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Espropriazione
Espropriazione di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
art. 9, comma 1, lettera e)
1. I beni culturali mobili e immobili possono essere
espropriati dal Ministero per causa
di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante
interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.
2.
L’espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle
province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata
senza fine di lucro.
Articolo 92
Espropriazione per fini
strumentali
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)
1. Possono
essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia
necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la
prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del
pubblico, facilitarne l’accesso.
Articolo 93
Espropriazione per interesse
archeologico
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089,art. 56)
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.
Articolo 94
Dichiarazione di pubblica
utilità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)
1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con
provvedimento del Ministero o, nel caso dell’articolo 92, anche con atto della
Regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l’approvazione
del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1)
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il
deposito dell’indennità offerta dall’espropriante ed accettata
dall’espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del
tribunale.
(Regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93
l’indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni
generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.