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Sezione II

Fruizione

 

Articolo 98

Beni demaniali

(Codice civile, art.822)

1.    I beni culturali indicati nell’articolo 54 sono destinati al godimento pubblico.

 

Articolo 99

Apertura al pubblico di musei,  monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche

(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art 5, comma 1)

1.   L’apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata  dal Ministero.

2.   Ai fini del comma 1 si intende per:

     a) museo: struttura comunque denominata organizzata per la  conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;

     b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d’uso complessive.

     c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.

 

Articolo 100

Biglietto d’ingresso

(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)

1.  L’accesso ai luoghi indicati nell’articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.

2.    Sono stabiliti dal regolamento:

    a)   i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

     b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

     c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.

     d)  la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale  di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

3.   Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso sono destinati all’adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all’espropriazione e all’acquisto, anche mediante l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato  a norma del presente comma.

 

Articolo 101

Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28)

1.   Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.

 

Articolo 102

Mostre o esposizioni

(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)

1.  Il Ministero dichiara, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d’arte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali

2.  E’ soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all’esposizione:

     a) di opere d’arte di proprietà dello Stato, assentito dall’ufficio competente;

     b) di opere d’arte costituenti beni culturali a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell’articolo 6;

     c) di beni archivistici.

3.  La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

4.   Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.

5. L’autorizzazione può essere subordinata all’adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere

6.   L’autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall’articolo 22.

7.   I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle  regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della  Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

 

Articolo 103

Vigilanza

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)

1.  Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.

 

Articolo 104

Cooperazione con le regioni e gli enti locali

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, art. 152)

1.   Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Articolo 105

Accordi per la  promozione della fruizione

(legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)

1.  Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.

 

Articolo 106

Visita pubblica di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)

1.    Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

     a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dell’articolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;

     b)  le collezioni dichiarate a norma dell’articolo 6.

2.   L’interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3.  Le modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero,  tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.

4.    Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 45.

 

Articolo 107

Accesso agli archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1.   I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma  dell’articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.

2.  Il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini  previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell’interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia   stata  richiesta la consultazione.

3.   I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.

4.  I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.

 

Articolo 108

Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1.    Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.

2.    Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

 

Articolo 109

Accesso agli archivi privati

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)

1.    I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell’articolo 6, comma 2, hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d’intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.

2.   Le modalità di consultazione sono concordate tra il privato  e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.

 

Articolo 110

Declaratoria di riservatezza

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)

1.    L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.

 

Articolo 111

Fruizione da parte delle scuole

(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)

1.   Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali  favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l’altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.

2.    Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la  scuola richiedente ed il Ministero o l’ente interessato.

 

Articolo 112

Servizi di assistenza culturale e di  ospitalità

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997,n. 139,  art. 2, comma 1)

1.   Nei luoghi indicati all’articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2.    I servizi riguardano in particolare:

     a) il servizio editoriale  e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

     b)   i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

     c)   la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

     d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

     e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza  didattica, i centri di incontro;

     f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

     g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

 

Articolo 113

Concessione dei servizi

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6)

1.  I servizi indicati all’articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione.

2.  Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l’affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.

3.   I funzionari preposti agli istituti di cui all’articolo 99, comma 1, d’ora in poi indicati come “capo dell’istituto”, provvedono all’affidamento in  concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.

4.   La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.

5.  Al fine di garantire il coordinamento ovvero l’integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell’articolo 99, comma 1.  

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