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Sezione II

Esportazione dal territorio dell’Unione europea

 

Articolo 71

Denominazioni

(Legge 30  marzo 1998, n. 88,art. 1)

1.     Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:

     a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

     b) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell’Unione europea che promuova l’azione di restituzione  a norma della sezione III.

 

Articolo 72

Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

 (Legge 30  marzo 1998, n. 88, art. 11)

1.  L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2.  La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3.   Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di questo Testo Unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.

4.   Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea  a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5.   Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

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