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Sezione III

Restituzione di beni culturali illecitamente usciti

dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea

 

Articolo 73

Restituzione

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 2)

1.    I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2.    Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.

3.     La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

     a)  beni indicati nell’allegato A;

     b)  beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;

     c)  beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4.   È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.

5.    Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell’articolo 69, comma 4.

6.    La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

 

Articolo 74

Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 3)

 

1.  L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali.

2.  Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

     a)  assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea;

     b)  fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

     c)  notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

     d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all’articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta  a norma della lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

     e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

     f)  favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

 

 

Articolo 75

Azione di restituzione

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 4)

1.  Gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall’articolo 73.

2.  L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3.  Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere:

     a)  un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

     b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4.    L’atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5.  Il Ministero notifica immediatamente l’intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

 

Articolo 76

Prescrizione dell’azione

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 5)

1.    L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2.     L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine  di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene  dal territorio dello  Stato richiedente.

3.    L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 73, comma 3, lettere b) e c).

 

Articolo 77

Indennizzo

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 6)

1.    Il tribunale, nel  disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte  interessata, liquidare un indennizzo determinato in base  a criteri equitativi.

2.    Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.

3.    Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4.  Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia.

 

Articolo 78

Pagamento dell’indennizzo

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 7)

1.    L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2.  Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all’uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.

3.    Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

 

Articolo 79

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 8)

1.    Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 74, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

 

Articolo 80

Azione di restituzione a favore dell’Italia

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 9)

1.  L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2.    Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.

 

Articolo 81

Destinazione del bene restituito

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 10)

1.    Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.

2.  La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3.    Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4.  Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell’amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

 

Articolo 82

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

(Legge 30  marzo 1998, n. 88,art. 14)

1.   Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2.  Il  Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo, nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3.   Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

 

Articolo 83

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 15)

1.  Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

2.  Le modalità di attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento.

 

Articolo 84

Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea

(Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 16)

1.   Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.

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