Articolo 34
Definizione di restauro
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende
l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad
assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso
di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla
normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento
strutturale.
Articolo 35
Autorizzazione e approvazione del restauro
1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con
l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta
dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali,
certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione
delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 36
Procedure urbanistiche
semplificate
1. Le disposizioni che
escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in
relazione all’incidenza dell’intervento su beni culturali non si applicano ai
lavori di restauro espressamente approvati a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia
copia del progetto approvato al
Comune interessato.
Misure conservative
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente
agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il
deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o
detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa
occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto
dall’articolo 41, comma 2.
Articolo 38
Procedura di esecuzione
(Decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente
redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue
osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.
3.
Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta
dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per
la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi,
conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del
bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è
respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può
adottare immediatamente le misure conservative.
Articolo 39
Provvedimenti in materia di
beni librari
(Decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a
38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c)
sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1,
lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo 40
Obblighi di conservazione degli archivi
(Decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1,
lett. c;38, comma 1, lett. a)
1. Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i
propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole
interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano
sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.
Articolo 41
Intervento finanziario dello
Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2;
legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)
1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa
sostenuta dal proprietario del bene culturale per l’esecuzione degli interventi
di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma
dell’articolo 37 l’onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte
dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite
su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti
ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a
giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La
concessione del contributo è condizionata all’osservanza, da parte del
beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico
previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma
dell’articolo 6.
Articolo 42
Erogazione del contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma
2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati .
3. Per la determinazione
della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi
pubblici.
Articolo 43
Contributo in conto interessi
(Legge
21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre
1997, n. 352, art. 5, comma 1)
1. Lo Stato può concedere contributi in conto
interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli
interventi di restauro approvati a
norma dell’articolo 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo
nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da
privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto direttamente
dall'amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
Articolo 44
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art 17)
1. Per gli
interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5,
il Ministero determina, applicando l’articolo 41, comma 2, l’ammontare della
spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.
2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle
forme previste dalla normativa
vigente in materia.
Articolo 45
Apertura al pubblico degli immobili restaurati
(Legge
21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art.
5, comma 2)
1.
Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale
dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o
in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate,
caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i
singoli proprietari.
2.
Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura
al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
Articolo 46
Restauro di beni dello Stato
in uso ad altra amministrazione
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)
1.
Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di
proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo
con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli
interventi su beni immobili può essere assunta dall’amministrazione medesima,
ferma restando la competenza del Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali,
le misure previste dagli articoli
37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o
previe intese con l’ente interessato.
3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal
comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica
l’inizio dei lavori al Comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che
coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni
istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e
degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
Articolo 47
Custodia coattiva
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)
1.
Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire
in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la
sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure
quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro,
incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di
conservazione.
Deposito negli archivi di
Stato
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39)