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Sezione II

Individuazione

 

 

Articolo 5

Beni di enti pubblici e privati

Legge 1 giugno 1939, n. 1089,artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1.  Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2.   I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.

3.   Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.

4.  In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.

5.   I beni elencati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

 

Articolo 6

Dichiarazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1.  Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5, comma 1.

2.  Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).

3.   Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10.

4.  La Regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

 

Articolo 7

Procedimento di dichiarazione

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)

1.   Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall’articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

2.  La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall’atto di iniziativa o dalla proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3.  Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato.

4.   La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.

5.  Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma  dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6.  Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4.

 

Articolo 8

Notificazione della dichiarazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)

1.   La dichiarazione prevista dall’articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

2.  Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

3.    Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma  dell’articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.

 

Articolo 9

Accertamento dell'esistenza di beni archivistici

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)

1.  I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all’ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall’acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico.

2.   Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

 

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