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Gestione dei beni
Articolo 149
Piani territoriali paesistici
(Decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all’articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma
1 è facoltativa per le vaste
località indicate alle lettere c)
e d) dell’articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall’articolo 140
e dall’articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti
previsti al comma 1, si procede a norma dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto
dell’articolo 164 il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con
la Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni
tutelati a norma di questo titolo
i cui valori siano stati comunque compromessi.
Articolo 150
Coordinamento della disciplina urbanistica
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5;
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)
1. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale
per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della
pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. I piani regolatori generali e gli altri
strumenti urbanistici si conformano, secondo l’articolo 5 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali
paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni
e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini
dell’applicazione dell’articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come sostituito dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il
Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla
formazione dei piani.
Articolo 151
Alterazione dello stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali
inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie
elencate all’articolo 146 non
possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a
quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione
i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4.
Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate
alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa comunicazione.
5.
Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà
agli interessati di richiedere l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L’istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori
e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente
soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.
Articolo 152
Interventi non soggetti ad autorizzazione
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Non è richiesta l’autorizzazione prescritta
dall’articolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio
dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del
territorio;
c) per il
taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle
foreste indicati alla lettera g) dell’articolo 146, purché previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Articolo 153
Inibizione o sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4)
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene
ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall’articolo 143 la
Regione e il Ministero hanno facoltà di:
a)
inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di
pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la
diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole
interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni
non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della
commissione provinciale di cui
all’articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all’articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Rimborso spese a seguito
della sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi
negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati
e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la
sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
all’articolo 153, comma 1, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite
sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.
Interventi soggetti a
particolari prescrizioni
(Legge
29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di
condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in vista
delle località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139,
ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b)
dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate
valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la
esercita previa consultazione della Regione.
Articolo 156
Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1;legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349,art 2, comma 1, lett. d e art. 6)
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall’articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il
Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l’autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di
impatto ambientale a norma dell’articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, l’autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le
procedure previste all’articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero
prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
Restano ferme le competenze del Ministero dell’ambiente in materia di cave
e torbiere.
Articolo 157
Cartelli pubblicitari
(Legge
29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali
indicati nell’articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei
beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole
della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o
dei luoghi soggetti a tutela.
Articolo 158
Colore delle facciate dei fabbricati
(Legge
29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate
dalle lettere c) e d) dell’articolo 139, sia dato alle facciate
dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un
diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la Regione provvede
all’esecuzione d’ufficio.
Articolo 159
Vigilanza
(Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e
comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati
da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
Articolo 160
Notifiche eseguite ed
elenchi compilati ai sensi della normativa previgente
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle
bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n.
778 e gli elenchi compilati a norma
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di
questo Titolo.
Articolo 161
Regolamento
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
a norma dell’articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l’attuazione
delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
Articolo
162
Disposizione transitoria
(Decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto
1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino all’approvazione dei piani previsti all’articolo 149 non è concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni individuati a norma dell’articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell’articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.