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Ricerca di beni culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089,art. 43)
1. Le ricerche
archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali
indicati all’articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono
riservate allo Stato.
2. Ai fini del comma
1, il Ministero può con suo decreto ordinare l’occupazione temporanea degli
immobili ove devono eseguirsi i lavori.
3.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni
subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli
articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può
rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte
di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 86
Concessione di ricerca
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1.
Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l’esecuzione di
ricerche e di opere indicate nell’articolo 85 ed emettere a favore del
concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
2. Il
concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di
concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è
revocata.
4. La concessione può altresì essere
revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione
delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le
opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
5. Ove il concessionario non ritenga di
accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al
proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Articolo 87
Scoperta fortuita
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra
fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia
entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di
pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi,
lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove
si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la
custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la
sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove
occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3.
Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è
soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
Appartenenza e qualificazione dei beni
ritrovati
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1.
I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e in qualunque modo
ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili
essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio
indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Articolo 89
Premio per i ritrovamenti
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1.
Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore
delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario indicato nell’articolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti
dall’articolo 87.
2. Qualora il
proprietario dell’immobile abbia ottenuto
la concessione prevista dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene
ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio
spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui
senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può
essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
Articolo 90
Determinazione del premio
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1.
Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli
aventi titolo a norma dell’articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A
richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il
valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, l’altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese della perizia sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione
della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.