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Sezione III

Uso individuale

 

Articolo 114

Uso dei beni culturali

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4,art. 4, comma 5-ter)

1.  Il Ministero può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.

2.   Il capo dell’istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

 

Articolo 115

Uso strumentale e precario -  riproduzione dei beni culturali

(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)

1.   Il capo dell’istituto può concedere l’uso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni  in materia di diritto d’autore.

2.   I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell’istituto tenendo anche conto:

     a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;

     b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

     c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

     d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario.

3.    I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.

4.   Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso  personale o per  motivi di studio. I richiedenti  sono  comunque tenuti  al rimborso  delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.

5.    Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell’istituto determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

6.    La cauzione è restituita, con l’assenso del capo dell’istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall’amministrazione sono state rimborsate.

7.    Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni.

 

Articolo 116

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9)

1.    Il capo dell’istituto, all’atto della concessione,  per fini di raccolta  e catalogo di immagini fotografiche e di riprese  in genere di beni  culturali, prescrive:

     a)  il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;

     b)  la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.

 

Articolo 117   

Pagamento di canoni e corrispettivi

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)

 1.   I canoni ed i proventi derivanti dall’applicazione delle norme dettate  nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla  tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

2.    I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.

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