONE

Art. 7: Il comitato genitori è composto dai genitori eletti rappresentanti di classe e le riunioni del Comitato sono aperte alla partecipazione di tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo

Ai lavori del comitato genitori sono invitati i Rappresentanti dei Genitori eletti nel Consiglio d’Istituto e tutti i genitori interessati alla collaborazione.

Art. 8: Qualora, entro il termine di cui al precedente art. 3, il comitato genitori non si riunisse, ovvero, non provvedesse alle nomine previste all’art. 9 che segue, si intenderà automaticamente decaduto da ogni funzione per mancato funzionamento dello stesso.

ORGANI

Art. 9: Il comitato genitori elegge al suo interno:

- un Presidente;

- un Vice-Presidente;

- un Segretario;

                    - un rappresentante per ciascun plesso dell’Istituto Comprensivo.

Mancando la disponibilità di genitori rappresentanti di classe, le cariche possono essere eventualmente ricoperte da altri genitori disponibili.

 

                   Presidente

Art. 10: Il Presidente è eletto nel corso della prima riunione successiva alle elezioni dei nuovi rappresentanti di classe dei genitori e decade con la nomina del nuovo presidente.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del comitato genitori presenti alla riunione.

Ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

      - provvedere alla convocazione delle riunioni del comitato genitori redigendo il relativo ordine del giorno;

     - presiedere le riunioni del comitato genitori;

     - rappresentare e farsi portavoce del comitato genitori;

     - partecipare come auditore alle riunioni del Consiglio d’Istituto;

     - convocare, almeno due volte all’anno, l’assemblea aperta a tutti i genitori.

 

                    Vice presidente

Art. 11: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso d’impedimento dello stesso.

 

                    Segretario

Art. 12: Il Segretario viene eletto nel corso della prima riunione successiva alle elezioni dei nuovi rappresentanti di classe dei genitori e decade con la nomina del nuovo presidente; redige il verbale delle sedute provvedendo alla distribuzione a coloro che ne facessero eventuale richiesta. Il verbale sarà comunque reso pubblico mediante affissione negli appositi spazi di ogni plesso.

Vice presidente

Art. 13: Il Rappresentante di plesso è il referente del Comitato dei Genitori all’interno di ciascun plesso, coaudiuva il Presidente nei rapporti con il Dirigente Scolastico e può avvalersi della collaborazione di altri genitori.

 

                    Commissioni

Art. 14: Il comitato costituisce, secondo necessità, delle Commissioni di Lavoro alle quali possono partecipare tutti i Genitori interessati, anche se non eletti rappresentanti di classe.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15: Il presente statuto può subire modifiche od integrazioni da parte del comitato genitori con il consenso dei 2/3 dei componenti presenti.

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