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Sanzioni amministrative
Articolo 130
Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 15)
1. Salvo che il
fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all’articolo 5 che
non presentano o non aggiornano l’elenco descrittivo dei beni indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro
assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero
dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente inadempiente. La nota
delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All’esazione si
procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 131
Ordine di reintegrazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi
di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il
bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile
l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione .
2.
Qualora le opere da
disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del
procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune
interessato.
3. In caso di
inottemperanza all’ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede
all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme
relative si provvede nelle forme previste
per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa..
Articolo 132
Danno ai beni culturali ritrovati
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n.
44, art. 16)
1. Le misure
previste nell’articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni
culturali indicati all’articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli
articoli 86 e 87.
Articolo 133
Violazioni in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza l’autorizzazione prevista
dall’articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di
essi, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile
della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel
termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente
provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.
3. Nei confronti di
coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 50, collocano
cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in
prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Perdita di beni culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti
dall’articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della
sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti
uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono
tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero
non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall’obbligato.
Articolo 135
Violazioni in atti giuridici
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 61;decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in
genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo
Titolo, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte,
sono nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di
esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella
sezione II del Capo III.
Articolo 136
Omessa esibizione di documenti per l’esportazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di
concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce
all’estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati
dall’attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a
lire 900.000.
Articolo 137
Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata
l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione
europea a norma del regolamento
CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del
formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30
marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.