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Sezione II

Sanzioni amministrative

 

Articolo 130

Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)

1.   Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all’articolo 5 che non presentano o non aggiornano l’elenco descrittivo dei beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2.   Il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All’esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

 

Articolo 131

Ordine di reintegrazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1.    Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione .

2.   Qualora  le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.

3.    In caso di inottemperanza all’ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste  per le entrate patrimoniali dello Stato.

4.   Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa..

5.   Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal  Ministero, uno dall’obbligato e un terzo  dal presidente  del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.

 

Articolo 132

Danno ai beni culturali ritrovati

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1.   Le misure previste nell’articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all’articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

 

Articolo 133

Violazioni in materia di affissione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1.    Chiunque, senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi,  è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2.   Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

3.   Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Articolo 134

Perdita di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)

1.  Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2.   Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3.   Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente   del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.

4.   La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

 

Articolo 135

Violazioni in atti giuridici

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61;decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41)

1.   Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.

2.   Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

 

Articolo 136

Omessa esibizione di documenti per l’esportazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)

1.  Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all’estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall’attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

 

Articolo 137

Omessa restituzione di documenti per l’esportazione

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 13)

1.   Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea a norma  del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

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