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Opere illecite
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art.59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere
sui beni culturali indicati nell’articolo 2, dichiarati, se appartenenti a
privati, a norma dell’articolo 6;
b)
chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
senza l’autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la
dichiarazione prevista dall’articolo 6;
c)
chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli
ai beni indicati
nell’articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza
ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l’approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di
inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente
a norma dell’articolo 28.
Articolo 119
Uso illecito
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l’ammenda da lire 1.500.000 a lire
75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 2 ad uso
incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per
la loro conservazione o integrità.
Articolo 120
Collocazione e rimozione illecita
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con
l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al
luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
appartenenti agli enti di cui all’articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare
notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo
cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell’articolo 6,
ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni
medesimi non subiscano danno.
Articolo 121
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda
da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date
dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 1.
2. L’inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati
dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 3 è punita a norma dell’articolo
129.
Articolo 122
Violazioni in materia di alienazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla
legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1.
E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000
a lire 150.000.000:
a) chiunque,
senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati
nell’articolo 55;
b)
chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all’articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della
proprietà o della detenzione di beni culturali;
c)
l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo
60, comma 1.
Articolo 123
Esportazione illecita
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all’estero cose di
interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo
3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di
libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni o con la multa
da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del
termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o
l’esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo
che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di
contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di
interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma
dell’articolo 30 del codice penale.
Articolo 124
Violazioni
in materia di ricerche archeologiche
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 20)
1.
E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da lire 600.000 a
lire 6.000.000:
a) chiunque
esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di
beni indicati all’articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le
prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel
termine prescritto dall’articolo 87, comma 1 i beni indicati nell’articolo 2
rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Articolo 125
Impossessamento
illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n.
352, art. 13)
1.
Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 2
appartenenti allo Stato a norma dell’articolo 88 è punito con la reclusione
sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi
abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 86.
Articolo 126
Collaborazione per il recupero di beni culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli
articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca
una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero
dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Articolo 127
Contraffazione di opere d’arte
(Legge
20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
1. E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro
anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di
antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver
concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o
detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello
Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di
antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere
od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati
o riprodotti;
d) chiunque mediante altre
dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con
qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio
di un'attività commerciale la pena
è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo
30 del codice penale.
3. La sentenza
di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si
applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale.
4.
E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o
riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si
tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate
è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 128
Casi di non punibilità
(Legge
20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dell’articolo 127 non si
applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde
copie di opere di pittura, di
scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche
all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull’opera o sull’oggetto o,
quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o
dell’imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del
pari ai restauri artistici che non
abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.
Articolo 129
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine
impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità
del presente Titolo è punito con le pene previste dall’articolo 650 del codice
penale.