Disposizioni
generali e transitorie
Articolo 10
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si
applicano:
a) alle cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma
1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;
b) alle cose indicate nell’articolo 2,
comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell’articolo 6,
comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.
2. Le disposizioni del Capo II, sezioni
I e II, e del Capo III,
sezioni I e II, di questo Titolo
si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di
proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera c),
solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall’articolo
6.
Articolo 11
Coordinamento con funzioni e
competenze di regioni ed enti locali
1. Restano ferme:
a) le competenze attribuite in
tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di
attuazione;
b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
c) le funzioni e le competenze
attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Articolo 12
Regolamento
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 73;decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, art. 73)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a
norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato
il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1
restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati
con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende per “regolamento” il provvedimento emanato a norma del comma 1.
Articolo 13
Notificazioni effettuate a norma della legislazione
precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla
dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati
nell’articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche
precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11
giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque
valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine
prescritto dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3
e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma
dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n.1409 conservano piena efficacia.
Articolo 14
Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286,
legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7
febbraio 1892, n. 31.
Articolo 15
Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
artt. 148-155)
1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero
e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative,
anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la
cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì
all’impostazione e alla definizione delle modalità d’attuazione, anche in
collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
Articolo 16
Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni
culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le
regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro
appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti
sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni
culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure
e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la
cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e
l’elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle
banche dati regionali o locali.
4. I
dati concernenti le dichiarazioni a norma dell’articolo 6 e gli elenchi
previsti dall’articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati
separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da
garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza .
Articolo 17
Funzione consultiva
(Decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai
provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che
investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è
obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie
stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
Articolo 18
Provvedimenti legislativi
particolari
(Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di
restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della
laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge
speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
Beni culturali di interesse
religioso
(Legge
1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive
autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle
intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle
intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, con
le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Articolo
20
Convenzioni internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni
culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito
di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in
Italia in materia di protezione
del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali.