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          MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

PERCORSI FORMATIVI DI CUI ALL' ACCORDO AMMINISTRAZIONE / 00. SS. DEL 24.10.2002. PROFESSIONALITA' AMMINISTRATIVE DI AREA C.

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ARGOMENTO: 1.2a.

TESTO UNICO D. LGS. 29.10. 1999~ D. 490. Titolo I e Titolo Il.

La semplificazione normativa prevista dalla Legge 8.10.1997, n. 352, e l'emanazione del Testo Unico. I principi; aggiornamento generale sulla normativa di tutela e sui procedimenti amministrativi connessi.

Relatore: Dott. Arch. Stefano Rezzi

2003

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INDICE'

 

SCHEMA DELLA LEZIONE p. 3

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

IN ITALIA DALL' OTTOCENTO A OGGI p. 5

IL TESTO UNICO D. LGS. 29.10.1999, D. 490 p. 7

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SCHEMA DELLA LEZIONE

Premessa.

Gli albori di una nuova materia nel pensiero illumini sta. La nascita del museo; le scoperte archeologiche e l'affermazione del Neoclassicismo; lo sviluppo industriale e i suoi riflessi.

L'art. 9 della Costituzione. La "cosa d'interesse", il "patrimonio", il "bene culturale". La definizione di bene culturale elaborata dalla Commissione Franceschini. Il significato dì tutela, conservazione e valorizzazione. Le categorie di beni: storici, artistici, demoetnoantropologici, archeologici, architettonici, archivistici, librari. I beni ambientaI i e paesaggistici. Il Testo Unico D. Lgs. 29.10.1999, n. 490.

Parte I.

La tutela dei beni culturali (storico -artistici).

1- L'Editto del Cardinale Bartolomeo Pacca (1820).

2- Il dibattito sulla tutela nell'Italia post -unitaria. Cenni sull'opera di Camillo Boito e sulla disciplina del restauro architettonico.

3- Il primo provvedimento organico di tutela: la Legge 20.6.1909, n. 364, e il relativo Regolamento approvato con R. D. 30.1.1913, n.363.

4- Cenni sugli sviluppi culturali degli anni Trenta e Quaranta.

5- La Legge 1.6.1939, n. 1089, di tutela delle cose d'interesse artistico e storico. Il regime di tutela per i beni di proprietà di enti e di proprietà privata. Vincolo diretto e vincolo indiretto, la notifica del provvedimento di tutela. L'imposizione delle opere conservative.

6- Il Regio Decreto 16.3.1942, n. 262, -Approvazione del testo del Codice Civile. Art. 822 e seguenti: i beni demaniali. Creazione di un apposito "ramo" di demanio proprio delle cose di notevole interesse artistico e storico. Le recenti modifiche al regime demaniale introdotte dal D.P.R. 7.9.2000, n. 283.

7 -L'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana (1947).

8- I lavori della Commissione "Franceschini" (1964) e della Commissione "Papaldo" (1968). Il D.P.R. 3.12.1975, n. 805.

9- Cenni sulla Carta del Restauro (1972).

Parte II.

La tutela dei beni paesaggistici e ambientali.

1- La Legge 23.6.1912, n. 688, di tutela delle ville, dei parchi e dei giardini. 2- La Legge 29.6.1939, n. 1497, di protezione delle bellezze naturali.

3- Il D.P.R. 24.7.1977, n. 616. L'art. 82 concernente la delega alle Regioni delle funzioni .amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di bellezze

naturali.

4- La Legge" Galasso" 8.8.1985, n. 431. ;;- 5- Cenni sui Piani territoriali paesistici. ,;

 


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Parte 111. .

Il Testo Unico D. LGS. 29.10.1999, n.490.

1- La Legge 8.10.1997, n.352.

2- Il Testo Unico D. Lgs. 29.10.1999, n. 490. Considerazioni generali. 3- Il Titolo I relativo ai beni culturali.

4- Il Titolo II concernente i beni paesaggistici e ambientali.

ESERCITAZIONE

Apposizione di un provvedimento di tutela diretto e indiretto, ai sensi del D. Lgs. 490/99 -Titolo I, a un complesso edificato avente un' area verde già parzialmente tutelata per legge sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Criteri, strumenti, procedure, conseguenze amministrative, economiche, fiscali ed eventuale contenzioso.

 


 

 

 

 

 

 

 

LA TUTELA DEI BENI CULTURALI IN ITALIA DALL' OTTOCENTO A OGGI.

Nel corso del tempo è stata sempre riposta una particolare attenzione alla tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico del passato, testimonianza della storia e della cultura di una nazione e, spesso, modello di riferimento per nuovi percorsi culturali.

In particolare, nella seconda metà del Settecento in virtù di aspetti concomitanti tra loro, di seguito accennati, si sviluppò una forte attenzione per il patrimonio storico -artistico del passato e una contestuale presa di coscienza in merito alla necessità di tutelarlo e conservarlo. Tali aspetti risultarono essere in estrema sintesi: le nuove scoperte archeologiche (Pompei ed Ercolano); le profonde trasformazioni economiche, sociali e d'uso del territorio e degli ambiti urbani derivanti dagii effetti della cosiddetta Prima Rivoluzione Industriale (specie in Inghilterra, Francia, Olanda, paesi austro -germanici, Italia); una maggiore divulgazione della cultura (in questo periodo nasce il museo inteso in senso moderno); l'affermarsi dell'estetica Neoclassica, ispirata quindi all' antichità greca e romana, con la conseguente necessità di studiare e, quindi, tutelare i modelli originali.

Già nei primi anni dell'Ottocento, gli Stati Italiani avevano emanato norme più o meno organiche al fine di tutelare le cose di antichità e i resti archeologici: lo Stato della Chiesa vantava la più antica tradizione, mentre la legislazione più organica è quella ferdinandea per il Regno delle Due Sicilie.

Il primo organico provvedimento è rappresentato dall 'Editto del Cardinale Bartolomeo Pacca (1820), diretta conseguenza del Chirografo di Pio VII (1802). La preoccupazione principale dell'editto riguarda la fuoriuscita degli oggetti di antichità e d'arte e dei prodotti di scavo dai confini dello Stato. Si prevede inoltre una sorta di catalogo dei beni posseduti dalle istituzioni ecclesiastiche, che doveva essere denunciato a un' apposita commissione. L'attività di tutela era affidata a funzionari fidecommessi.

Gli editti degli antichi stati rimarranno in vigore nell'Italia unita sino alla fine dell'Ottocento, in assenza di un' organica legge di tutela.

Con l'unificazione dell'Italia la prevalente ideologia liberale del tempo guardava con diffidenza ogni ingerenza e limitazione dello Stato sulla proprietà privata: aspetto peraltro avvalorato dall'art. 29 dello Statuto A1bertino, che dettava inviolabile tale proprietà. Poco dopo però, con la Legge n. 2359 del 1865, si stabilì la possibile espropriazione dei monumenti mandati in rovina dall'incuria dei proprietari.

La questione della tutela del patrimonio storico -artistico venne affrontata negli anni Settanta e Ottanta dell'Ottocento da vari Ministri della Pubblica Istruzione dell'epoca: Correnti, Bonghi, De Sanctis, Coppino, Villari, Martini; tutte si arenarono di fronte alle disposizioni dello Statuto Albertino. Nel frattempo, nel 1883, Camillo Boito aveva enunciato i principi fondamentali del Restauro architettonico inteso in senso moderno.

Solo il Ministro Nasi riuscì a varare la Legge n. 185/1902 e un successivo Regolamento n. 431/1904. I due provvedimenti risultarono carenti circa il controllo e la disciplina delle esportazioni, vietate solo per quelle opere dichiarate di sommo pregio già inserite nei cataloghi istituiti dalla stessa legge.

 

Nel 1906 venne istituita una Commissione ministeriale che elaborò un testo dal quale scaturì la Legge 20.6.1909, n. 364. Vi si riscontrano dei principi ancora in vigore nell'attuale legislazione: si abbandona il criterio della tutela limitata al caso che il bene sia iscritto nel catalogo, si escludono gli oggetti mobili o immobili risalenti a meno di cinquant'anni. Per le cose appartenenti allo Stato e agli enti pubblici viene sancita l'inalienabilità, per quelle dei soggetti privati dichiarate d'importante .interesse si istituisce l'obbligo della denuncia di ogni trasmissione di proprietà e possesso e il diritto di prelazione da parte dello Stato. L'esportazione è vietata qualora costituisca un danno per la Storia e l' Arte della Nazione: si prevede l'acquisto coattivo dei beni presentati per l'espatrio. E' fatto divieto di restaurare, rimuovere, alterare etc., senza l'autorizzazione del Ministero (Soprintendenza). Viene infine dettata una puntuale disciplina per gli scavi archeologici e consentita ;i!~i:: .l'esportazione delle cose immobili nel caso che il proprietario trascuri la loro conservazione.

Nel fervore legislativo dei primi anni del secolo vengono istituite, nell'ambito dell'allora Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti, le Soprintendenze per le Antichità e Belle Arti e il Consiglio Superiore delle Antichità, Scienze e Arti con la Legge 27.6.1907, n. 386. La fondamentale Legge n. 364/1909 verrà poi corredata da un Regolamento R. D. 30.1.1913, n. 363, rimasto in vigore fino al 1999, nonché integrata da numerose altre disposizioni (R. D. 1889/1923, per la compilazione del catalogo; Regolamento 1917/1927, per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico; R. D. 623/1937, convertito in Legge n. 1015/1937, relativo alla tassa di esportazione di cose d'interesse storico, archeologico e artistico).

La Legge 23.6.1912, n. 688, estenderà il dettato della Legge n. 364/1909 alle ville, ai parchi e ai giardini d'interesse storico -artistico, rappresentando così il primo dispositivo di legge in materia paesaggistica. La Legge 778/1922 amplia l'orizzonte di tale materia prevedendo la possibilità di vincolare le cosiddette "bellezze panoramiche"

Negli anni Trenta maturano le condizioni politiche e culturali che daranno vita a due importanti testi legislativi (Legge n. 1089/1939 e n. 1497/1939).

La Legge 1.6.1939, n. 1089, rimasta in vigore fino al 1999 quando è stata sostanzialmente integrata nel Testo Unico D. Lgs. 490/99 -Titolo I, rappresenta un perfezionamento della legge del 1909. Si vieta la modifica, alterazione e restauro di un bene in assenza dell'autorizzazione anche per i beni mobili di proprietà privata. Si allarga la possibilità d'intervento dell' Amministrazione per eseguire o imporre le necessarie opere conservative.

 

 

 

 

 

Sempre in questo periodo prende forma la Legge 29.6.1939, n. 1497, dispositivo fondamentale in materia ambientaI e e paesaggistica, anch'essa rimasta vigente fino all'entrata il vigore del Testo Unico D. Lgs. 490/99 -Titolo II e in questo integrata.

Le due Leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, non vennero subito collaudate nella pratica per i sopravvenuti eventi bellici.

Il nuovo Codice Civile del 1942 introduce un importante elemento, ricomprendendo nel Demanio dello Stato e degli enti pubblici territoriali gli immobili riconosciuti d'interesse, le raccolte museali, gli scavi archeologici e i reperti ritrovati nel sottosuolo. Tali beni sono dichiarati inalienabili.

 

Terminato il conflitto, la nuova Repubblica riconosce l'importanza primaria rivestita dalla tutela del patrimonio storico -artistico e del paesaggio della Nazione, infatti la Costituzione (1947) sancisce all'art. 9 -Principi Fondamentali -:

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. "

Negli anni del secondo dopoguerra il patrimonio storico -artistico -paesaggistico ha subito una massiccia aggressione, derivante soprattutto dalla rapida trasformazione industriale della società italiana. Specie il paesaggio (e l'ambiente più in generale) è stato purtroppo oggetto di profonde mutazioni distruttive, dovute anche a una inesistente o scadente pianificazione del territorio.

Le problematiche connesse alla tutela del patrimonio diventarono sempre più impellenti tant'è che nel 1964 venne istituita una commissione ministeriale detta "Franceschini", dal nome del presidente, per un'indagine propositiva sulla situazione esistente. I lavori di questa commissione vennero pubblicati nel 1967 in tre poderosi volumi dal titolo sintomatico "Per la salvezza dei beni culturali in Italia". La commissione elaborò, tra l'altro, una fortunata definizione di bene culturale intendendo per ciò una "testimonianza materiale avente valore di civiltà ". In questi volumi, dove sono enunciate ottantaquattro dichiarazioni di principio della commissione, vengono denunciati il grave stato di degrado e il continuo deterioramento in cui versava il patrimonio italiano.

Seguì la commissione "Papaldo" -I e II commissione, istituite nel 1968 e nel 1971. Anche grazie ai lavori delle predette commissioni, nei primi anni Settanta dello scorso secolo si avvertì la necessità di istituire una diversa struttura governativa destinata alla gestione della tutela del patrimonio storico -artistico, più ampia e articolata dell'allora unica Direzione Generale facente capo al Ministero per la Pubblica Istruzione. Pertanto, con D.P.R. 3.12.1975, n. 805, venne organizzato il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Un importante provvedimento sul fronte della tutela .arnbiental.e e paesaggistica è costituito dalla Legge 8.8.1985, n. 431, detta "Legge Galasso". Questa dispositivo, proprio in relazione alle gravi manomissioni perpetrate nei confronti dell' assetto ambientale e paesaggistico della nazione, tutelò per legge ampi ambiti territoriali, imponendo alle Regioni l'adozione dei Piani territoriali paesistici: in mancanza di ciò lo Stato si sarebbe sostituito alle Regioni (con il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, -art. 82, la materia ambientaI e e paesaggistica era stata delegata alle Regioni).

Nel contempo importanti disposizioni legislative erano state emanate per favorire sotto il profilo economico i possessori di beni d'interesse storico -artistico (in sintesi: Legge n. 1552/1961, relativa alla possibilità di usufruire di contributi economici per i lavori di restauro conservativo; Legge n. 512/1982, concernente le detrazioni fiscali; più recentemente la Legge n. 352/1997, relativa alla possibilità di accedere a mutui per il restauro di beni tutelati). .~ Importanti modifiche procedurali sono state infine introdotte dalla Legge 7.8.1990, n. 241, specie dall' art. 7, cornrna 1; 8, concernente il procedimento di dichiarazione al proprietario del bene che s'intende tutelare.

IL TESTO UNICO D. LGS. 29.10.1999. n. 490.

Con la Legge 8.10.1997, n. 352, il Governo venne delegato a emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della predetta legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale riunire in maniera coordinata tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Alle disposizioni previgenti potevano essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. Il testo unico potrà essere aggiornato entro tre anni dalla data i della sua entrata in vigore. !

Il predetto testo di cui al D. Lgs. 490/99 venne approvato dal Consiglio dei Ministri il 22.10.1999.

Con l'entrata in vigore del testo unico tutte le previgenti disposizioni in materia sono state pertanto abrogate, per essere organicamente integrate nello stesso. L'articolato è suddiviso in due parti: -Titolo I, relativo ai beni culturali;

-Titolo II, concernente i beni paesaggistici e ambientali.

Il Titolo I è poi suddiviso, seguendo sostanzialmente i fondamentali criteri legati alla "tutela", "conservazione" e "valorizzazione" in: Capo I -Oggetto della tutela; Capo II -Conservazione; Capo III -Circolazione in ambito nazionale; Capo IV -Circolazione in ambito internazionale; Capo V -Ritrovamenti e scoperte; Capo VI -Valorizzazione e godimento pubblico; Capo VII - Sanzioni. I diversi capi sono suddivisi in Sezioni per argomenti e, quindi, in articoli.

Il Titolo II è analogamente suddiviso in: Capo I -Individuazione; Capo li -Gestione dei beni; Capo III -Sanzioni penali e amministrative. Questa parte non contempla le Sezioni ma direttamente gli articoli di legge.

L'ultimo articolo n.166 individua le norme abrogate.

Nella sostanza il testo unico ha unificato tutte le previdenti norme in materia, senza apportare modifiche di rilievo ai principi della tutela già fissati dalla preesistente normativa.

Tuttavia non si possono non rilevare alcune novità, come nell' art. 3 l'ampliamento delle categorie di beni oggetto di tutela, ove trovano luogo cose riferibili alla moderna tecnologia (audiovisivi, registrazioni, mezzi di trasporto etc.); il sempre maggiore coinvolgimento delle Regione e degli enti territoriali in genere nell'attività di tutela (specie relativamente alla materia paesaggistica); una maggiore a~enzione nei confronti dei diritti della proprietà in relazione alle novità apportate dalla Legge ll. 241/1990.

Durante l'esercitazione pratica (Parte 111 della lezione) saranno approfonditi in particolare

gli aspetti fissati dai seguenti articoli: Titolo I -artt. 2, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 28, 29, 35, 37, 38, 41, ,è, 42,45,49,54,59,118; Titolo 11- artt. 146, 151. ',

 

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