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Leggi Fondamentali
Denominazioni
(Legge
30 marzo 1998, n. 88,art. 1)
1. Nella presente sezione e nelle sezioni III
di questo Capo e II del Capo VII si intendono:
b) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell’Unione
europea che promuova l’azione di restituzione a norma della sezione III.
Esportazione di beni
culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11)
1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione
europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo Testo Unico è
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del
regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente
all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è
valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal
medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non
anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene
elencato nell’allegato A di questo Testo Unico, l’ufficio di esportazione
rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso
espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.