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Capo III

Sanzioni penali e amministrative

 

Articolo 163

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312

convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art 1-sexies)

1.   Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2.     Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

 

Articolo 164

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)

1.   In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al  maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito  mediante la trasgressione. La somma è determinata  previa perizia di stima.

2.   Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3.   In caso di inottemperanza, la Regione provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4.  Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione  delle aree degradate.

 

Articolo 165

Violazione in materia di collocamento o affissione  di mezzi di pubblicità

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1.   Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di  manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell’articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2.   Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dalla Regione. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

3.   Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta dall’articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell’articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Articolo 166

Norme abrogate

 

1.    Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

- legge 1 giugno 1939, n. 1089;

- legge 25 giugno 1939, n. 1497;

- legge 2 aprile 1950, n. 328;

- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;

- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell’articolo 2;

- legge 3 febbraio 1971, n. 147;

- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;

- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;

- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e  15 - 21;

- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all’articolo 82, commi 3 e seguenti;

- legge 23 luglio 1980, n. 502;

- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all’articolo 1;

- decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell’articolo 1-ter e dell’articolo 1-quinquies;

- legge 5 giugno 1986, n. 253;

- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all’articolo 4-bis;

- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all’articolo 17, comma 24;

- decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e  4, commi 3, 5 e 5-ter;

- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;

- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;

- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all’articolo 1, commi 2 e 4;

- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, commi 3 e 5;

- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;

- legge 13 novembre 1997, n. 395;

- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

2.  In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all’entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali  sono state sostituite  quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, “Ministro” e “Ministero”.

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