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Sezione II

Restauro ed altri interventi

 

Articolo 34

Definizione di restauro

1.  Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

 

Articolo 35

Autorizzazione e approvazione del  restauro

1.  Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2.  Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

 

Articolo 36

Procedure urbanistiche semplificate

1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza dell’intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati  a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato  al Comune  interessato.

 

Articolo 37

Misure conservative

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)

1.   Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.

2.   Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2.

 

Articolo 38

Procedura di esecuzione

 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)

1.    Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.

2.    La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.

3.   Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4.    Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il  progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5.    Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato,  ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.

6.    In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.

 

Articolo 39

Provvedimenti in materia di beni librari

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,  n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)

1.    I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera  d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

 

Articolo 40

Obblighi di conservazione degli  archivi

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c;38, comma 1, lett. a)

1.    Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.

2.    Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.

3.    I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

 

Articolo 41

Intervento finanziario dello Stato

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)

1.    Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l’esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

2.     Per gli interventi disposti a norma dell’articolo 37 l’onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

3.   Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40.

4.     I contributi previsti dai commi 1 e 3  possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto  proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 6.

 

Articolo 42

Erogazione del contributo

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)

1.  Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.

2.  Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati .

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

 

Articolo 43

Contributo in conto interessi

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)

1.    Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo  Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati  a norma dell’articolo 23.

2.   Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

3.    Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

 

Articolo 44

Oneri a carico del proprietario

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)

1.    Per gli  interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l’articolo 41, comma 2, l’ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.

2.    Per la riscossione della somma determinata  a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla  normativa vigente in materia.

 

Articolo 45

Apertura al  pubblico degli immobili restaurati

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)

1.   Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

2.    Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

 

Articolo 46

Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)

1.   Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha  in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero  all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui  lavori.

2.   Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure  previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato.

3.    Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al Comune interessato.

4.  Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

 

Articolo 47

Custodia coattiva

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)

1.   Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.

 

Articolo 48

Deposito negli archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,  n. 1409, artt. 34 e 39)

1.   I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.

2.     La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell’ente.

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