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Sezione II

Prelazione

 

Articolo 59

Diritto di prelazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)

1.   Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni  culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.

2.   Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o  non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal Ministero.

3.   Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,  l’altro                               

dall’alienante ed il  terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.

4.  La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5.  Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

 

Articolo 60

Condizioni della prelazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)

1.  Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’articolo  58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.

3.  In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4.  Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5.  Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

 

 

Articolo 61

Esercizio della prelazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di  pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e il prezzo.

2. La Regione, la Provincia ed il Comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.

3.  Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente richiedente.

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