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Leggi Fondamentali
DPR 14 gennaio 1972 n. 3,
Art. 9.
Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, numero 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle Regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:
a)
vegliare
sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi
manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio
possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e
dell'elenco indicativo di detto materiale;
b)
fare
le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini
dell'art. 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 ai proprietari o possessori
degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c) della legge stessa;
c)
vigilare
sull'osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le
alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse, possedute da
enti e da privati, nonchè delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950,
n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente art. 7,
lettera e) ;
d)
proporre
al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad
impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza
storica ed artistica;
e)
proporre
al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo
di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri
nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;
f)
esercitare
le funzioni d'ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1º
giugno 1939, n. 1089;
g)
proporre
gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba
essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;
h)
operare
le ricognizioni delle raccolte private;
i)
promuovere
l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di
enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro
incremento;
j)
preparare
i dati per la statistica generale.
Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
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