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Beni demaniali
(Codice
civile, art.822)
1. I beni culturali indicati nell’articolo 54 sono
destinati al godimento pubblico.
Articolo 99
Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici,
archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio 1980,
n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art 5, comma 1)
1.
L’apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi
archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche
statali è disposta e regolamentata
dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) museo: struttura comunque denominata organizzata
per la conservazione, la
valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
b) area archeologica: sito su cui insistono i
resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e
destinazione d’uso complessive.
c) parco archeologico: ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di
valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto in
modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.
Articolo 100
Biglietto d’ingresso
(Legge
25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L’accesso ai luoghi indicati nell’articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, di distribuzione, di
vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche
mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche,
con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti
d’ingresso sono destinati all’adeguamento strutturale e funzionale dei locali
adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle
misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e
di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché
all’espropriazione e all’acquisto, anche mediante l’esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato a norma del
presente comma.
Articolo 101
Ricerche e letture negli
archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali
(Decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28)
1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate
negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.
Articolo 102
Mostre o esposizioni
(Legge
2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)
1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell’interessato, il
rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere
d’arte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali
2. E’
soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o
all’esposizione:
a) di opere d’arte di proprietà dello Stato, assentito
dall’ufficio competente;
b) di opere d’arte costituenti beni culturali a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di
persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma
dell’articolo 6;
c) di beni archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro
mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della
custodia delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio
dell’autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione
pubblica delle opere.
5. L’autorizzazione può
essere subordinata all’adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle
opere
6. L’autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli
effetti di quella prevista dall’articolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono
adottati dalle regioni nelle
ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Articolo 103
Vigilanza
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinché
siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito
sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
Articolo 104
Cooperazione con le regioni
e gli enti locali
(Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, art. 152)
1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 105
Accordi per la promozione della fruizione
(legge
8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)
1. Al
fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero,
oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti
privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato
che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei
beni culturali.
Articolo 106
Visita pubblica di beni
culturali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)
1.
Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a)
i beni culturali immobili indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già
dichiarati a norma dell’articolo 6 che rivestano altresì un interesse
eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a norma
dell’articolo 6.
2.
L’interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del
comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le
modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato
accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.
4.
Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 45.
Articolo 107
Accesso agli archivi di Stato
(Decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono
liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere
riservato a norma dell’articolo
110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano
consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a
situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I
documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data
della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio,
la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza
dei termini previsti nel comma 1.
Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell’interno ha facoltà di avvalersi
del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei
documenti riservati dei quali sia
stata richiesta la
consultazione.
3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi
depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o
lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai
commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la
condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori
e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì
inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei
venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali siano interessati per il titolo di acquisto.
Articolo 108
Accesso agli archivi storici
degli Enti pubblici
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano
agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è
disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi
correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Articolo 109
Accesso agli archivi privati
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)
1.
I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei
singoli documenti dichiarati a norma dell’articolo 6, comma 2, hanno l’obbligo
di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d’intesa con
lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione sono concordate tra il
privato e il soprintendente. Le
spese sono a carico dello studioso.
Articolo 110
Declaratoria di riservatezza
(Decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.
Articolo 111
Fruizione da parte delle
scuole
(Legge
8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono
ripartiti tra la scuola
richiedente ed il Ministero o l’ente interessato.
Servizi di assistenza
culturale e di ospitalità
(Decreto
legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14
gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater;
decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60;
decreto ministeriale 24 marzo 1997,n. 139, art. 2, comma 1)
1. Nei luoghi indicati all’articolo 99, comma 1, possono
essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. I servizi riguardano in
particolare:
a) il servizio
editoriale e di vendita
riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici,
ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b)
i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte
discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d)
la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni
dei beni;
e)
i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento
per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f)
i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g)
l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative
promozionali.
Concessione dei servizi
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6)
1. I
servizi indicati all’articolo 112 possono essere affidati in concessione a
privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non
possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie
dell’amministrazione.
2. Le
concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini
di una gestione comune, con l’affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza
e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui
all’articolo 99, comma 1, d’ora in poi indicati come “capo dell’istituto”,
provvedono all’affidamento in
concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di
servizi.
4.
La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la
rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l’integrazione
dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni,
province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti
corrispondenti a quelli indicati nell’articolo 99, comma 1.