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Articolo 73
Restituzione
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 2)
1. I beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea
dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della
presente sezione.
2. Sono considerati
beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio
dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al
patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di
Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La
restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti
categorie:
a) beni indicati nell’allegato
A;
b) beni facenti parte di
collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato,
di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla
legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo
dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari
ecclesiastici.
4. È illecita l’uscita
dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della
legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio
culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del
termine di uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano
altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto
nell’articolo 69, comma 4.
6. La restituzione
è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della
proposizione della domanda.
Articolo 74
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 3)
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva
CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati
nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della
cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria
collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione
europea;
b) fa eseguire ricerche sul
territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e
documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla
localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri
interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la
cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati
all’articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita
illecita presunta a norma della
lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi
dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto
termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la
temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura
necessaria per la conservazione del bene;
f)
favorisce
l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene
culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto
conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la
legislazione italiana e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di
entrambe le parti.
Articolo 75
Azione di restituzione
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare
l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria per i beni
culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto
dall’articolo 73.
2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di
procedura civile, l’atto di citazione deve contenere:
a)
un
documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene
culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello
Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L’atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il
Ministero notifica immediatamente l’intervenuta trascrizione alle autorità
centrali degli altri Stati membri.
Articolo 76
Prescrizione dell’azione
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 5)
1. L’azione di
restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal
giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il
possessore o detentore.
2. L’azione
di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita
illecita del bene dal territorio
dello Stato richiedente.
3. L’azione di
restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 73, comma 3,
lettere b) e c).
Articolo 77
Indennizzo
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale,
nel disporre la restituzione del
bene, può, su domanda della parte
interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere
l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a
dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che
abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può
beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile
dell’illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 78
Pagamento dell’indennizzo
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 7)
1. L’indennizzo è
corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione
del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di
un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all’uopo designati
dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo
verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione
della trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 79
Custodia temporanea dei beni
ed altri adempimenti
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico
dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia
temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti
all’applicazione dell’articolo 74, nonché quelle inerenti all’esecuzione della
sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 80
Azione di restituzione a
favore dell’Italia
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 9)
1. L’azione
di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano
è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri,
davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il
bene culturale.
2. Il Ministero si
avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 81
Destinazione del bene
restituito
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene
culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua
custodia fino alla consegna all’avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato
delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del
bene.
3. Quando non sia
conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia
del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro
cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato.
Il competente Ufficio dell’amministrazione centrale, sentiti il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e
le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo,
biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico al
fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto
culturale più opportuno.
Articolo 82
Informazioni alla
Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge
30 marzo 1998, n. 88,art. 14)
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità
europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo, nonché
sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli
altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Articolo 83
Banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalità di attuazione della banca dati sono determinate
dal regolamento.
Articolo 84
Accordi
con gli altri Stati membri dell’Unione europea
(Legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca
maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione
di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove
gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.