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TITOLO
II
Beni paesaggistici e ambientali
Individuazione
Articolo 138
Beni ambientali
1. Sono beni ambientali,
tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell’articolo 9
della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all’articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
b) i beni e le aree indicati all’articolo 146.
Articolo 139
Beni soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1.
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro
notevole interesse pubblico:
a)
le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità geologica;
b)
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune
bellezza;
c)
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
d)
le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista
o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di
quelle bellezze.
Articolo 140
Elenchi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31;decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1.
Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle
lettere c) e d) dell’articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due
distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a
una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.
3.
La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai
rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati.
Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni
ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in
materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri
esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni
e delle località da tutelare.
5. Le
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse
località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che
venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi
all’albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati
presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell’avvenuta compilazione e pubblicazione degli
elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente
interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
Approvazione dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell’elenco
i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha
altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.
2.
La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione,
esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta
pubblica, approva l’elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.
Articolo 142
Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L’elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2.
Copia della Gazzetta
Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i
comuni interessati. Copia dell’elenco e delle relative planimetrie resta
depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
Articolo 143
Dichiarazione dei beni
indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Sulla base dell’elenco dei beni indicati alle
lettere a) e b) dell’articolo 139, la Regione emette il
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale
dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi
registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste
all’articolo 142, comma 2.
Articolo 144
Integrazione degli elenchi
(Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett.
a)
1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli
elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139, su proposta del
soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è
inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla
pubblicazione a norma
dell’articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa
planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli
uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto
dall’articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali
e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al
Ministero.
4. L’integrazione dell’elenco è approvata con decreto del
Ministro, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma
3.
Revoca o modifica degli elenchi
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati
all’articolo 139 approvati dal Ministero prima dell’entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni
previste dall’articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali che si
pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
Articolo 146
Beni tutelati per legge
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge
27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati
sul mare;
b) i
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c)
i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i
ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le
zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
l)
i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano
alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a)
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a
norma del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a)
e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati a norma dell’articolo
18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3.
La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla
lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini
paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico
dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le
procedure previste dall’articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni.
4.
La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all’articolo
139, individuati a norma degli
articoli 140 e 144.
Articolo 147
(Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)
Articolo 148
Convenzioni internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si
conforma ai principi di
cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti
dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.