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Capo VI

Valorizzazione e godimento pubblico

Sezione I

Espropriazione

 

Articolo 91

Espropriazione di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)

1.   I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa  di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del  godimento pubblico  dei beni medesimi.

2.   L’espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.

 

Articolo 92

Espropriazione per fini strumentali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)

1.  Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

 

Articolo 93

Espropriazione per interesse archeologico

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089,art. 56)

1.   Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.

 

Articolo 94

Dichiarazione di pubblica utilità

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)

1.   La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell’articolo 92, anche con atto della Regione.

2.    Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

Articolo 95

Indennità di esproprio per i beni culturali

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,  art. 45, comma 1)

1.   Nel caso dell’articolo 91 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.

2.  Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito dell’indennità offerta dall’espropriante ed accettata dall’espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.

 

Articolo 96

Rinvio a norme generali

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)

1.   Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l’indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.

 

Articolo 97

Interventi di valorizzazione

1.   Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili.

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