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Uso individuale
Articolo 114
Uso dei beni culturali
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4,art. 4, comma 5-ter)
1. Il
Ministero può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità
compatibili con la loro destinazione culturale.
2.
Il capo dell’istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
Articolo 115
Uso strumentale e precario
- riproduzione dei beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)
1.
Il capo dell’istituto può concedere l’uso strumentale e precario nonché
la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di diritto
d’autore.
2.
I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di
beni culturali sono determinati dal capo dell’istituto tenendo anche conto:
a)
del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b)
dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c)
del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d)
delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in
riferimento al beneficio economico del destinatario.
3.
I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.
4.
Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti
al rimborso delle spese
eventualmente sostenute dal Ministero.
5.
Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, il capo dell’istituto determina l’importo della
cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per
gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
6.
La cauzione è restituita, con l’assenso del capo dell’istituto, quando
sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese
sostenute dall’amministrazione sono state rimborsate.
7.
Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e
dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni.
Articolo 116
Catalogo di immagini
fotografiche e di riprese di beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9)
1. Il capo dell’istituto, all’atto della
concessione, per fini di
raccolta e catalogo di immagini
fotografiche e di riprese in
genere di beni culturali,
prescrive:
a) il
deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la
restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 117
Pagamento di canoni e
corrispettivi
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito
con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 61; decreto
ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)
1. I canoni ed i proventi derivanti dall’applicazione
delle norme dettate nella sezione
II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in
conto corrente postale intestato alla
tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun
capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi
l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
2.
I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata per essere
riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al
cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.