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Capo VII

Sanzioni

Sezione I

Sanzioni penali

 

Articolo 118

Opere illecite

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1.   E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:

     a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell’articolo 6;

     b)  chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l’autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 6;

     c)  chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli  ai  beni indicati nell’articolo 2,  senza  darne  immediata  comunicazione        alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

2.  La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell’articolo 28.

 

Articolo 119

Uso illecito

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1.  E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda  da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

 

Articolo 120

Collocazione e rimozione illecita

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1.   E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all’articolo 5.

2.  Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell’articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

 

Articolo 121

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1.  E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 1.

2.   L’inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 3 è punita a norma dell’articolo 129.

 

Articolo 122

Violazioni in materia di alienazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)

1.   E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

     a)  chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell’articolo 55;

     b)  chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

     c)   l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 60, comma 1.

 

Articolo 123

Esportazione illecita

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)

1.    Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o  con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2.   La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.

3.    Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4.    Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.

 

Articolo 124

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)

1.    E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:

     a) chiunque  esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all’articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;

     b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 87, comma 1 i beni indicati nell’articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

 

Articolo 125

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)

1.   Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell’articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

2.    La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 86.

 

Articolo 126

Collaborazione per il recupero di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)

1.    La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.

 

Articolo 127

Contraffazione di opere d’arte

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)

1.      E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:

     a)  chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

     b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

     c)  chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

     d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2.    Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la  pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.

3.    La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale.

4.    E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

 

Articolo 128

Casi di non punibilità

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)

1.    Le disposizioni dell’articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie  di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o  sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante  dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o  della vendita. Non si applicano del pari ai restauri  artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

 

Articolo 129

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)

1.   Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice penale.

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