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Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al
medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o non sia stato
previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore
economico è determinato d’ufficio dal Ministero.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da
una commissione di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero,
l’altro
dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dall’alienante.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando
il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Condizioni della prelazione
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due
mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di
alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna
della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo
Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione
su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal
contratto.
Articolo 61
Esercizio della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149,
comma 5)
1. Il soprintendente,
ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata
comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si
trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio
Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi
di pubblicità a livello nazionale,
con la descrizione dell’opera e il prezzo.
2. La Regione, la Provincia
ed il Comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile
intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel
termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore
dell’ente richiedente.