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TITOLO  II

Beni paesaggistici e ambientali

Capo I

Individuazione

 

Articolo 138

Beni ambientali

1.  Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione:

     a)  i beni e le aree indicati  all’articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;

     b)  i beni e le aree indicati  all’articolo 146.

 

Articolo 139

Beni soggetti a tutela

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)

1.  Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

     a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

     b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma  delle disposizioni del Titolo I, che  si distinguono per la loro non comune bellezza;

     c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

     d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

Articolo 140

Elenchi

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31;decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1.    Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

2.    La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.

3.   La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici  competenti  per territorio.

4.  La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.

5.  Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.

6.   Dell’avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia  su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

 

Articolo 141

Approvazione dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1.     Entro tre mesi dalla pubblicazione dell’elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.

2.   La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, approva l’elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.

 

Articolo 142

Pubblicità  dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1.   L’elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.    Copia  della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell’elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

 

Articolo 143

Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1.    Sulla base dell’elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 139, la Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste all’articolo 142, comma 2.

 

Articolo 144

Integrazione degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)

1.     Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139, su proposta del soprintendente competente.

2.   La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma  dell’articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall’articolo 140, comma 6.

3.   Entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta  pubblicazione le regioni,  gli  enti territoriali  e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.

4.   L’integrazione dell’elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il  competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

 

Articolo 145

Revoca o modifica degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)

1.    Gli elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139 approvati dal Ministero prima dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall’articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali  che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

 

Articolo 146

Beni tutelati per legge

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge

27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)

1.  Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

     a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

     b)  i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

     c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

     d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

     e)  i ghiacciai e i circhi glaciali;

     f)  i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

     g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

     h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

     i)  le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,  n.448;

     l)   i vulcani;

     m) le zone di interesse archeologico.

2.   Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

     a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

     b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma  del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma  dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3.   La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4.   La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all’articolo 139, individuati a norma  degli articoli 140 e 144.

 

Articolo 147

Censimento e catalogazione

(Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)

1.    I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all’identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d’intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.

 

Articolo 148

Convenzioni internazionali

1.  L’attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma  ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

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